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Cassazione Penale, Ordinanza n. 33055/2026 del 08/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza con cui la Corte di appello ha confermato la condanna alla pena di un anno, un mese e dieci giorni di arresto per il tentativo di immettere in commercio, nel territorio europeo, bombole contenenti gas fluorurati a effetto serra sottoposti a restrizioni. Il primo motivo denunciava la violazione di legge per omessa declaratoria di estinzione del reato per prescrizione. Il secondo motivo denunciava violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo al rigetto della richiesta di perizia tecnica sulle bombole sequestrate e all'accertamento dell'elemento oggettivo del reato. Il terzo motivo denunciava violazione di legge per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile: il reato non era prescritto, poiché al termine massimo ordinario di cinque anni doveva aggiungersi il periodo di sospensione previsto dalla disciplina applicabile; le censure sulla perizia, sulla valutazione delle prove e sulla ricostruzione del fatto non erano deducibili in cassazione e risultavano comunque manifestamente infondate; la particolare tenuità era esclusa dalla valutazione negativa dell'intensità del dolo, del quantitativo di gas e dell'impatto ambientale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha escluso l'intervenuta prescrizione, considerando il periodo di sospensione decorrente dalla scadenza del termine per il deposito della motivazione della sentenza di primo grado fino alla pronuncia di secondo grado. Ha ritenuto manifestamente infondate le doglianze relative alla mancata perizia, precisando che essa costituisce un mezzo di prova neutro, rimesso alla discrezionalità del giudice e non riconducibile alla prova decisiva. Ha inoltre ritenuto adeguata e non illogica la motivazione d'appello sull'elemento oggettivo, fondata sugli accertamenti degli agenti della Dogana e sulle indicazioni riportate sulle etichette delle confezioni. Ha escluso la particolare tenuità del fatto in ragione dell'intensità del dolo, del quantitativo di gas refrigerante e dell'impatto ambientale. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 56 c.p.

    La condotta contestata è stata qualificata come tentativo di immissione in commercio di bombole contenenti gas fluorurati sottoposti a restrizioni.

  • art. 9 d.lgs. n. 26/2013

    Norma incriminatrice richiamata in relazione alla condotta di immissione in commercio di gas fluorurati a effetto serra sottoposti a restrizioni.

  • art. 1, n. 7, Regolamento CE n. 842/2006

    Richiamato quale disciplina europea rilevante per le restrizioni relative ai gas fluorurati a effetto serra.

  • art. 157, comma 8, c.p.

    La Corte ha applicato il periodo di sospensione della prescrizione decorrente dalla scadenza del termine per il deposito della motivazione della sentenza di primo grado fino alla pronuncia di secondo grado.

  • L. n. 103/2017

    Richiamata quale fonte della disciplina del periodo di sospensione della prescrizione applicabile al caso.

  • art. 131-bis c.p.

    La particolare tenuità del fatto richiede la positiva valutazione di tutte le componenti previste dalla norma; il diniego può fondarsi sulla valutazione negativa anche di uno solo dei criteri rilevanti.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il termine massimo di prescrizione deve essere aumentato del periodo di sospensione previsto dalla disciplina applicabile quando tale sospensione decorra dalla scadenza del termine per il deposito della motivazione della sentenza di primo grado fino alla pronuncia di secondo grado; il reato non può quindi essere dichiarato prescritto senza computare tale periodo.
  • In sede di legittimità non sono deducibili censure che si risolvano nella richiesta di una diversa valutazione delle prove o nella ricostruzione del fatto, quando la motivazione del giudice di merito sia congrua, coerente e dia conto dell'iter logico-giuridico seguito.
  • La perizia è un mezzo di prova neutro, sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice; la sua mancata ammissione non integra automaticamente un vizio di legittimità né una violazione del diritto alla prova decisiva.
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto richiede la positiva valutazione complessiva di tutti i presupposti previsti dalla legge; il diniego può essere giustificato dalla valutazione negativa anche di uno solo dei criteri rilevanti.
  • Ai fini della particolare tenuità del fatto possono assumere rilievo, nella valutazione dell'offesa e della condotta, l'intensità del dolo, la quantità della sostanza oggetto della condotta e l'impatto ambientale dell'illecito.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che il ricorrente dimostri l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieElemento soggettivoCause di non punibilitàGestione rifiutiImpugnazioni
RamiParte generaleReati ambientaliProcesso penale
IstitutiTentativoPrescrizione del reatoParticolare tenuità del fattoOnere della prova

Testo integrale

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