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Sentenza

Sentenza n. 4245/2026 - Napoli, Sezione 5

per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del provvedimento contenente l’Avviso Orale nr. -OMISSIS-emesso dal Questore di Caserta e datato 27.04.2024, notificato il 1°ottobre 2024; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 5\3\2025: a) del provvedimento contenente l’Avviso Orale nr. -OMISSIS-emesso dal Questore di Caserta e datato 27.04.2024, notificato il 1°ottobre 2024; b) per quanto lesiva, della proposta di avviso orale del Commissariato di P.S. di Castel Volturno del 10/04/2024 depositata in giudizio il giorno 08/01/2025;

Giustizia amministrativa202406084

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: avviso orale adottato dal Questore di Caserta ai sensi dell’art. 3 d.lgs. 159/2011, nonché la proposta di avviso orale del Commissariato di P.S. posta a base del provvedimento

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l’avviso orale notificato il 1° ottobre 2024 e, con motivi aggiunti, la proposta istruttoria del Commissariato di P.S. Ha dedotto violazione di legge ed eccesso di potere, contestando in particolare la genericità e l’insufficienza della motivazione, l’omessa considerazione degli esiti dei procedimenti penali e del pagamento delle ammende, nonché la violazione della garanzia partecipativa di cui all’art. 7 l. 241/1990. L’amministrazione aveva fondato la misura su plurimi deferimenti all’autorità giudiziaria, soprattutto per gestione non autorizzata di rifiuti, falsità e traffico illecito di rifiuti, oltre che sulla frequentazione di soggetti gravati da precedenti di polizia. Il ricorrente ha sostenuto che alcune vicende si erano definite con il pagamento di ammende e che i rapporti con alcuni soggetti erano giustificati da legami di parentela.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti. Ha ritenuto che l’avviso orale sia una misura monitoria e cautelare, non repressiva, per la cui adozione non è necessario l’accertamento definitivo della responsabilità penale né la prova compiuta della commissione di reati, essendo sufficienti elementi circostanziati, anche indiziari, dai quali desumere una personalità incline a comportamenti antigiuridici riconducibile alle categorie dell’art. 1 d.lgs. 159/2011. Nel caso concreto, la pluralità, attualità e ripetitività dei deferimenti per gestione non autorizzata di rifiuti, unitamente alla frequentazione di persone gravate da precedenti di polizia, rendevano non illogica né irragionevole la valutazione del Questore. Il pagamento delle ammende non è stato ritenuto idoneo a elidere la rilevanza delle condotte, anche perché un procedimento risultava ancora pendente; inoltre, l’attività professionale del ricorrente nel settore dei rifiuti non escludeva la pericolosità e, secondo il TAR, poteva anzi accentuare la rilevanza delle condotte contestate. È stata respinta anche la censura relativa all’art. 7 l. 241/1990, poiché per l’avviso orale, atto meramente monitorio, la legge non prevede necessariamente una fase partecipativa e il Questore può procedere senza indugio quando lo ritenga necessario. Il ricorrente è stato condannato al pagamento di € 1.500,00 oltre accessori per spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 3 d.lgs. 159/2011

    "il provvedimento contenente l’Avviso Orale"

    Disciplina l’avviso orale quale misura di prevenzione personale di natura monitoria e cautelare, adottabile dal Questore sulla base di elementi indicativi della pericolosità sociale.

  • art. 1 d.lgs. 159/2011

    "categorie di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 159 del 2011"

    Le categorie soggettive di pericolosità cui deve essere ragionevolmente riconducibile il destinatario dell’avviso orale possono essere desunte anche da elementi indiziari e da un modello comportamentale complessivo.

  • art. 7 l. 241/1990

    "garanzia procedimentale ex art. 7 della L. n. 241/1990"

    Non impone necessariamente la comunicazione di avvio del procedimento per l’avviso orale, trattandosi di atto monitorio per il quale il Questore può procedere senza indugio nell’esercizio della propria discrezionalità.

  • art. 3, comma 4, d.lgs. 159/2011

    "eventuali prescrizioni che possono esservi annesse"

    La mancata applicazione di prescrizioni ulteriori distingue l’avviso orale semplice dalle misure che impongono vincoli specifici di fare o non fare; l’avviso semplice si limita a intimare una condotta conforme alla legge.

  • art. 256, comma 1, d.lgs. 152/2006

    "attività di gestione di rifiuti non autorizzata ex D. Lgs 152/2006 art. 256 comma 1"

    Le plurime contestazioni per gestione non autorizzata di rifiuti costituiscono elementi fattuali rilevanti nella valutazione amministrativa della pericolosità sociale.

Massime di principio

  • L’avviso orale del Questore è una misura monitoria e cautelare, non repressiva, diretta a sollecitare il destinatario a conformare la propria condotta alla legge e a prevenire ulteriori comportamenti pericolosi.
  • Per l’adozione dell’avviso orale non è necessario l’accertamento definitivo della responsabilità penale né la prova compiuta della commissione di reati; sono sufficienti elementi circostanziati, anche di natura indiziaria, idonei a rendere ragionevole la valutazione di una personalità incline a comportamenti antigiuridici.
  • La pericolosità sociale rilevante ai fini dell’avviso orale può essere desunta dal modello comportamentale complessivo dell’interessato, considerando la numerosità, l’attualità e la ripetitività delle condotte contestate e le frequentazioni con soggetti gravati da precedenti di polizia.
  • Il pagamento di ammende o la definizione di singoli procedimenti non elimina necessariamente la rilevanza delle condotte nella valutazione preventiva del Questore, soprattutto quando permangano plurime contestazioni analoghe o procedimenti pendenti.
  • Il sindacato del giudice amministrativo sull’avviso orale, espressione di discrezionalità amministrativa nella valutazione della pericolosità, è limitato alla verifica della manifesta illogicità, irragionevolezza o arbitrarietà dell’iter valutativo e della motivazione.
  • Per l’avviso orale non è necessariamente richiesta la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 l. 241/1990, poiché la natura monitoria della misura consente al Questore di procedere senza indugio quando le circostanze lo giustifichino.

Come è indicizzato

MaterieMisure prefettizie di sicurezzaPartecipazione al procedimento
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazionePartecipazione procedimentaleProporzionalità e ragionevolezza

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