Cassazione Penale, Sentenza n. 7149/2024 del 16/02/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza d'appello contestando principalmente: 1) carenza e contraddittorietà della motivazione rispetto all'attendibilità del teste Andrea Toschi, unico accusatore effettivo; 2) errata qualificazione delle condotte (se più reati distinti unificati dalla continuazione ovvero un unico reato unitario a condotta progressiva), con conseguente violazione del diritto di difesa per mancata correlazione tra accusa e sentenza; 3) errore nel calcolo dei termini di prescrizione; 4) richiesta di rinnovazione dibattimentale non adeguatamente valutata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendo i motivi manifestamente infondati, generici e non consentiti. Ha confermato che la Corte d'Appello ha adeguatamente esaurito il perimetro valutativo devoluto dalla pronuncia di rinvio, con motivazione logica e dettagliata sulle questioni devolute (tra cui la qualificazione unitaria della condotta e l'attendibilità del Toschi) e sul mancato estinguersi del reato per prescrizione. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali, al pagamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende e alla rifusione delle spese della parte civile (euro 5.000 liquidati).
Norme richiamate
art. 319 cod. pen.
La Corte ha ritenuto applicabile l'art. 319 come norma idonea a ricomprendere la condotta contestata quando sussiste uno "stabile asservimento" del pubblico ufficiale ad interessi di terzi, configurando un unico reato in cui sono assorbite le fattispecie meno gravi; dunque le elargizioni e gli atti anche formalmente legittimi possono costituire momenti consumativi di un unico reato di corruzione propria.
art. 318 cod. pen.
Richiamata per confronto: la Corte ha valutato se la fattispecie rientrasse nella corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318) ma ha confermato la prevalente qualificazione ex art. 319 quando emerge un asservimento stabile e finalità estranee all'ente pubblico.
art. 81 comma finale cod. pen.
Citato nel quadro delle conseguenze relative alla successione delle condotte e alla disciplina sanzionatoria applicabile; la Corte ha valutato la rilevanza della continuazione e la corretta applicazione delle norme sul cumulo/assorbimento delle fattispecie nel caso di condotte collegate.
art. 513 cod. proc. pen.
Riferito alle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio e acquisite nel processo: la Corte ha considerato tali acquisizioni congiuntamente ad altri riscontri (documentali, registrazioni, testimonianze) nella valutazione complessiva dell'attendibilità e della prova.
art. 4 d.lgs. 146/2006
Normativa richiamata in relazione al capo di imputazione e al quadro normativo applicabile; la Corte d'Appello aveva determinato la pena anche in base a tale riferimento, confermato dalla Cassazione.
Massime di principio
- La Corte può ritenere unitaria una serie di atti anche se alcuni appaiono formalmente legittimi quando emerga uno stabile asservimento del pubblico ufficiale a interessi privati: in tali casi le singole dazioni o atti possono costituire momenti consumativi di un unico reato ex art. 319.
- Il rilievo sulla attendibilità di un teste centrale va valutato nel contesto dei riscontri probatori complessivi (documenti, registrazioni, testimonianze terze): una critica isolata alla credibilità non porta all'annullamento se la motivazione di merito è articolata e sostenuta da elementi esterni coerenti.
- Un mutamento della qualificazione giuridica operato dal giudice non determina automaticamente violazione del diritto di difesa: occorre che la trasformazione sia radicale negli elementi essenziali e abbia impedito concretamente all'imputato di difendersi; diversamente, la correlazione tra accusa e sentenza è preservata quando l'imputato ha avuto la possibilità concreta di contestare la nuova lettura.
- La questione della prescrizione va affrontata dopo l'identificazione e la corretta qualificazione della condotta: la decorrenza dei termini è subordinata alla ricostruzione giuridica-operativa delle azioni che integrano il reato.
- In sede di rinvio la Corte d'appello è tenuta a rispettare il perimetro devoluto dalla Cassazione e a motivare in relazione ai temi espressamente indicati; una motivazione puntuale e collegata ai riscontri probatori rende il giudizio di merito difficile da censurare in Cassazione.
- Le doglianze generiche o che propongono una mera riconsiderazione del merito vengono dichiarate inammissibili: la Cassazione non ammette motivi che non si confrontino con la logica e la persuasività della motivazione di merito.
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