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Sentenza

Sentenza n. 3864/2026 - Napoli, Sezione 2

per l'annullamento 1) del provvedimento di annullamento della concessione edilizia n°1649 del 20 giugno 2000, adottato, in data 30 luglio 2025, dal Responsabile del IV e V settore del Comune di San Vitaliano, ing. Eugenio Cimino; 2) dell’ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi n° 17 del 31 luglio 2025, adottata dal Responsabile del IV e V Settore del Comune di San Vitaliano, ing. Eugenio Cimino; 3) di ogni altro atto o provvedimento preordinato, connesso o conseguente ivi compresa la dichiarata illegittimità del permesso di costruire in sanatoria n°2526/2018, non annullato dal Comune di San Vitaliano ivi e per quanto lesivo dei diritti e degli interessi della società ricorrente.

Giustizia amministrativa202504181

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: annullamento in autotutela della concessione edilizia in sanatoria relativa al condono del 2000 e conseguente ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietario)

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato il provvedimento comunale del 30 luglio 2025, con cui era stata annullata in autotutela, dopo circa venticinque anni, la concessione edilizia in sanatoria n. 1649 del 20 giugno 2000, rilasciata ai sensi della legge n. 47/1985, nonché l’ordinanza di demolizione n. 17 del 31 luglio 2025. Il Comune aveva ritenuto che il condono fosse stato ottenuto sulla base di una falsa rappresentazione, poiché nei grafici della pratica non sarebbe stata indicata la presenza della fascia di rispetto cimiteriale e l’inclusione dell’immobile nel relativo vincolo. La ricorrente ha dedotto: violazione dell’art. 21-nonies, comma 2-bis, della legge n. 241/1990 e difetto di istruttoria, sostenendo che la dante causa aveva invece dichiarato l’esistenza del vincolo in diversi documenti della pratica; violazione degli artt. 3 e 10-bis della legge n. 241/1990 per omessa valutazione delle osservazioni presentate nel procedimento di autotutela; eccesso di potere e difetto di motivazione in relazione all’affermazione comunale secondo cui il permesso di costruire in sanatoria del 2018, pur non annullato, sarebbe stato illegittimo e avrebbe impedito ogni attività sull’immobile; illegittimità derivata dell’ordinanza di demolizione. La società ha inoltre evidenziato che il Comune conosceva il vincolo, come risultava da dichiarazioni rese nel 1985, da una certificazione del Sindaco del 1986 e da successivi atti istruttori.

La decisione

Il ricorso è stato accolto integralmente. Il TAR ha ritenuto illegittimo l’annullamento tardivo del condono, poiché il Comune non ha dimostrato l’esistenza di una falsa dichiarazione o di una falsa rappresentazione imputabile alla parte privata. I documenti della pratica di condono indicavano espressamente la presenza della fascia di rispetto cimiteriale e il tipo di vincolo; inoltre, una certificazione del Sindaco attestava la conoscenza comunale della situazione urbanistica e il collegamento della stessa con il parere favorevole al condono. L’omessa rappresentazione del vincolo nei grafici non poteva quindi essere isolata dagli ulteriori elementi documentali, né qualificata automaticamente come condotta decettiva. Il TAR ha inoltre rilevato che l’eventuale falsa dichiarazione del tecnico, non accertata con sentenza definitiva, non aveva autonomo valore probatorio ai fini dell’applicazione dell’art. 21-nonies, comma 2-bis. Il Comune aveva omesso di esaminare le osservazioni e i documenti prodotti dalla società, incorrendo in difetto di istruttoria, carenza e contraddittorietà della motivazione e violazione dell’art. 10-bis sotto il profilo della motivazione finale. È stata ritenuta illegittima anche la statuizione con cui il Comune, pur non annullando il permesso di costruire in sanatoria del 2018, aveva bloccato ogni trasformazione dell’immobile sul presupposto di uno stato di fatto illegittimo: tale statuizione eludeva la disciplina dell’autotutela ed era priva di adeguata motivazione. L’ordinanza di demolizione è stata annullata per illegittimità derivata. Il Comune è stato condannato alle spese processuali, liquidate in euro 4.000, oltre accessori di legge e contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 21-nonies, comma 2-bis, l. 241/1990

