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Sentenza

Sentenza n. 50/2026 - Venezia, Sezione 2

per l'annullamento - della nota prot. n. REP_PROV_TV/TV-SUPRO/0238980 del 05.08.2022 del Comune di Segusino (TV) avente ad oggetto “Comunicazione di chiusura negativa del procedimento e di inibitoria della scia in quanto inefficace ai sensi dell'art. 19, c. 1 e c. 3 della L. 241/1990, relativa a “Lavori di ripristino di fabbricato ad uso magazzino oggetto di incendio doloso” a firma della Responsabile del procedimento dott. ing. Elisa Vanin, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso ovvero conseguente a quello impugnato anche se non conosciuto.

Giustizia amministrativa202201411

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: inibitoria della SCIA relativa ai lavori di ripristino di un fabbricato ad uso magazzino danneggiato da incendio doloso

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato la comunicazione comunale di chiusura negativa del procedimento e di inibizione della SCIA presentata per il ripristino dell’immobile. Il Comune aveva fondato l’inibitoria su una pluralità di ragioni: mancata autorizzazione paesaggistica; non veridicità della dichiarazione di conformità dello stato attuale dell’immobile rispetto al titolo edilizio del 1994; difformità rilevate tra stato dei luoghi, elaborati progettuali e titolo edilizio; mancanza di una nuova autorizzazione sismica per le opere realizzate in variante; diversa collocazione planimetrica del fabbricato, ritenuta variazione essenziale; aumenti di superficie, volume e altezza e difformità dei prospetti; errata indicazione del foglio catastale; mancata indicazione dei materiali di risulta; presenza di una baracca abusiva; mancanza di titolo per l’impianto di smaltimento delle acque meteoriche; ulteriori carenze documentali e tecniche. La ricorrente ha dedotto, tra l’altro, violazione dell’art. 149 d.lgs. 42/2004, difetto di presupposto, travisamento, difetto di istruttoria, carenza e difetto di motivazione, illogicità manifesta, sviamento e violazione delle norme edilizie, antisismiche, di sicurezza e sugli scarichi. Ha sostenuto che l’intervento fosse esente da autorizzazione paesaggistica, che le difformità fossero frutto di errori o di un erroneo metodo di calcolo, che l’autorizzazione sismica non fosse necessaria o fosse stata sostituita dalla prassi del collaudo, e che alcune contestazioni fossero meramente formali o introdotte solo nel provvedimento finale. Il Comune ha inoltre eccepito l’inammissibilità del ricorso per la mancata impugnazione di un’ulteriore ragione ostativa, relativa all’avanzato stato dei lavori.

La decisione

Il TAR ha rigettato il ricorso, ritenendo assorbente e legittima la ragione relativa alla mancata acquisizione di una nuova autorizzazione sismica per le opere eseguite in variante rispetto al progetto originario. La concessione edilizia in variante del 1994 prevedeva ampliamento, sopraelevazione del secondo piano fuori terra, modifiche delle forometrie e la realizzazione di una nuova ala; per tali modifiche era palesemente necessario ottenere una nuova autorizzazione sismica, come previsto dalla stessa concessione e dalla normativa statale vigente. La ricorrente, limitandosi ad affermare che all’epoca fosse prassi procedere direttamente al collaudo senza una nuova autorizzazione, ha sostanzialmente confermato che l’autorizzazione non era stata conseguita. Tale carenza costituiva autonoma ragione sufficiente per inibire i lavori indicati nella SCIA, trattandosi del ripristino di un edificio danneggiato da incendio doloso la cui conformità alla normativa antisismica e la cui tenuta strutturale non risultavano dimostrate. Non è stato ritenuto sufficiente che il nuovo progetto di restauro avrebbe potuto rendere l’immobile conforme all’esito dei lavori, poiché ciò non garantiva la sicurezza dell’esecuzione dei lavori su un edificio esistente del quale non era nota la tenuta antisismica. Essendo sufficiente la legittimità di una sola delle autonome ragioni poste a fondamento del provvedimento plurimotivato, il Collegio ha ritenuto superfluo esaminare le ulteriori censure e ha prescisso dall’eccezione di inammissibilità. Le spese sono state compensate per la complessità della fattispecie.

Norme richiamate

  • art. 19, commi 1 e 3, l. 241/1990

    Comunicazione di chiusura negativa del procedimento e di inibitoria della SCIA in quanto inefficace ai sensi dell'art. 19, c. 1 e c. 3 della L. 241/1990

    Il Comune può inibire gli effetti della SCIA quando accerti ragioni ostative all’esecuzione dell’intervento; nel caso concreto l’inibitoria è stata ritenuta legittima sulla base della mancata autorizzazione sismica.

  • art. 17 l. 64/1974

    La realizzazione delle opere in variante, incidenti sull’ampliamento, sulla sopraelevazione e sulla configurazione dell’edificio, richiedeva una nuova autorizzazione sismica.

  • art. 4, commi 1 e 5, l. 1086/1971

    Le modifiche strutturali e edilizie previste dalla variante rendevano necessaria una nuova autorizzazione sismica prima dell’esecuzione delle opere.

  • art. 149 d.lgs. 42/2004

    La ricorrente ne ha invocato l’applicazione per sostenere l’esenzione dall’autorizzazione paesaggistica, ma il TAR non ha esaminato la censura perché ha ritenuto assorbente la ragione relativa all’autorizzazione sismica.

  • art. 32, comma 1, lettera c), d.P.R. 380/2001

    La ricorrente ha contestato la qualificazione della diversa posizione planimetrica come variazione essenziale; la questione non è stata esaminata per l’autonoma idoneità della ragione antisismica a sorreggere l’inibitoria.

Massime di principio

  • In presenza di un provvedimento amministrativo plurimotivato, la legittimità di una sola autonoma ragione giustificativa è sufficiente a sorreggerlo e rende superfluo l’esame delle censure riferite alle ulteriori ragioni, poiché l’eventuale loro fondatezza non determinerebbe comunque l’annullamento dell’atto.
  • Quando una variante edilizia comporta ampliamento, sopraelevazione, modifiche strutturali o sostanziali trasformazioni dell’edificio, è necessaria una nuova autorizzazione sismica qualora richiesta dalla normativa vigente e dal titolo edilizio; il successivo collaudo o una prassi amministrativa asserita dal privato non sostituiscono tale autorizzazione.
  • L’inibizione di una SCIA è legittima se l’intervento riguarda un edificio esistente la cui conformità antisismica e tenuta strutturale non siano dimostrate, soprattutto quando l’edificio sia stato danneggiato da un incendio; la prospettiva che il progetto di ripristino renda l’immobile conforme al termine dei lavori non garantisce la sicurezza dell’esecuzione delle opere.
  • La verifica della sicurezza antisismica deve riguardare anche lo stato dell’edificio sul quale i lavori devono essere eseguiti e non può essere differita alla conclusione dell’intervento di ripristino, quando l’autorizzazione sismica necessaria per la configurazione già realizzata non sia stata acquisita.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziQualificazione degli interventiSCIA e liberalizzazioni
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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