Cassazione Penale, Sentenza n. 38937/2023 del 25/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato l'istanza di ammissione al gratuito patrocinio. Il ricorrente aveva indicato il reddito risultante dal CU 2022 relativo al 2021 (euro 4.877), ma non aveva dichiarato i redditi relativi all'annualità 2020. Il Tribunale ha ritenuto che, alla data di deposito dell'istanza (5/9/2022), l'ultima dichiarazione per la quale era maturato l'obbligo di presentazione fosse quella relativa ai redditi 2020 (termine per la presentazione 30/11/2021), dato che il termine per la dichiarazione relativa al 2021 scadeva il 30/11/2022 e quindi non era ancora maturato. Il ricorrente ha dedotto di essere esonerato dalla presentazione della dichiarazione essendo detenuto e percependo solo redditi da lavoro dipendente, sostenendo che il CU avrebbe sostituito la dichiarazione e che la norma non richiede che la dichiarazione sia materialmente depositata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato il principio consolidato secondo cui, ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato (art. 76 d.P.R. n. 115/2002), l'ultima dichiarazione utile è quella per la quale, al momento del deposito dell'istanza, è già maturato l'obbligo di presentazione, anche se non materialmente presentata. La ratio è prevenire la scelta arbitraria del periodo di riferimento. Poiché l'istanza indicava i redditi riferiti all'anno 2021 (per i quali il termine di presentazione non era ancora scaduto), mancava l'indicazione dei redditi 2020, requisito essenziale; pertanto l'istanza è stata dichiarata inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 76
L'ultima dichiarazione rilevante ai fini dell'ammissione al patrocinio corrisponde a quella per la quale, al momento del deposito dell'istanza, è maturato l'obbligo di presentazione, anche se non materialmente depositata; tale criterio evita che il richiedente scelga il periodo più favorevole.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 79, comma 1 lett. c)
Obbligo di documentare o dichiarare il reddito risultante dall'ultima dichiarazione; la norma mira a fornire un dato di certezza e parità di adempimenti tra i richiedenti.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 96, comma 2
Richiamata nella discussione difensiva come possibile strumento di accertamento d'ufficio da parte dell'organo giudicante per verificare il reddito, ma la Corte non ha ritenuto sufficiente l'eccezione del ricorrente per annullare il rigetto.
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 99
Norma di riferimento procedurale per l'opposizione; citata come riferimento alla tipologia di impugnazione proposta dal ricorrente.
codice di procedura penale, art. 616
Norma che consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Per il gratuito patrocinio il reddito da indicare è quello risultante dall'ultima dichiarazione per la quale, al momento della domanda, è già maturato l'obbligo di presentazione, anche se tale dichiarazione non è stata materialmente presentata.
- La certificazione unica (CU) può utilmente documentare il reddito, ma non permette di eludere la regola cronologica: se il termine per la dichiarazione dell'annualità più recente non è ancora scaduto, occorre fare riferimento all'annualità precedente.
- L'omissione di indicare i redditi dell'annualità richiesta dalla normativa costituisce la mancanza di un requisito essenziale dell'istanza e può determinare l'inammissibilità della domanda di patrocinio.
- Se l'interessato è detenuto o ha difficoltà oggettive a ottenere documentazione, è opportuno accompagnare l'istanza con una chiara spiegazione e, quando possibile, con la documentazione alternativa disponibile (CU, dichiarazioni del datore di lavoro) e chiedere espressamente l'integrazione; tuttavia ciò non garantisce automaticamente l'accoglimento se la norma richiede un riferimento temporale diverso.
- In casi di dubbio sul reddito rilevante il difensore può chiederne l'accertamento da parte dell'organo (ex art. 96 d.P.R. 115/2002) o chiedere al giudice un termine/invito a integrare la documentazione, ma la mancata indicazione del reddito richiesto può comunque comportare rigetto.
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