Cassazione Civile, Sentenza n. 7371/2016 del 14/04/2016
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società semplice, esercente attività di amministratore condominiale, aveva chiesto il rimborso dell’IRAP versata per gli anni dal 1998 al 2002; la Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna, con sentenza depositata il 9 luglio 2012, aveva accolto solo parzialmente l’appello dell’Agenzia delle Entrate, riconoscendo il rimborso per gli anni dal 1998 al 2002 ma non per il 2003, per il quale l’importo di 609 euro era stato portato in compensazione. Aveva ritenuto insussistente il presupposto impositivo perché l’attività era stata svolta quasi esclusivamente personalmente, senza dipendenti e senza ingenti cespiti, reputando provata l’assenza di autonoma organizzazione. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione e falsa applicazione dell’art. 2 del d.lgs. n. 446 del 1997, sostenendo che, essendo l’attività esercitata in forma societaria, l’IRAP prescinde dall’accertamento dell’autonoma organizzazione; con il secondo, subordinato, ha denunciato insufficiente e contraddittoria motivazione, lamentando che la CTR non avesse esaminato il fatto decisivo dell’esercizio dell’attività in forma societaria/associata.
La decisione
Le Sezioni Unite hanno accolto il primo motivo, assorbito il secondo, affermando che l’attività esercitata da società ed enti soggetti passivi ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. n. 446 del 1997 costituisce, per la forma in cui è svolta, presupposto dell’IRAP ex lege e non richiede un distinto accertamento dell’autonoma organizzazione. La sentenza della Commissione tributaria regionale è stata cassata e la Corte ha deciso nel merito, rigettando il ricorso introduttivo della contribuente. Le spese dell’intero giudizio sono state compensate per la non univocità dei precedenti giurisprudenziali. È stato inoltre dichiarato sussistente, a carico della ricorrente, il presupposto per il versamento dell’ulteriore contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.
Norme richiamate
art. 2 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
presupposto dell’imposta regionale sulle attività produttive è l’esercizio abituale di un’attività autonomamente organizzata diretta alla produzione e allo scambio ovvero alla prestazione di servizi; ma quando l’attività è esercitata dalle società e dagli enti, Che siano soggetti passivi dell’imposta a norma dell’art. 3 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 – comprese quindi le società semplici e le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni – essa, in quanto esercitata da tali soggetti, strutturalmente organizzati per la forma nella quale l’attività è svolta, costituisce ex lege, in ogni caso, presupposto d’imposta, dovendosi perciò escludere la necessità di ogni accertamento in ordine alla sussistenza dell’autonoma organizzazione
Per l’attività svolta da società ed enti che rientrano tra i soggetti passivi indicati dall’art. 3, il presupposto IRAP sussiste ex lege in ragione della forma organizzativa del soggetto; non occorre verificare in concreto l’autonoma organizzazione.
art. 3 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
presupposto dell’imposta regionale sulle attività produttive è l’esercizio abituale di un’attività autonomamente organizzata diretta alla produzione e allo scambio ovvero alla prestazione di servizi; ma quando l’attività è esercitata dalle società e dagli enti, Che siano soggetti passivi dell’imposta a norma dell’art. 3 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 – comprese quindi le società semplici e le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni – essa, in quanto esercitata da tali soggetti, strutturalmente organizzati per la forma nella quale l’attività è svolta, costituisce ex lege, in ogni caso, presupposto d’imposta, dovendosi perciò escludere la necessità di ogni accertamento in ordine alla sussistenza dell’autonoma organizzazione
Rientrano tra i soggetti passivi anche le società semplici e le associazioni senza personalità giuridica costituite per l’esercizio associato di arti e professioni; per tali soggetti l’attività è assoggettata a IRAP senza un autonomo accertamento organizzativo.
art. 13, commi 1-bis e 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Sussistono i presupposti, ai sensi dell’art. 13, coma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del coma 1-bis dello stesso art. 13.
La Corte ha dichiarato dovuto dalla ricorrente l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso.
Massime di principio
- Quando l’attività è esercitata da una società o da un ente che rientra tra i soggetti passivi individuati dall’art. 3 del d.lgs. n. 446 del 1997, il presupposto dell’IRAP sussiste ex lege in ragione della forma nella quale l’attività è svolta; non è necessario accertare in concreto l’autonoma organizzazione.
- La regola vale anche per le società semplici e per le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni.
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