Cassazione Civile, Sentenza n. 8322/2016 del 27/04/2016
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguardava l’impugnazione dell’avviso di accertamento ai fini IRPEF e ILOR per l’anno 1979, con cui era stato rettificato il reddito d’impresa minore della contribuente, esercente la rivendita di giornali e generi di monopolio. La Commissione tributaria centrale aveva accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate, ritenendo che la contribuente, tenuta alla contabilità semplificata, potesse dedurre i costi solo se registrati nelle scritture contabili fiscali e richiamando il divieto di provare circostanze diverse od omesse rispetto alle scritture dovute. La contribuente ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione e falsa applicazione dell’art. 74, quarto comma, del d.P.R. n. 597 del 1973, sostenendo che, una volta accertati maggiori ricavi sulla base di maggiori quantità di merce acquistata, l’ufficio avrebbe dovuto riconoscere anche i relativi costi di acquisto; con il secondo ha denunciato insufficiente motivazione sull’ambito applicativo della medesima disposizione, lamentando che la Commissione centrale si fosse limitata ad affermare l’obbligo di registrazione dei costi senza confrontarsi con le argomentazioni dei giudici di primo grado.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il secondo motivo, perché formulato come censura motivazionale ma diretto in realtà a contestare la violazione della regola posta dall’art. 74 del d.P.R. n. 597 del 1973. Ha rigettato il primo motivo perché, secondo il consolidato orientamento richiamato, le spese e gli altri componenti negativi sono deducibili anche se non risultano dal conto dei profitti e delle perdite, purché siano almeno desumibili dalle scritture contabili; la deduzione non discende quindi dal solo accertamento di maggiori ricavi o di maggiori acquisti se i costi non risultano dalle scritture. Il ricorso è stato integralmente rigettato. La ricorrente è stata condannata alle spese, liquidate in euro 1.200 per compensi professionali, oltre alle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
art. 74, quarto comma, d.P.R. n. 597 del 1973
in tema di accertamento delle imposte sui redditi, in virtù dell’art. 2, comma sesto bis, del D.L. 27 aprile 1990, n. 90, convertito con legge 26 giugno 1990, n. 165, avente, come norma interpretativa, efficacia retroattiva, sia l’art. 74 del d.P.R. n. 597 del 1973 che l’art. 75 del d.P.R. n. 917 del 1986 devono intendersi nel senso che le spese ed i componenti negativi sono deducibili anche se non risultino dal conto dei profitti e delle perdite, purché siano almeno desumibili dalle scritture contabili
Le spese e i componenti negativi sono deducibili anche se non esposti nel conto dei profitti e delle perdite, ma devono essere almeno desumibili dalle scritture contabili.
art. 75 d.P.R. n. 917 del 1986
in tema di accertamento delle imposte sui redditi, in virtù dell’art. 2, comma sesto bis, del D.L. 27 aprile 1990, n. 90, convertito con legge 26 giugno 1990, n. 165, avente, come norma interpretativa, efficacia retroattiva, sia l’art. 74 del d.P.R. n. 597 del 1973 che l’art. 75 del d.P.R. n. 917 del 1986 devono intendersi nel senso che le spese ed i componenti negativi sono deducibili anche se non risultino dal conto dei profitti e delle perdite, purché siano almeno desumibili dalle scritture contabili
La Corte richiama, quale disposizione interpretata nello stesso senso dell’art. 74 del d.P.R. n. 597 del 1973, la regola per cui spese e componenti negativi sono deducibili se almeno desumibili dalle scritture contabili.
art. 2, comma sesto bis, D.L. 27 aprile 1990, n. 90, convertito con legge 26 giugno 1990, n. 165
in virtù dell’art. 2, comma sesto bis, del D.L. 27 aprile 1990, n. 90, convertito con legge 26 giugno 1990, n. 165, avente, come norma interpretativa, efficacia retroattiva, sia l’art. 74 del d.P.R. n. 597 del 1973 che l’art. 75 del d.P.R. n. 917 del 1986 devono intendersi nel senso che le spese ed i componenti negativi sono deducibili anche se non risultino dal conto dei profitti e delle perdite, purché siano almeno desumibili dalle scritture contabili
La disposizione, qualificata dalla Corte come norma interpretativa con efficacia retroattiva, chiarisce che i componenti negativi possono essere dedotti se almeno desumibili dalle scritture contabili.
art. 360, n. 5, c.p.c.
Il secondo motivo del ricorso è inammissibile, atteso che non è diretto a denunciare un vizio di motivazione, quanto, piuttosto, la asserita violazione della regola posta dall’art. 74 del d.P.R. n. 597 del 1973.
La censura proposta come vizio di motivazione è inammissibile quando, per il suo effettivo contenuto, mira invece a denunciare la violazione di una regola di diritto.
Massime di principio
- Ai fini della deduzione delle spese e degli altri componenti negativi nella determinazione del reddito d’impresa, la loro mancata esposizione nel conto dei profitti e delle perdite non è di per sé ostativa, purché essi siano almeno desumibili dalle scritture contabili.
- Il motivo di ricorso per cassazione formulato come vizio di motivazione è inammissibile se, nella sostanza, contesta l’interpretazione o l’applicazione della regola giuridica adottata dal giudice di merito.
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