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Sentenza

Sentenza n. 13078/2026 - Roma, Sezione 4

per l'annullamento 1. del provvedimento del Comando Generale della Guardia di Finanza del 28 ottobre 2024 prot.n.-OMISSIS- avente ad oggetto: “istanza di rimborso presentata dal Maresciallo Capo, in congedo, -OMISSIS-” ed allegato parere dell’Avvocatura di Stato prot.n.-OMISSIS- del 9 ottobre 2024, trasmesso con nota del 31 ottobre 2024, prot. n. 711868/2024; - di ogni altro atto comunque connesso e/o presupposto e/o consequenziale;

Giustizia amministrativa202501214

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento del Comando Generale della Guardia di Finanza che ha riconosciuto il rimborso delle spese legali nei limiti di euro 98.809,72, negando l'ulteriore maggiorazione richiesta per la pluralità degli imputati

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, coinvolto in una vicenda penale articolata in sette giudizi e conclusasi con assoluzione per non aver commesso il fatto, aveva chiesto il rimborso di euro 520.020,49 ai sensi dell'art. 18 del d.l. n. 67/1997. L'Amministrazione ha riconosciuto il rimborso nei soli limiti ritenuti congrui dall'Avvocatura Generale dello Stato, pari a euro 98.809,72, oltre IVA e CPA, applicando i valori medi dei parametri forensi e una maggiorazione del 50% per la complessità e l'importanza del procedimento. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento deducendo violazione ed errata applicazione dell'art. 18 del d.l. n. 67/1997 e degli artt. 1, 4 e 12 del d.m. n. 55/2014, sostenendo che avrebbe dovuto essere riconosciuta anche la maggiorazione prevista per l'assistenza di più soggetti e per l'elevato numero di imputati. Ha inoltre contestato, in sostanza, l'insufficienza dell'importo liquidato rispetto alle spese sostenute.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha qualificato il rimborso previsto dall'art. 18 del d.l. n. 67/1997 come una pretesa indennitaria, non come un diritto al rimborso integrale e incondizionato delle somme pattuite con il difensore. Il rimborso è dovuto nei soli limiti ritenuti congrui dall'Avvocatura dello Stato, il cui parere è obbligatorio e vincolante per l'Amministrazione. Il sindacato giurisdizionale sul parere, espressione di discrezionalità tecnica, è limitato ai casi di manifesta irrazionalità, illogicità, travisamento dei fatti, errore materiale o totale carenza di motivazione. Gli artt. 4 e 12 del d.m. n. 55/2014 utilizzano il verbo “può” e non impongono quindi un'applicazione automatica delle maggiorazioni per la pluralità dei soggetti. Nel caso concreto l'Avvocatura aveva esaminato analiticamente le parcelle, quantificando le singole fasi dei procedimenti e applicando già una maggiorazione del 50% per la complessità e l'importanza della vicenda, inclusa la fase cautelare. Tale maggiorazione è stata ritenuta logicamente assorbente anche dei profili di complessità derivanti dalla pluralità degli imputati, sicché l'ulteriore aumento avrebbe determinato una duplicazione delle voci e un ingiustificato aggravio della spesa pubblica. Il ricorrente non ha allegato elementi specifici sull'effettivo impatto della plurisoggettività sull'attività difensiva, né ha contestato puntualmente le quantificazioni dell'Avvocatura o spiegato perché l'importo riconosciuto fosse inadeguato rispetto all'attività svolta. Sono state compensate integralmente le spese di lite in ragione della novità delle questioni e della peculiarità della fattispecie.

Norme richiamate

  • art. 18 d.l. n. 67/1997, convertito in l. n. 135/1997

    Le spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali in conseguenza di fatti ed atti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali e conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità, sono rimborsate dalle amministrazioni di appartenenza nei limiti riconosciuti congrui dall'Avvocatura dello Stato.

    La disposizione attribuisce al dipendente una pretesa indennitaria e non un diritto al rimborso integrale delle spese sostenute; il rimborso opera nei soli limiti ritenuti congrui dall'Avvocatura dello Stato.

  • art. 20 d.l. n. 67/1997

    La disciplina del rimborso deve essere applicata anche in coerenza con gli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, evitando duplicazioni ingiustificate delle maggiorazioni.

  • art. 4 d.m. n. 55/2014

    Il compenso unico può essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del 10 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di trenta.

    L'uso del verbo “può” esclude un automatismo nell'applicazione della maggiorazione, rimessa a una valutazione concreta e motivata.

  • art. 12 d.m. n. 55/2014

    Il compenso unico può essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del 10 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di trenta.

    Anche nel giudizio penale la maggiorazione per la pluralità dei soggetti è facoltativa e deve essere correlata all'effettivo contenuto dell'attività difensiva; può essere assorbita da altra maggiorazione motivatamente riconosciuta per la complessità del procedimento.

  • art. 1 d.m. n. 55/2014

    I parametri forensi costituiscono il riferimento per la determinazione della congruità dei compensi rimborsabili.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003

    Richiamato quale fondamento dell'oscuramento dei dati identificativi della parte coinvolta in fatti di rilievo penale.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato a tutela dei dati personali relativi a condanne penali e reati, ai fini dell'oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Il rimborso delle spese legali previsto per i dipendenti di amministrazioni statali assolti nei giudizi connessi al servizio ha natura indennitaria e non attribuisce un diritto al rimborso integrale delle somme pattuite con il difensore; il rimborso è dovuto nei soli limiti ritenuti congrui dall'Avvocatura dello Stato.
  • Il parere di congruità dell'Avvocatura dello Stato, obbligatorio e vincolante per l'Amministrazione, è espressione di discrezionalità tecnica e può essere sindacato dal giudice amministrativo soltanto per manifesta irrazionalità o illogicità, travisamento dei fatti, errore materiale o totale carenza di motivazione.
  • Le maggiorazioni dei compensi previste dagli artt. 4 e 12 del d.m. n. 55/2014 per la pluralità dei soggetti non sono automatiche, poiché il verbo “può” rimette la loro applicazione a una valutazione concreta e motivata dell'attività difensiva effettivamente svolta.
  • Una maggiorazione già riconosciuta per la complessità e l'importanza del procedimento può essere ritenuta assorbente dei profili di complessità derivanti dalla pluralità degli imputati, quando l'Avvocatura abbia ricostruito analiticamente le attività svolte e l'ulteriore aumento determinerebbe una duplicazione delle voci di compenso.
  • Chi contesta giudizialmente il parere di congruità deve allegare elementi specifici e puntuali sull'effettivo impatto della pluralità dei soggetti o delle imputazioni sull'attività difensiva; la mera produzione della parcella e l'affermazione teorica dell'applicabilità delle maggiorazioni non sono sufficienti.

Come è indicizzato

MaterieCausa di servizio ed equo indennizzoMotivazione del provvedimento
RamiForze armate e forze di poliziaProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneOnere della prova e principio dispositivoProporzionalità e ragionevolezza

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