Cassazione Civile, Sentenza n. 7479/2016 del 15/04/2016
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La società aveva impugnato la cartella di pagamento relativa a IRPEG e ILOR per l’anno 2003, con sanzioni e interessi, emessa per il tardivo versamento dei tributi. In sede di ravvedimento operoso aveva pagato le imposte, gli interessi e le sanzioni entro trenta giorni dalla scadenza, ma aveva quantificato le sanzioni in misura inferiore all’ottavo del minimo previsto. La Commissione tributaria regionale della Lombardia, con sentenza n. 57/50/09 depositata l’11 giugno 2009, aveva confermato la legittimità dell’iscrizione a ruolo per tali somme, riconoscendo tuttavia alla società un credito d’imposta di euro 13.249. Con l’unico motivo del ricorso principale la contribuente sosteneva che il pagamento incompleto della sanzione ridotta non dovesse comportare la perdita integrale del ravvedimento, ma che questo restasse efficace in proporzione alla parte di sanzione versata. L’Agenzia delle entrate proponeva ricorso incidentale in due motivi: con il primo denunciava difetto assoluto di motivazione sul riconoscimento del credito d’imposta; con il secondo lamentava motivazione insufficiente, perché la sentenza non spiegava l’origine del credito, le prove considerate né la valutazione delle risultanze, benché la contribuente non avesse documentato il credito riportato dall’anno precedente.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso principale: il ravvedimento operoso previsto dall’art. 13 del d.lgs. n. 472 del 1997, nella fattispecie di omesso o parziale versamento del tributo, richiede l’integrale pagamento dell’imposta e della sanzione ridotta nel termine previsto; non è quindi ammesso un ravvedimento parziale fondato sul pagamento di una quota della sanzione. Quanto al ricorso incidentale, ha rigettato il primo motivo, poiché la sentenza regionale rendeva sufficientemente chiari sia l’oggetto della decisione sia la ragione del riconoscimento del credito, ossia la ritenuta prova della sua esistenza. Ha invece accolto il secondo motivo: a fronte della contestazione sull’origine del credito d’imposta, l’affermazione non argomentata della sua esistenza era inadeguata, non indicando né le prove considerate né il percorso valutativo. La sentenza è stata cassata limitatamente al motivo accolto e la causa rinviata ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Lombardia, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 13, comma 1, lett. a), d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
nella prima ipotesi di ravvedimento del contribuente disciplinata dall’art. 13, comma l, d.lgs. 472 del 1997, quando cioè sia stato omesso in tutto od in parte il versamento dell’imposta, “la sanzione è ridotta ad un ottavo ove il contribuente effettui l’integrale versamento dell’imposta e della sanzione entro 30 giorni dall’omissione (art. 13 d.lgs. 472 del 1997 lettera a)” (Cass..n. 12883 del 2007); e Che “l’istituto del d.lgs. 18 diceMbre 1997, n. 472, trova applicazione esclusivamente in caso di omesso pagamento del tributo, purché il contrDaiente effettui l’integrale versamento den’imposta e della sanzione entro il termine ivi sancito” (Cass. n. 8296 del 2014).
Quando il ravvedimento riguarda l’omesso o parziale versamento dell’imposta, la riduzione della sanzione presuppone il pagamento integrale dell’imposta e della sanzione ridotta entro trenta giorni dall’omissione.
art. 13, comma 2, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
Più di recente si è ulteriormente puntualizzato come “in tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, ai sensi dell’art. 13, coma 2, del d.lgs. n. 472 del 1997! è inammissibile il ravvedimento operoso parziale, in quanto la norma pone cane condizioni di perfezionamento della fattispecie tanto la regolarizzazione dell’Obbligo tributario, quanto il versamento integrale della sanzione, nella prevista misura ridotta, con il pagamento degli interessi legali, salvo il differimento di trenta giorni laddove la liquidazione debba essere eseguita dall’Amministrazione finanziaria” (Cass. n. 19017 del 2015).
Il ravvedimento operoso si perfeziona soltanto con la regolarizzazione dell’obbligazione tributaria e il versamento integrale della sanzione nella misura ridotta, oltre agli interessi legali; non è ammesso il ravvedimento parziale.
Massime di principio
- Nel ravvedimento operoso relativo all’omesso o parziale versamento di un tributo, il beneficio della sanzione ridotta presuppone il pagamento integrale dell’imposta e della sanzione ridotta entro il termine previsto, oltre agli interessi dovuti; il versamento solo parziale della sanzione non determina un ravvedimento efficace in proporzione alla quota pagata.
- È insufficiente la motivazione che riconosce un credito d’imposta con la sola affermazione che il contribuente ne ha provato l’esistenza quando l’origine del credito è specificamente controversa: la decisione deve indicare gli elementi probatori rilevanti e, almeno in modo intelligibile, il percorso valutativo che conduce al riconoscimento.
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