Cassazione Penale, Sentenza n. 23610/2022 del 16/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza del Tribunale di Gorizia che aveva prosciolto l'imputato per il delitto di oltraggio (art. 341-bis c.p.) dichiarando il reato estinto in conseguenza del risarcimento del danno intervenuto nel corso del giudizio. Il Procuratore generale ha dedotto violazione di legge in relazione all'art. 341-bis, comma terzo, sostenendo che il risarcimento, a prescindere dal suo ammontare, deve intervenire prima dell'inizio del giudizio e che il proscioglimento basato su un risarcimento avvenuto durante il processo è erroneo e incompatibile con la finalità deflattiva della causa di estinzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, ha annullato la sentenza impugnata per violazione di legge (art. 341-bis, comma terzo) e ha disposto il rinvio alla Corte di appello di Trieste per nuovo giudizio ai sensi dell'art. 569, comma 4, c.p.p. La Corte ha richiamato il principio secondo cui il risarcimento deve intervenire prima dell'avvio della fase dibattimentale (ad esempio prima dell'ammissione al rito abbreviato o dell'apertura del dibattimento) e ha escluso che un risarcimento intervenuto nel corso del processo possa produrre l'effetto estintivo.
Norme richiamate
art. 341-bis, comma terzo, cod. pen.
La Corte interpreta la norma nel senso che il risarcimento del danno, per produrre l'effetto estintivo previsto, deve intervenire prima dell'inizio del giudizio (fase che coincide con l'ammissione del rito abbreviato o con l'apertura del dibattimento); il risarcimento intervenuto durante il processo non è idoneo a estinguere il reato.
art. 62, comma primo, n. 6, cod. pen.
La formula richiamata dalla Corte è analoga a quella dell'art. 341-bis: la causa di estinzione richiede che il fatto sia stato risarcito prima dell'inizio del giudizio; la giurisprudenza collega tale requisito alla funzione deflattiva della causa di estinzione.
art. 569, comma 4, cod. proc. pen.
La pronuncia di annullamento per cassazione con rinvio viene disposta ai sensi di questa norma: il giudizio è rimandato alla Corte territoriale competente per un nuovo esame in conformità ai principi indicati dalla Cassazione.
Massime di principio
- Per ottenere l'effetto estintivo del reato per risarcimento (art. 341-bis, comma terzo) il risarcimento deve essere perfezionato prima dell'inizio del giudizio: cioè prima dell'ammissione al rito abbreviato o dell'apertura del dibattimento.
- Un risarcimento intervenuto durante o dopo il processo non produce l'effetto estintivo: non è sufficiente per evitare la responsabilità penale se avviene dopo l'avvio della fase dibattimentale.
- La previsione ha una finalità deflattiva: impedisce risoluzioni opportunistiche ottenute solo alla fine del processo, pertanto il giudice deve verificare il momento del risarcimento.
- Se il tribunale applica erroneamente la causa estintiva basandosi su un risarcimento successivo all'inizio del giudizio, il Procuratore generale può impugnare e la Cassazione può annullare con rinvio.
- Va distinta la fattispecie di 'oltraggio' originario dai casi in cui l'oltraggio risulti da una riqualificazione: la giurisprudenza ha orientamenti diversi e occorre verifica specifica del caso prima di applicare automaticamente l'effetto estintivo.
- Prassi consigliata: la difesa che voglia ottenere l'estinzione del reato tramite risarcimento dovrebbe assicurarsi che il pagamento e l'accordo con la persona offesa siano perfezionati e documentati prima dell'inizio della fase dibattimentale; il pubblico ministero e il giudice devono controllare il momento dell'adempimento.
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