Sentenza n. 2257/2026 - Catania, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: parere negativo della Soprintendenza sul mantenimento di opere realizzate su immobile vincolato e successivo diniego comunale dell’istanza di condono edilizio ai sensi della l. n. 326/2003
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni procedenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente aveva presentato nel 2004 istanza di terzo condono per la costruzione, ultimata nel 1994, di un locale di sgombero pertinenziale a un’abitazione, realizzato in muratura e con copertura in acciaio e pannelli prefabbricati. Poiché l’immobile era sottoposto a vincolo paesaggistico, erano state presentate anche istanze alla Soprintendenza. Il ricorrente ha impugnato il parere negativo della Soprintendenza deducendo: violazione della legge n. 241/1990 per la notificazione del provvedimento soltanto al tecnico domiciliatario e per la mancata allegazione della circolare richiamata per relationem; violazione dell’art. 10-bis l. n. 241/1990 per omessa comunicazione dei motivi ostativi; violazione della l. n. 326/2003, difetto di istruttoria, carenza di motivazione e illogicità, sostenendo che le opere fossero di modesta rilevanza e insistessero su un vincolo relativo; violazione dell’art. 17 l.r. n. 4/2003, per formazione del silenzio-assenso decorso il termine di 180 giorni; violazione del principio di uguaglianza per il diverso trattamento rispetto a pratiche definite prima della sentenza della Corte costituzionale n. 252/2022. Con motivi aggiunti ha impugnato il successivo diniego comunale di condono, contestando il richiamo non allegato al parere soprintendentizio, l’omessa indicazione del termine e dell’autorità per ricorrere, la violazione dell’art. 10-bis l. n. 241/1990, l’insufficiente istruttoria e motivazione e la disparità di trattamento. In memoria finale ha inoltre richiamato la presentazione di una domanda di compatibilità paesaggistica e di una nuova istanza di permesso di costruire in sanatoria.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso e i motivi aggiunti. Ha ritenuto corretta la notificazione del parere presso il tecnico, poiché il ricorrente aveva eletto domicilio presso di lui; in ogni caso, l’eventuale vizio notificatorio non avrebbe inciso sulla validità dell’atto, avendo la notificazione raggiunto lo scopo e rilevando, al più, sul decorso del termine d’impugnazione. È stata ritenuta legittima la motivazione per relationem: l’atto richiamato non deve necessariamente essere allegato o integralmente riprodotto, purché siano indicati gli estremi e sia reso disponibile all’interessato, anche mediante accesso. L’omissione del preavviso di rigetto è stata giudicata ininfluente, trattandosi di procedimento vincolato e non essendo emersi elementi idonei a modificare l’esito, ai sensi dell’art. 21-octies l. n. 241/1990. Nel merito, il Collegio ha applicato l’art. 32, comma 27, lett. d), d.l. n. 269/2003, convertito dalla l. n. 326/2003, ritenendo cumulativamente necessari, per la sanabilità di opere in area vincolata, la posteriorità del vincolo rispetto all’opera, la conformità urbanistica, la riconducibilità dell’intervento alle opere di minore rilevanza e il parere favorevole dell’autorità preposta alla tutela. Nel caso concreto il vincolo paesaggistico gravava sull’area dal 1966, mentre le opere erano state ultimate nel 1994; il vincolo era pertanto antecedente e ostativo alla sanatoria, anche se di natura relativa. La sentenza della Corte costituzionale n. 252/2022 ha confermato che il richiamo regionale al terzo condono comprende anche i limiti statali alla condonabilità e che tali limiti operano pure in presenza di vincoli non comportanti inedificabilità assoluta. Non si è formato il silenzio-assenso ex art. 17 l.r. n. 4/2003, perché tale disposizione riguarda diverse fattispecie di condono e, comunque, presuppone l’attivazione dello speciale procedimento previsto dalla norma, non avvenuta nel caso concreto. È stata esclusa la disparità di trattamento, poiché l’attività amministrativa era vincolata e il nuovo quadro normativo conseguente alla pronuncia costituzionale non lasciava margini di discrezionalità. Anche le censure contro il diniego comunale sono state respinte: è ammessa la motivazione per relationem; la mancata indicazione del termine e dell’autorità cui ricorrere costituisce mera incompletezza, rilevante eventualmente per la tempestività dell’impugnazione ma non per la validità dell’atto; le nuove istanze di compatibilità paesaggistica e di sanatoria edilizia attivano procedimenti diversi e non incidono sulla legittimità degli atti impugnati. Spese integralmente compensate per la complessità delle questioni.
