Cassazione Civile, Ordinanza n. 07102/2025 del 17/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dall’insinuazione al passivo di un fallimento per un credito vantato dall’erario e dall’agente della riscossione in base a una fideiussione rilasciata nel 2009 da una società cooperativa di garanzia collettiva fidi a garanzia di debiti tributari di propri associati derivanti da cartelle di pagamento. Il giudice delegato aveva escluso il credito ritenendo invalida la fideiussione; il Tribunale di Messina, sull’opposizione allo stato passivo proposta dalle amministrazioni ricorrenti, aveva confermato il rigetto, sostenendo che l’art. 3-bis del d.lgs. 462/1997, per il tramite del rinvio agli artt. 106 e 107 T.U.B., consentisse la prestazione della garanzia solo ai confidi iscritti in entrambi gli elenchi o comunque ai soli soggetti vigilati, con esclusione dei confidi minori/non vigilati. Le amministrazioni hanno quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo hanno dedotto la violazione dell’art. 3-bis d.lgs. 462/1997, degli artt. 106 e 107 T.U.B., dell’art. 10 d.lgs. 141/2010 e dei decreti ministeriali attuativi, censurando l’interpretazione del tribunale circa l’invalidità della fideiussione; con il secondo, in via subordinata, hanno denunciato la violazione degli artt. 1418, 1425, 1441 e 1471 c.c. e ancora degli artt. 106 e 107 T.U.B. La controparte fallimentare ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, richiamando il principio già affermato dalle Sezioni Unite secondo cui la fideiussione prestata da un confidi minore iscritto nell’elenco ex art. 155, comma 4, T.U.B. non è nulla per violazione di norma imperativa quando sia prestata nell’interesse di un associato a garanzia di un credito derivante da contratto non bancario, poiché il rilascio di fideiussioni non è attività riservata a soggetti autorizzati né è preclusa alle società cooperative coerenti con l’oggetto sociale. Ha quindi cassato il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e ha rinviato la causa al Tribunale di Messina, in diversa composizione, per un nuovo esame conforme al principio di diritto richiamato. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito.
Norme richiamate
art. 3-bis d.lgs. 462/1997
la norma non consente di desumere la nullità della fideiussione rilasciata da un confidi minore nei termini astratti affermati dal giudice di merito; va letta alla luce del principio per cui il rilascio della garanzia non è attività riservata in via esclusiva ai soli soggetti vigilati.
artt. 106 e 107 T.U.B. (d.lgs. 385/1993)
il riferimento a tali disposizioni non implica che solo i soggetti iscritti in entrambi gli elenchi possano rilasciare fideiussioni; la prestazione della garanzia non è preclusa ai confidi minori iscritti nell’elenco pertinente.
art. 10 d.lgs. 141/2010
richiamato come parte del quadro normativo di settore, ma non idoneo a fondare la nullità automatica della garanzia prestata dal confidi minore.
art. 1418 c.c.
invocato in via subordinata per sostenere la nullità della fideiussione, ma la Corte non esamina nel merito il motivo perché assorbito dall’accoglimento del primo.
art. 1425 c.c.
richiamato nel motivo subordinato; resta assorbito.
art. 1441 c.c.
richiamato nel motivo subordinato; resta assorbito.
art. 1471 c.c.
richiamato nel motivo subordinato; resta assorbito.
art. 155, comma 4, T.U.B.
l’iscrizione nell’elenco dei confidi minori non comporta, di per sé, nullità della fideiussione prestata a favore di un associato per un credito non bancario.
Massime di principio
- La fideiussione prestata da un confidi minore non è nulla per violazione di norma imperativa solo perché il garante non sia iscritto negli elenchi dei soggetti vigilati in senso pieno; la nullità non può essere presunta in assenza di una previsione testuale o di un divieto inequivoco.
- Quando la controversia riguarda la validità di una garanzia prestata da un confidi a favore di un associato, il giudice di merito deve verificare la disciplina di settore alla luce dell’orientamento delle Sezioni Unite secondo cui il rilascio di fideiussioni non è attività riservata esclusivamente agli intermediari finanziari autorizzati.
- Se un motivo di ricorso viene accolto e consente la cassazione con rinvio, i motivi subordinati che investono questioni ulteriori restano assorbiti e non richiedono esame.
- In presenza di un rinvio imposto da un principio di diritto già consolidato, il giudice di rinvio deve riesaminare la vicenda adeguando la decisione al principio affermato dalla Corte di cassazione.
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