Cassazione Penale, Sentenza n. 8424/2023 del 24/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza del GIP del 17/06/2022 con cui veniva dichiarato non luogo a provvedere sull'istanza di dissequestro in quanto, secondo il giudice, si era disposto con sentenza la confisca. Hanno dedotto un unico motivo denunciando violazione ed erronea applicazione delle norme processuali e la abnormità del provvedimento, sostenendo che, non essendo intervenuta una confisca irrevocabile, il giudice avrebbe dovuto decidere nel merito e non dichiarare non luogo a provvedere.
La decisione
La Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che la via impugnatoria corretta fosse l'appello davanti al competente organo (Tribunale del riesame o giudice della cognizione) e non il ricorso per cassazione; ha escluso la sussistenza dell'abnormità del provvedimento, richiamando la giurisprudenza che delimita strettamente l'istituto dell'abnormità ai casi di manifesta extraneità dell'atto rispetto al sistema processuale o di perversione della funzione giurisdizionale. Essendo la scelta del ricorso per cassazione stata deliberata e consapevole, non è stata disposta la conversione nel rimedio corretto. Per l'inammissibilità è stata ordinata la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende per ciascuna parte.
Norme richiamate
art. 23 co. 8 D.L. n. 137/2020
Richiamato solo in relazione alle conclusioni scritte del Pubblico Ministero che sono state rese ai sensi della norma; non incide sul merito dell'impugnazione.
art. 568 c.p.p., comma 5
Norma richiamata in relazione alla conversione del ricorso: la Corte osserva che non può essere disposta la conversione quando il ricorrente abbia deliberatamente scelto un mezzo di impugnazione diverso da quello previsto.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede le conseguenze della declaratoria di inammissibilità, fra cui la condanna alle spese processuali; la Corte applica la norma per imporre le spese ai ricorrenti.
Cass. Sez. Un., 20 luglio 2017 n. 48126
Cass. Sez. Un., 20 luglio 2017 n. 48126
Richiamata per il principio secondo cui il terzo, prima della irrevocabilità della sentenza, deve adire il giudice della cognizione o proporre appello dinanzi al Tribunale del riesame per ottenere la restituzione del bene sequestrato; un'opposizione incidentale va qualificata come appello e trasmessa al Tribunale del riesame.
Massima giurisprudenziale su abnormità (Sez. U. n. 17/98, Sez. U. n. 26/00, sent. n. 25957 del 26/03/2009)
Sez. U. n. 17/98; Sez. U. n. 26/00; Sez. U. n. 25957 del 26/03/2009
Le Sezioni Unite delimitano l'abnormità agli atti che sono strutturalmente o funzionalmente estranei al sistema processuale o che pervertono la funzione giurisdizionale; un esercizio errato ma consentito del potere giudiziale costituisce atto illegittimo ma non abnorme.
Sez. 1, Sentenza n. 51610 del 23/04/2018
Sentenza n. 51610 del 23/04/2018
Principio secondo cui il ricorso diretto per cassazione non è convertibile in appello quando risulti che il ricorrente abbia voluto deliberatamente impugnare con un mezzo diverso e consapevolmente inadeguato.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione non è il rimedio appropriato contro provvedimenti interlocutori impugnabili con appello: il terzo che chiede restituzione di beni sequestrati deve utilizzare gli strumenti processuali previsti (istanza al giudice di cognizione e, in caso di diniego, appello al Tribunale del riesame).
- La categoria dell'abnormità è eccezionale e strettamente delimitata: l'illegittimità o l'erronea motivazione di un provvedimento non bastano a classificarlo come abnorme. Solo atti manifestamente estranei o funzionalmente paralizzanti possono giustificare un rimedio atipico.
- Se il ricorrente sceglie consapevolmente un mezzo di impugnazione diverso da quello previsto, il giudice non è obbligato a convertire il ricorso nel mezzo corretto; ciò può comportare l'inammissibilità del gravame.
- L'inammissibilità di un ricorso può comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie alla Cassa delle Ammende, valutate equitativamente in base al grado di colpa procedimentale.
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