Sentenza n. 752/2026 - Bari, Sezione 1
per l'annullamento quanto al ricorso introduttivo: - del decreto del Direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia n. prot. -OMISSIS-del 17 aprile 2025, pubblicato in pari data, avente ad oggetto l'indizione del Bando di concorso per titoli del -OMISSIS-– profilo collaboratore scolastico nella parte in cui attribuisce il punteggio di 0,60 al servizio militare di leva o il servizio civile in sostituzione; - di tutti gli atti e i provvedimenti presupposti, connessi e/o collegati, antecedenti e conseguenti anche non conosciuti e successivi; quanto ai motivi aggiunti: - delle graduatorie permanenti per la provincia di Bari per l’a.s. -OMISSIS- approvate in via definitiva con decreto dirigenziale dell’U.S.R. Puglia n.-OMISSIS- pubblicato il -OMISSIS- avente ad oggetto la pubblicazione delle graduatorie permanenti per la provincia di Bari per l’a.s. -OMISSIS-.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: bando di concorso per titoli, nella parte relativa alla valutazione del servizio militare di leva o del servizio civile sostitutivo, e graduatorie permanenti provinciali conseguenti
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il bando e, con motivi aggiunti, le graduatorie permanenti provinciali, contestando la previsione secondo cui il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati prestati in costanza di rapporto di impiego sono valutati come servizio effettivo nella medesima qualifica, mentre quelli prestati non in costanza di rapporto di impiego sono valutati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali, con attribuzione di un punteggio inferiore rispetto al servizio scolastico. Ha dedotto l’illegittimità della differenziazione e la violazione delle disposizioni che riconoscono validità a tutti gli effetti al servizio militare e civile sostitutivo, nonché dell’art. 2050 del codice dell’ordinamento militare, secondo l’interpretazione giurisprudenziale che impone di valorizzare tale servizio anche se prestato non in costanza di nomina.
La decisione
Il TAR ha respinto sia il ricorso principale sia i motivi aggiunti. Ha ritenuto che la disciplina impugnata non neghi la valutabilità del servizio militare o civile sostitutivo prestato non in costanza di rapporto di impiego, ma ne moduli il punteggio in modo differenziato. La distinzione tra servizio prestato in costanza di nomina e servizio prestato in assenza di un rapporto di lavoro è coerente con l’art. 2050 del codice dell’ordinamento militare: solo nel primo caso il servizio militare determina la sospensione di un rapporto lavorativo già in essere e giustifica una misura compensativa piena. Il servizio prestato senza rapporto di lavoro, pur dovendo essere comunque valutato, non costituisce un titolo professionalmente attinente all’attività scolastica e può quindi ricevere il punteggio previsto per i servizi presso amministrazioni pubbliche non scolastiche. Il bando e le graduatorie sono stati pertanto ritenuti legittimi. Le spese sono state compensate per la presenza di orientamenti giurisprudenziali difformi.
Norme richiamate
art. 485, comma 7, d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297
Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti
La disposizione riconosce la validità del servizio militare e civile sostitutivo, senza imporre necessariamente l’attribuzione del medesimo punteggio previsto per il servizio scolastico svolto nella qualifica.
art. 569, comma 3, d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297
il servizio militare di leva o per richiamo e il servizio sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti
Il servizio deve essere considerato ai fini della procedura, ma la misura concreta della valutazione può essere individuata secondo la disciplina sistematica dei titoli.
art. 2050 d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66
I periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici.
La norma distingue il servizio militare prestato in pendenza di un rapporto di lavoro, cui si applica una tutela compensativa piena, dal servizio prestato senza rapporto di lavoro, che può essere valutato come servizio presso un’amministrazione pubblica ma non necessariamente come servizio nella specifica qualifica scolastica.
art. 52 Cost.
La tutela della posizione di lavoro giustifica una particolare valorizzazione del servizio militare quando il lavoratore già assunto deve sospendere il rapporto per adempiere all’obbligo militare.
Massime di principio
- Il riconoscimento del servizio militare di leva o del servizio civile sostitutivo come titolo valutabile non comporta necessariamente l’attribuzione dello stesso punteggio previsto per il servizio prestato nella specifica qualifica professionale oggetto della procedura selettiva.
- È legittimo differenziare, ai fini della formazione di graduatorie scolastiche, il servizio militare prestato in costanza di rapporto di impiego da quello prestato in assenza di un rapporto di lavoro: nel primo caso la maggiore valutazione svolge una funzione compensativa per la sospensione dell’attività lavorativa; nel secondo caso il servizio può essere valutato come servizio presso una pubblica amministrazione, ma non come servizio scolastico nella medesima qualifica.
- La clausola del bando che attribuisce al servizio militare non prestato in costanza di nomina il punteggio previsto per i servizi presso amministrazioni pubbliche non scolastiche è legittima se il servizio resta comunque valutato e la differenziazione riflette la diversa attinenza professionale e la diversa funzione compensativa del titolo.
- La validità del servizio militare prevista dalla normativa scolastica deve essere interpretata in modo sistematico con l’art. 2050 del codice dell’ordinamento militare: tale validità assicura la considerazione del servizio nella procedura, ma non impedisce una modulazione del punteggio in relazione alla situazione lavorativa in cui il servizio è stato prestato.
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