    La deroga al termine ordinario per l’annullamento d’ufficio dei provvedimenti ampliativi è eccezionale e presuppone la prova di una falsa dichiarazione o rappresentazione imputabile al privato; non basta una mera incompletezza o una diversa valutazione giuridica dei fatti. Se la falsità non sussiste, l’annullamento tardivo è illegittimo.

  • art. 21-nonies, comma 1, l. 241/1990

    Il potere di annullamento d’ufficio deve essere esercitato entro un termine ragionevole, secondo la disciplina vigente, a tutela della certezza dei rapporti giuridici; il decorso del termine può essere superato solo nei casi eccezionali previsti dal comma 2-bis.

  • art. 3 l. 241/1990

    Il provvedimento di autotutela deve essere adeguatamente motivato, soprattutto quando si fonda sulla qualificazione di una condotta privata come falsa rappresentazione e quando il privato abbia prodotto elementi documentali contrari.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    L’amministrazione deve valutare le osservazioni presentate dall’interessato e darne adeguato riscontro nella motivazione del provvedimento finale; l’omessa considerazione degli elementi decisivi incide sulla legittimità dell’autotutela.

  • legge 47/1985

    Costituisce la base normativa del condono edilizio oggetto del provvedimento di annullamento in autotutela.

  • legge 724/1994

    Costituisce la base normativa del successivo permesso di costruire in sanatoria relativo alla modifica di destinazione d’uso dell’immobile.

Massime di principio

  • L’annullamento d’ufficio oltre il termine ordinario, ai sensi dell’art. 21-nonies, comma 2-bis, della legge n. 241/1990, costituisce un potere eccezionale e richiede la prova concreta di una falsa dichiarazione o rappresentazione imputabile al privato; la mera incompletezza della documentazione o l’omessa indicazione di un elemento nei grafici non sono sufficienti quando l’elemento risulti comunque dichiarato in altri atti della pratica o conosciuto dall’amministrazione.
  • La falsa rappresentazione rilevante per l’autotutela tardiva deve essere effettivamente decettiva e non rilevabile dall’amministrazione mediante l’ordinaria istruttoria; non può essere ricavata mediante una selezione parziale dei documenti o mediante la trasformazione di una valutazione giuridica pregressa in una falsa dichiarazione.
  • Nel procedimento di autotutela tardiva l’amministrazione deve esaminare e motivatamente valutare tutti i documenti e le osservazioni del privato idonei a escludere la falsità o a dimostrare la conoscenza dei fatti da parte dell’amministrazione; la loro omissione determina difetto di istruttoria e carenza o contraddittorietà della motivazione.
  • La mancata prova della falsità impedisce di superare il termine ordinario per l’annullamento d’ufficio: il decorso del tempo tutela la certezza dei rapporti giuridici e rende irrilevanti i vizi originari del titolo che l’amministrazione avrebbe potuto rilevare tempestivamente, salvo che siano stati occultati da una condotta dolosa o gravemente colposa del privato.
  • L’amministrazione non può eludere la disciplina dell’autotutela dichiarando che un titolo edilizio non annullato sarebbe comunque illegittimo e bloccando ogni attività sull’immobile senza una specifica base motivazionale e provvedimentale; una statuizione siffatta è illegittima se fondata su vizi già conosciuti o conoscibili e non tempestivamente contestati.
  • L’ordinanza di demolizione adottata quale conseguenza necessaria dell’annullamento illegittimo del titolo edilizio è affetta da illegittimità derivata e deve essere annullata.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioAbusi edilizi e sanzioniAutotutelaPartecipazione al procedimento
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiAutotutela decisoriaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneLegittimo affidamento

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