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Sentenza

Sentenza n. 451/2026 - Torino, Sezione 2

per l'ottemperanza alla SENTENZA N. 519/2023, EMESSA NEL GIUDIZIO R.G. N. 1109/2023, DEL TRIBUNALE DI IVREA, SEZIONE LAVORO, PUBBLICATA IN DATA 22.12.2023, NOTIFICATA IL 19.01.2024 E PASSATA IN GIUDICATO, CON CUI IL TRIBUNALE DEL LAVORO CONDANNA IL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO ALLA CORRESPONSIONE A PARTE RICORRENTE DELLA RETRIBUZIONE PROFESSIONALE DOCENTE DELL'IMPORTO DI EURO 570,36;

Giustizia amministrativa202503010

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione, inizialmente, di una sentenza civile passata in giudicato che aveva condannato il Ministero al pagamento della retribuzione professionale docente di 570,36 euro, oltre interessi legali

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente creditrice)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Ivrea, Sezione lavoro, passata in giudicato, con il pagamento della somma capitale liquidata e degli interessi legali. Ha chiesto inoltre la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia dell'Amministrazione. Nel corso del giudizio il Ministero si è costituito con atto di mera forma e ha provveduto all'esecuzione del giudicato.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere perché, nelle more del giudizio, il Ministero ha ottemperato alla sentenza civile azionata. La richiesta di nomina del commissario ad acta non ha quindi più ragion d'essere. Le spese sono state poste a carico del Ministero in applicazione del principio della soccombenza virtuale, ritenendo che l'originaria inerzia amministrativa avesse reso necessario il ricorso. Le spese sono state liquidate in 500 euro, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato ove versato, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari. La liquidazione è stata ridotta in ragione della semplicità e serialità dell'attività difensiva e dell'esito del giudizio.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza promosso per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza civile.

  • D.M. 55/2014

    I parametri sono stati utilizzati per la liquidazione delle spese di lite, ridotte in considerazione della semplicità, serialità ed esito della controversia.

Massime di principio

  • Quando, nel corso di un giudizio di ottemperanza, l'amministrazione esegue integralmente il giudicato azionato, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta soddisfazione della pretesa esecutiva.
  • La sopravvenuta ottemperanza non esclude la regolazione delle spese di lite secondo il principio della soccombenza virtuale, valutando quale parte abbia determinato la necessità di instaurare il giudizio.
  • Nel giudizio di ottemperanza, la richiesta di nomina del commissario ad acta perde attualità quando l'amministrazione provvede spontaneamente all'esecuzione del giudicato durante il processo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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