Sentenza n. 43/2026 - Palermo, Sezione 5
per l'annullamento - del Decreto del Ministero dell'Interno, Dipartimento di Pubblica Sicurezza n.-OMISSIS- del 29 aprile 2022, notificato in data 07 giugno 2022; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di un'infermità
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto del Ministero dell'Interno che ha negato la dipendenza da causa di servizio dell'infermità denunciata. Ha dedotto, con il primo motivo, la violazione e mancata applicazione del d.P.R. 461/2001, dell'art. 48 e la falsa applicazione dell'art. 58 del d.P.R. 686/1957, nonché la violazione dell'art. 64 del d.P.R. 1092/1973. In particolare, ha sostenuto che il servizio prestato nella Polizia di Stato, caratterizzato da turni anche notturni, prolungamenti dell'orario, irregolarità dei turni, urgenze ed emergenze, avrebbe inciso sugli equilibri bio-umorali e determinato o concausato l'infermità. Ha richiamato il precedente riconoscimento di altra patologia come dipendente da causa di servizio, il giudizio di parziale idoneità con controindicazione ai servizi comportanti stress psicofisici prolungati e consulenze medico-legali di parte. Con il secondo motivo ha dedotto irragionevolezza, illogicità, eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erroneità dei presupposti, ingiustizia manifesta, difetto di istruttoria e difetto di motivazione. Ha sostenuto che eventuali predisposizioni organiche o patologie preesistenti non escluderebbero automaticamente il nesso causale, dovendosi verificare se il servizio abbia facilitato o accelerato l'insorgenza o il decorso della malattia. Ha chiesto anche una verificazione o consulenza tecnica d'ufficio medico-legale.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha ribadito che il giudizio del Comitato di verifica delle cause di servizio costituisce espressione di discrezionalità tecnica fondata su conoscenze scientifiche e dati di esperienza, sicché il giudice amministrativo non può sostituire la propria valutazione a quella dell'organo tecnico né dichiarare direttamente la dipendenza dell'infermità da causa di servizio. Il sindacato è limitato alla verifica della legittimità del procedimento e alla presenza di vizi quali assenza di motivazione, manifesta irragionevolezza, illogicità, travisamento o mancata considerazione di circostanze rilevanti. Nel caso concreto, il parere del Comitato, pur sintetico, è stato ritenuto sufficiente e ragionevole: ha escluso che gli eventi di servizio descritti potessero costituire causa o concausa efficiente e determinante dell'infermità, dopo avere esaminato gli elementi relativi al servizio e i precedenti del dipendente. Il TAR ha valorizzato il carattere ordinario degli eventi lavorativi riferiti, l'assenza di episodi di particolare peso stressogeno prima del ricovero del 1998 o successivamente, nonché le conclusioni del giudice contabile e del collegio medico-legale nominato in quel giudizio, che avevano individuato fattori di rischio estranei al servizio. Le censure sono state quindi ritenute infondate. È stata disposta l'integrale compensazione delle spese di lite.
Norme richiamate
d.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461
Disciplina il procedimento per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio; il ricorrente ne ha dedotto la violazione.
art. 48 d.P.R. 3 maggio 1957, n. 686
Invocato dal ricorrente a sostegno della domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio.
art. 58 d.P.R. 3 maggio 1957, n. 686
Richiamato dal ricorrente, che ne ha contestato la falsa applicazione.
art. 64 d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092
Richiamato dal ricorrente in relazione al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato per la trattazione all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Posto a fondamento dell'oscuramento dei dati personali e sanitari nella diffusione del provvedimento.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato per la tutela dei dati relativi alla salute.
art. 2-septies d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato, come modificato dal d.lgs. 101/2018, per disporre l'oscuramento dei dati sanitari.
Massime di principio
- Le valutazioni del Comitato di verifica delle cause di servizio sulla riconducibilità di un'infermità al servizio costituiscono espressione di discrezionalità tecnica e non sono sindacabili nel merito dal giudice amministrativo.
- Il giudice amministrativo può verificare soltanto la regolarità del procedimento e l'assenza di vizi di manifesta irragionevolezza, illogicità, travisamento dei fatti, carenza motivazionale o mancata considerazione di circostanze decisive; non può sostituire la propria valutazione medico-legale a quella dell'organo tecnico.
- Un parere del Comitato di verifica può essere legittimamente motivato in forma sintetica quando individui la patologia, escluda il valore causale o concausale degli eventi di servizio e risulti adottato dopo l'esame degli elementi relativi al servizio e dei precedenti del dipendente.
- La dipendenza da causa di servizio non può essere riconosciuta giudizialmente sulla base della mera allegazione di turni, stress lavorativo o condizioni ordinarie di servizio, se non sono documentati specifici eventi o condizioni di particolare intensità idonei a incidere causalmente sull'insorgenza o sul decorso della patologia.
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