Cassazione Penale, Sentenza n. 22920/2024 del 06/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La parte civile (Repubblica Federale della Nigeria) aveva impugnato in cassazione la sentenza della Corte di appello di Milano che aveva dichiarato inammissibile l'appello del Pubblico Ministero per rinuncia e rigettato l'appello della parte civile avverso l'assoluzione degli imputati e l'esclusione della responsabilità amministrativa di Eni e Royal Dutch Shell. Il ricorso denunciava, tra l'altro, violazione di legge e vizio di motivazione (art. 360 c.p.p.), sostenendo che la Corte di appello non avrebbe applicato correttamente il diverso standard probatorio nei giudizi penali che concernono solo la responsabilità civile; il ricorrente chiedeva l'annullamento della sentenza impugnata quanto alla condanna alle spese e l'accoglimento dell'istanza di estinzione. Successivamente la parte civile, tramite procura speciale rilasciata dall'Ambasciatore di Nigeria in Italia, ha revocato la costituzione di parte civile in tutte le fasi, e ha chiesto la estinzione del rapporto processuale relativo alle statuizioni civili.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta estinzione del rapporto processuale civile conseguente alla revoca della costituzione di parte civile effettuata con procura speciale notarile dell'Ambasciatore della Nigeria. La Corte ha ritenuto regolare la revoca (atto compiuto in Italia, valido secondo l'ordinamento nazionale e la giurisprudenza che riconosce all'ambasciatore la legittimazione a rappresentare lo Stato anche in vicende privatistiche). La revoca impedisce al giudice penale di decidere ulteriormente sulle statuizioni civili (art. 82, comma 3 c.p.p.). Perciò il ricorso è inammissibile e la parte ricorrente è condannata al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; non è stata disposta la sanzione pecuniaria data la causa dell'inammissibilità. La Corte ha inoltre precisato che la revoca della costituzione di parte civile non comporta l'annullamento della condanna della parte civile al pagamento delle spese processuali disposte dalla Corte d'appello.
Norme richiamate
art. 360 cod. proc. pen.
Richiamato come parametro invocato dalla parte civile per vizio di motivazione e violazione di legge; la Corte non è però entrata nel merito essendo intervenuta la estinzione del rapporto civile.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato per la sintetizzazione dei motivi di ricorso secondo le disposizioni sulle formalità del ricorso per cassazione.
art. 82, comma 3 cod. proc. pen.
La revoca della costituzione di parte civile determina l'estinzione del rapporto processuale civile e impedisce al giudice penale di decidere ulteriormente sulle statuizioni civili; da ciò deriva l'inammissibilità del ricorso per cassazione relativo a questioni civili.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma applicata per condannare la parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento per inammissibilità del ricorso.
art. 592, comma 4 cod. proc. pen.
Richiamata per chiarire che la condanna alle spese disposta nei confronti della parte civile dalla Corte d'appello riguarda la responsabilità per le spese di impugnazione e non la sostanza dell'azione civile; la revoca della costituzione non cancella tale responsabilità originaria.
Massime di principio
- La revoca della costituzione di parte civile, se regolarmente effettuata dopo la proposizione del ricorso, estingue il rapporto processuale civile e rende inammissibile il ricorso per la parte civile per sopravvenuta mancanza di interesse.
- Una procura speciale valida e depositata secondo le forme vigenti (ad es. atto pubblico notarile compiuto in Italia) è idonea a rappresentare lo Stato estero e a revocare la costituzione di parte civile; l'ambasciatore accreditato può legittimamente rilasciare tale procura nell'ordinamento italiano.
- La revoca della costituzione di parte civile non incide sulle statuizioni penali ovvero sulle eventuali condanne della parte civile per le spese processuali già pronunciate in precedenza: quella responsabilità resta distinta e non viene automaticamente annullata dalla revoca.
- La rinuncia alla trattazione orale da parte di alcune parti non trasforma il rito in cartolare per le parti che intendono discutere oralmente; la rinuncia unilaterale non può ledere il diritto di difesa delle altre parti che abbiano diritto alla discussione in udienza.
- Se l'interesse alla decisione sulle questioni civili viene meno per intervento della parte civile stessa, i rimedi di impugnazione relativi a quegli aspetti non possono essere utilizzati per ottenere una pronuncia sul merito civile: il giudice di legittimità archivia l'impugnazione per sopravvenuta inammissibilità.
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