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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41330/2022 del 02/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza con cui il Magistrato di sorveglianza e successivamente il Tribunale di sorveglianza hanno respinto la richiesta di ammissione ai permessi premio. Il ricorrente, collaboratore di giustizia detenuto per reati con espiazione complessiva di 30 anni, ha denunciato la violazione dell'art. 16-nonies della legge n. 8/1991 sostenendo che il Tribunale non ha adeguatamente valutato l'eccezionale apporto investigativo della collaborazione, la condotta carceraria regolare e la partecipazione alle attività trattamentali, elementi che a suo avviso giustificavano l'ammissione ai permessi premio.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso infondato e lo ha rigettato. Ha confermato che i permessi premio sono strumento del trattamento penitenziario e richiedono una valutazione complessiva del percorso rieducativo; ha ritenuto congrua la motivazione del Tribunale che ha chiesto una maggiore interiorizzazione della scelta collaborativa e una più approfondita rivisitazione critica dei fatti commessi, necessari per valutare la concreta prospettiva rieducativa e la riduzione dell'elevatissima capacità a delinquere. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 16-nonies legge n. 8/1991

    La norma disciplina l'ammissione dei collaboratori di giustizia ai permessi premio; la Corte ha ritenuto che la collaborazione, pur rilevante, non determina automaticamente il riconoscimento dell'esperienza premiale se non è accompagnata da un'adeguata interiorizzazione della scelta e da un processo critico di rivisitazione dei fatti.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma processuale che disciplina la condanna alle spese processuali: la Corte ha applicato l'art. 616 c.p.p. per condannare il ricorrente alle spese al termine del rigetto.

Massime di principio

  • I permessi premio sono parte integrante del trattamento penitenziario e la loro concessione è valutazione discrezionale basata sul percorso rieducativo complessivo, non su un singolo elemento favorevole.
  • La collaborazione con la giustizia è un elemento rilevante, ma non automaticamente sufficiente per ottenere permessi premio: occorre che sia accompagnata da una reale interiorizzazione della responsabilità e da una critica rivisitazione del passato criminoso.
  • La buona condotta in carcere e la partecipazione alle attività trattamentali sono presupposti importanti, ma il giudizio sull'idoneità alla misura premiale richiede una valutazione prospettica della rieducazione e del rischio di recidiva.
  • Il giudice deve motivare in modo congruo e specifico come i singoli elementi (collaborazione, condotta, attività trattamentali) incidano sulla prospettiva rieducativa; tale motivazione è oggetto di limitato sindacato in Cassazione se risulta logica e non contraddittoria.
  • In situazioni simili è opportuno raccogliere e documentare elementi concreti di ravvedimento e di lavoro trattamentale finalizzati a dimostrare la 'interiorizzazione' della scelta collaborativa, oltre a evidenziare il contributo investigativo quando rilevante.

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