Norme richiamate
art. 3, comma 3, l. 241/1990
La motivazione per relationem è legittima quando individua gli atti richiamati e questi siano disponibili per l’interessato; non è necessaria la loro allegazione o integrale riproduzione.
art. 3, comma 4, l. 241/1990
La mancata indicazione del termine e dell’autorità cui ricorrere non determina l’illegittimità del provvedimento, incidendo al più sulla tempestività dell’impugnazione.
art. 10-bis l. 241/1990
L’omissione del preavviso di rigetto non comporta l’annullamento quando il provvedimento è vincolato e risulta che il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso.
art. 21-octies l. 241/1990
Il vizio formale derivante dall’omessa comunicazione dei motivi ostativi è ininfluente quando l’amministrazione non avrebbe potuto adottare un esito diverso.
art. 32, comma 27, lett. d), d.l. 269/2003, convertito dalla l. 326/2003
Le opere abusive non sono comunque suscettibili di sanatoria qualora siano state realizzate su immobili soggetti a vincoli [...] qualora istituiti prima della esecuzione di dette opere, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici.
Nel terzo condono, la sanabilità delle opere in area vincolata richiede congiuntamente il vincolo successivo all’opera, la conformità urbanistica, la minore rilevanza dell’intervento e il parere favorevole dell’autorità preposta; il vincolo antecedente è ostativo anche se relativo.
art. 24 l.r. Sicilia 5 novembre 2004, n. 15
Il rinvio regionale all’art. 32 d.l. n. 269/2003 comprende integralmente anche i limiti sostanziali alla sanatoria previsti dalla disciplina statale.
art. 17 l.r. Sicilia 16 aprile 2003, n. 4
Il procedimento e il silenzio-assenso previsti dalla disposizione riguardano specifiche e diverse fattispecie di condono e richiedono l’attivazione dello speciale procedimento previsto dalla norma.
art. 1, comma 39, l. 308/2004
La domanda di accertamento di compatibilità paesaggistica attiva un procedimento diverso e non incide sulla legittimità di provvedimenti già adottati nell’ambito del procedimento di condono edilizio.
Massime di principio
- Nel terzo condono edilizio, la sanabilità di opere realizzate in area sottoposta a vincolo richiede congiuntamente che il vincolo sia stato imposto dopo l’esecuzione delle opere, che l’intervento sia conforme alle prescrizioni urbanistiche, che rientri tra le opere di minore rilevanza indicate dalla disciplina statale e che l’autorità preposta alla tutela esprima parere favorevole.
- Il vincolo paesaggistico antecedente alla realizzazione dell’opera costituisce causa ostativa alla sanatoria prevista dal terzo condono anche quando si tratti di un vincolo relativo e non comporti inedificabilità assoluta.
- La motivazione per relationem di un provvedimento amministrativo è sufficiente quando individua l’atto richiamato e lo rende disponibile all’interessato; l’atto non deve necessariamente essere allegato né integralmente trascritto.
- La notificazione o comunicazione inesatta di un provvedimento amministrativo non ne determina, di per sé, l’illegittimità o la nullità quando abbia comunque raggiunto il proprio scopo; il vizio può incidere sul decorso del termine per impugnare.
- Nei procedimenti vincolati di condono edilizio, l’omessa comunicazione dei motivi ostativi non comporta l’annullamento quando sia dimostrato che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso.
- Il silenzio-assenso previsto da una disciplina speciale in materia di condono opera esclusivamente per le fattispecie e secondo il procedimento espressamente contemplati dalla norma, non potendo essere esteso a domande soggette a una diversa disciplina.
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