Corte di giustizia, Sentenza C-252/24
Sentenza della Corte (Nona Sezione) dell' 8 maggio 2025. — Prisum Healthcare S.R.L. contro Autoritatea Vamală Română. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Bucureşti. — Rinvio pregiudiziale – Unione doganale – Tariffa doganale comune – Nomenclatura combinata – Classificazione doganale – Voci 2106 e 2202 – Integratore alimentare in forma liquida. — Causa C-252/24
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha chiarito che un integratore alimentare liquido non va automaticamente classificato nella voce 2106 della NC solo perché commercializzato come complemento alimentare. Se il prodotto, per le sue caratteristiche oggettive, è destinato al consumo umano come bevanda, esso può rientrare nella voce 2202, salvo che una voce più specifica sia applicabile. La sentenza conferma inoltre che la direttiva 2002/46/CE e i pareri del Sistema armonizzato non sono di per sé निर्णisivi per la classificazione doganale.
Classificazione doganale di un integratore alimentare liquido: prevale la voce 2202 NC quando il prodotto è consumabile come bevanda e non rientra in una voce più specifica.
La questione giuridica
Se la nomenclatura combinata debba essere interpretata nel senso che una preparazione alimentare liquida, presentata e assunta come integratore alimentare in piccole dosi, ma idonea al consumo umano come tale, debba essere classificata nella voce 2202 e, per il solo fatto della sua forma liquida, resti esclusa dalla voce 2106.
Principio di diritto
Una preparazione alimentare in forma liquida, commercializzata e consumata come tale in piccole dosi, può rientrare nella voce 2202 della nomenclatura combinata se è oggettivamente idonea al consumo umano come bevanda e non è classificabile in una voce più specifica; la sola qualificazione commerciale come integratore alimentare ai sensi della direttiva 2002/46/CE, o il fatto che sia assunta in quantità limitate, non impone la classificazione nella voce 2106. La forma liquida costituisce una caratteristica oggettiva che, in tali condizioni, esclude l’applicazione della voce 2106.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Regolamento (CEE) n. 2658/87
- Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1998
- Direttiva 2002/46/CE
- Decisione 87/369/CEE del Consiglio
Classificazione doganale di un integratore alimentare liquido
La sentenza riguarda un rinvio pregiudiziale della Curtea de Apel Bucureşti in materia di nomenclatura combinata e classificazione doganale di un integratore alimentare liquido denominato "Feroglobin liquid plus". La Corte è chiamata a stabilire se la forma liquida del prodotto ne imponga la classificazione nella voce 2202 o se esso possa rientrare nella voce 2106 come preparazione alimentare non nominata altrove.
Fatti e procedimento principale
La Prisum Healthcare commercializza il prodotto in flaconi da 200 ml; esso contiene ferro, vitamine, sali minerali, estratti vegetali e di frutta, miele, zucchero e sciroppo di glucosio. Il prodotto è assunto in dosi di due cucchiai al giorno ed è presentato come utile alla formazione dell’emoglobina e dei globuli rossi, nonché al mantenimento della salute e del sistema immunitario.
La società aveva chiesto un’informazione tariffaria vincolante per la classificazione nella voce 2106, ma l’autorità doganale rumena aveva classificato il prodotto nella voce 2202, considerandolo una bevanda tonica in bottiglia. Il ricorso amministrativo della società era stato respinto, con l’argomento che un prodotto liquido consumabile direttamente come tale rientrava nella voce 2202 e non nella voce 2106.
Questione pregiudiziale
Il giudice del rinvio chiede in sostanza se un prodotto alimentare liquido, consumato come tale in piccole dosi e commercializzato come integratore alimentare, debba essere classificato nella voce 2202 della NC per il solo fatto di essere in forma liquida, con conseguente esclusione dalla voce 2106.
Normativa rilevante
La Corte richiama:
- il regolamento (CEE) n. 2658/87, che istituisce la nomenclatura combinata;
- il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1998, che ne contiene la versione applicabile;
- la regola generale 1 e la regola generale 6 per l’interpretazione della NC;
- la nota complementare 5 del capitolo 21;
- la voce 2106 e la voce 2202 della NC;
- la direttiva 2002/46/CE sugli integratori alimentari;
- le note esplicative del SA e della NC, richiamate come ausilio interpretativo;
- l’articolo 267 TFUE quale base del rinvio pregiudiziale.
Ragionamento della Corte
La Corte ribadisce anzitutto che, nei rinvii pregiudiziali in materia tariffaria, il suo compito è fornire al giudice nazionale i criteri interpretativi, non procedere essa stessa alla classificazione materiale del prodotto.
Richiama quindi il criterio decisivo della classificazione doganale: le caratteristiche e le proprietà oggettive del prodotto, lette alla luce del testo delle voci e delle note pertinenti. Le note esplicative SA e NC, pur non vincolanti, costituiscono strumenti importanti per l’interpretazione uniforme.
Quanto alla voce 2106, la Corte osserva che essa riguarda le preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove. Ne consegue che, se un prodotto è classificabile nella voce 2202, è per ciò stesso escluso dalla voce 2106.
La Corte analizza poi la voce 2202. Il termine "bevanda" deve essere inteso in senso ampio, come qualsiasi liquido destinato al consumo umano, purché non rientri in una voce più specifica. Rileva inoltre che le note esplicative del capitolo 22 comprendono le preparazioni toniche consumabili direttamente come bevande, anche in piccole quantità, mentre quelle che devono essere diluite prima del consumo restano generalmente nella voce 2106.
La Corte valorizza anche le note esplicative della sottovoce 22029919, che menzionano preparazioni toniche spesso definite complementi alimentari e a base di estratti vegetali, sali minerali e vitamine, destinate al mantenimento della salute e del benessere generale.
La sentenza Swiss Caps non conduce a una conclusione diversa: essa non ha affermato che tutti gli integratori alimentari debbano essere classificati nella voce 2106, ma si è limitata ai prodotti in capsule. Allo stesso modo, la qualificazione del prodotto come integratore alimentare ai sensi della direttiva 2002/46/CE non incide automaticamente sulla classificazione doganale, poiché la direttiva e la NC perseguono finalità diverse.
Infine, la Corte attribuisce rilievo limitato al parere di classificazione del Sistema armonizzato richiamato dalla società, ricordando che tali pareri non sono giuridicamente vincolanti e non possono prevalere sul testo delle voci della NC.
Decisione e principio affermato
La Corte conclude che una preparazione alimentare liquida, contenente ferro, vitamine, sali minerali e altri ingredienti nutritivi, consumata come tale in dosi di due cucchiai al giorno e presentata come integratore alimentare, rientra nella voce 2202 della NC. La forma liquida è una caratteristica oggettiva che, in tali condizioni, esclude la classificazione nella voce 2106, salvo che il prodotto ricada in un’altra voce più specifica.
Implicazioni pratiche
Per gli operatori doganali e fiscali, la decisione conferma che la commercializzazione come "integratore alimentare" non è decisiva ai fini tariffari. Occorre verificare se il prodotto sia, per le sue caratteristiche oggettive, direttamente consumabile come bevanda e se esista una voce tariffaria più specifica. La pronuncia è quindi rilevante per l’importazione di supplementi liquidi, preparazioni toniche e prodotti wellness/liquid nutrition.
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