Sentenza n. 5889/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sezione Quinta Ter, n. 3369/2025, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del GSE di una richiesta di verifica e certificazione per l'accesso ai certificati bianchi relativa a 15 impianti fotovoltaici rendicontati con la scheda tecnica 7T
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore economico)
Prevale il privato
La controversia
La società contestava il diniego della richiesta di verifica e certificazione relativa a 15 piccoli impianti fotovoltaici, deducendo la violazione della disciplina sui certificati bianchi, del D.M. 28 dicembre 2012, del D.M. 11 gennaio 2017 e della scheda tecnica 7T, nonché violazione dell'art. 3 e degli artt. 10 e 10-bis l. 241/1990, difetto di motivazione e di istruttoria, travisamento, illogicità, disparità di trattamento, carenza di potere e violazione dei principi di necessarietà, adeguatezza e proporzionalità. Il GSE aveva ritenuto che 13 impianti fossero fotovoltaici a terra, non direttamente destinati a utenze finali e non riconducibili alla categoria CIV-GEN. In appello la società censurava la sentenza del TAR, sostenendo che la scheda 7T non vietasse il ritiro dedicato, che l'energia fosse comunque destinata almeno in parte a utenti finali, che gli impianti insistessero su terreni agricoli compatibili con la categoria CIV-GEN e che, comunque, l'eventuale irregolarità di 13 impianti non potesse giustificare il rigetto dell'intera richiesta, essendo gli altri due impianti autonomamente idonei all'incentivazione.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello nei limiti indicati in motivazione e riformato la sentenza del TAR. Ha confermato che la scheda tecnica 7T incentiva esclusivamente impianti fotovoltaici di potenza inferiore a 20 kW funzionali alla valorizzazione delle fonti rinnovabili presso utenti finali, tramite autoconsumo o destinazione diretta dell'energia, e che tale requisito deriva dalla disciplina primaria e secondaria di settore, non essendo stato introdotto dai chiarimenti del GSE. Ha inoltre confermato che gli impianti contestati non rientravano nella categoria CIV-GEN, in quanto impianti fotovoltaici a terra accatastabili nella categoria D/1 e non riconducibili ai settori residenziale, agricolo o terziario rilevanti per la scheda. Tuttavia, ha ritenuto fondato il motivo relativo alla mancata valutazione frazionata della richiesta: quando una domanda cumulativa riguarda più impianti e clienti distinti, le criticità riferibili ad alcuni interventi non giustificano automaticamente il rigetto dell'intera domanda. Il GSE deve valutare l'eventuale ammissibilità degli interventi privi di criticità, verificando se essi siano autonomamente sufficienti a integrare i requisiti minimi per l'incentivo e, ove necessario, previo contraddittorio sulla documentazione occorrente. Poiché nel caso concreto i due impianti non contestati risultavano potenzialmente sufficienti a raggiungere la soglia richiesta, il diniego integrale è stato annullato nei limiti indicati. Il terzo motivo, relativo alle garanzie partecipative e al difetto di istruttoria e motivazione, è stato assorbito. Spese compensate.
Norme richiamate
D.M. 28 dicembre 2012
Disciplina dei certificati bianchi e degli obiettivi di risparmio energetico; il sistema incentiva interventi di efficienza energetica e valorizzazione delle fonti rinnovabili presso gli utenti finali.
D.M. 11 gennaio 2017
Disciplina applicabile alla richiesta di verifica e certificazione; la conformità del progetto deve essere valutata secondo i requisiti della scheda tecnica utilizzata.
scheda tecnica 7T
Consente l'incentivazione di impianti fotovoltaici di potenza inferiore a 20 kW solo quando siano funzionali alla valorizzazione delle fonti rinnovabili presso utenti finali, con destinazione diretta dell'energia o autoconsumo, e siano riconducibili alla categoria di intervento pertinente.
art. 3 l. 241/1990
Richiamato in relazione all'obbligo di motivazione e ai principi di proporzionalità e ragionevolezza dell'azione amministrativa.
artt. 10 e 10-bis l. 241/1990
Richiamati con riguardo alla partecipazione procedimentale e al contraddittorio; la relativa censura è stata assorbita.
art. 21-nonies l. 241/1990
Richiamato dalla parte appellante in relazione all'autotutela, senza autonoma decisione specifica del Collegio su tale profilo.
art. 7.2 Allegato A deliberazione ARERA 27 ottobre 2011, EEN 9/11
L'allegata Tabella 2 raggruppa gli interventi ritenuti ammissibili ... in categorie omogenee per settore d'intervento, forma di energia risparmiata, servizio energetico reso e/o vita utile assegnata ...
La categoria di intervento individua le caratteristiche del progetto ammissibile; la scheda 7T presuppone la corrispondenza dell'attività esercitata alla categoria pertinente.
circolare Agenzia delle Entrate n. 36/E del 19 dicembre 2013
Richiamata per ritenere che gli impianti fotovoltaici a terra di potenza superiore a 3 kW siano accatastabili nella categoria D/1, estranea alla categoria CIV-GEN.
Massime di principio
- La scheda tecnica 7T ammette agli incentivi gli impianti fotovoltaici di potenza inferiore a 20 kW soltanto se funzionali alla valorizzazione delle fonti rinnovabili presso utenti finali, mediante destinazione diretta dell'energia o autoconsumo; tale requisito deriva dalla disciplina normativa di settore anche se non è espresso testualmente nella scheda.
- I chiarimenti operativi del GSE possono esplicitare requisiti già desumibili dalla disciplina primaria e secondaria, ma non possono introdurre autonomamente nuove condizioni di accesso agli incentivi.
- Quando una domanda cumulativa di incentivazione riguarda più impianti e clienti distinti, l'irregolarità riferita a uno o più interventi non comporta automaticamente il rigetto dell'intera domanda: l'amministrazione deve valutare separatamente gli interventi privi di criticità, purché siano autonomamente idonei a soddisfare i requisiti dell'incentivo.
- Il rigetto integrale di una domanda cumulativa è sproporzionato quando l'amministrazione non dimostri che le irregolarità di alcuni interventi incidano necessariamente sull'unitarietà o sulla sostenibilità degli interventi residui; occorre verificare, in concreto, se questi ultimi raggiungano da soli la soglia minima richiesta.
- Nella valutazione frazionata di una domanda di incentivazione, il GSE può richiedere la documentazione necessaria per verificare la conformità dei singoli interventi e, ove occorra, deve attivare il contraddittorio indicando all'interessato la documentazione utile secondo la disciplina applicabile.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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