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Sentenza

Sentenza del 05/02/2019 n. 3265 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato la cartella TARSU relativa all'anno d'imposta 2010, chiedendo la riduzione della tariffa fino al 40% prevista dall'art. 59, comma 4, del d.lgs. n. 507/1993, in ragione dell'asserita mancata o gravemente irregolare raccolta dei rifiuti nel quartiere di residenza durante la crisi dei rifiuti a Napoli. Ha inoltre dedotto l'omessa pronuncia su alcune questioni, l'efficacia del giudicato formatosi per l'anno 2009, l'errata distribuzione dell'onere della prova e la violazione del principio di non contestazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto che il giudicato relativo all'anno 2009 non si estendesse automaticamente al 2010, poiché la crisi e l'effettivo funzionamento del servizio costituiscono circostanze di fatto variabili tra diversi periodi d'imposta. Ha inoltre stabilito che l'onere di provare, con riferimento specifico all'anno, alla zona e al periodo interessati, l'omesso o gravemente irregolare svolgimento del servizio grava sul contribuente che chiede la riduzione. La mera notorietà della crisi dei rifiuti in Campania non è stata considerata sufficiente. La ricorrente è stata condannata alle spese, liquidate in 700 euro per ciascun controricorrente, oltre accessori, nonché al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • Art. 59, comma 4, d.lgs. n. 507/1993

    Se il servizio di raccolta, sebbene istituito e attivato, non si è svolto nella zona di residenza [...] ovvero è effettuato in grave violazione delle prescrizioni [...] il tributo è dovuto nella misura ridotta [...] non superiore al 40% della tariffa.

    La riduzione TARSU presuppone la prova concreta che il servizio non sia stato svolto nella zona interessata oppure sia stato svolto in grave difformità dalle prescrizioni regolamentari su distanze, capacità dei contenitori e frequenza della raccolta. La riduzione non ha natura risarcitoria o sanzionatoria, ma serve a ristabilire l'equilibrio tra tributo e servizio effettivamente fruibile.

  • Art. 59, comma 6, d.lgs. n. 507/1993

    L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo.

    La temporanea interruzione del servizio, di regola, non determina automaticamente una riduzione. Tuttavia, se il mancato servizio si protrae e provoca una situazione di danno o pericolo riconosciuta dall'autorità sanitaria, possono operare i rimedi previsti dalla norma, ferma restando la riduzione collegata ai presupposti del comma 4.

  • Art. 70, d.lgs. n. 507/1993

    L'obbligo di denuncia e la disciplina della TARSU concorrono a fondare la regola secondo cui l'amministrazione deve provare gli elementi costitutivi e quantificativi del tributo, mentre il contribuente deve provare i fatti che giustificano esenzioni o riduzioni.

  • Art. 2909 c.c.

    Il giudicato vincola le parti relativamente all'accertamento definitivo del rapporto o del fatto oggetto della decisione, ma, nei tributi periodici, non si estende automaticamente a periodi d'imposta diversi quando i presupposti fattuali possono mutare. Può avere efficacia ultrannuale solo per elementi permanenti o necessariamente comuni a più periodi.

  • Art. 115 c.p.c.

    Il principio di non contestazione si applica anche al processo tributario, ma riguarda i profili probatori dei fatti specificamente allegati. Non sostituisce l'onere del contribuente di allegare e provare i presupposti concreti della riduzione e non può trasformare una contestazione generale della pretesa tributaria in ammissione dell'irregolare servizio.

  • Art. 112 c.p.c.

    Non vi è omessa pronuncia quando la decisione contiene una statuizione implicita incompatibile con la pretesa non espressamente esaminata. Il rigetto complessivo della domanda può quindi assorbire implicitamente alcune questioni accessorie.

  • Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso, il ricorrente è tenuto al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, quando ne ricorrono i presupposti.

Massime di principio

  • Per ottenere una riduzione di un tributo collegato a un servizio pubblico non basta dimostrare un disservizio generale o una situazione emergenziale nota: occorre provare il mancato o gravemente irregolare funzionamento del servizio nella specifica zona, per lo specifico periodo e con riferimento all'immobile interessato.
  • Nei tributi periodici, una sentenza favorevole relativa a un'annualità precedente non si estende automaticamente agli anni successivi, salvo che riguardi elementi giuridici o fattuali permanenti e necessariamente comuni a più periodi.
  • L'onere della prova è normalmente distribuito così: l'amministrazione deve dimostrare l'esistenza e la quantificazione del tributo; il contribuente deve dimostrare i presupposti di esenzioni, agevolazioni o riduzioni richieste.
  • La riduzione per mancata raccolta non costituisce un risarcimento del danno né una sanzione al Comune: è un riequilibrio del tributo rispetto alla concreta fruibilità del servizio e opera solo nei limiti e alle condizioni stabiliti dalla legge.
  • Per sostenere efficacemente una richiesta analoga è opportuno documentare puntualmente indirizzo o zona, date e durata del disservizio, segnalazioni o diffide al Comune, fotografie, attestazioni, provvedimenti dell'autorità sanitaria e ogni altro elemento idoneo a dimostrare la grave e perdurante irregolarità.

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