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Ordinanza

Ordinanza n. 1067/2026 - Roma, Sezione 4

per l'annullamento - del provvedimento della sottocommissione per la visita medica di revisione relativa al bando di concorso per il reclutamento di n. 1198 allievi marescialli della Guardia di Finanza, comunicato in data 26 settembre 2025, con cui il ricorrente è stato giudicato non idoneo all'accertamento dell'idoneità psico-fisica, con la motivazione: “agenesia renale destra” di cui al titolo xiv lettera a) n.113 dell'allegato 1 al decreto n. 61772 del 25/02/2016 del Comandante Generale della Guardia di Finanza”; - del presupposto provvedimento della sottocommissione per la visita medica di primo accertamento relativa al bando di concorso per il reclutamento di n. 1198 allievi marescialli della Guardia di Finanza, comunicato in data 28 agosto 2025, con cui il ricorrente è stato giudicato non idoneo al servizio nella Guardia di Finanza, con la motivazione: “agenesia renale destra”, di cui al titolo xiv, lettera a), n.113 dell'allegato 1 al decreto n. 61772 del 25/02/2016 del Comandante Generale della Guardia di Finanza”; - di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, ancorché non conosciuto e segnatamente: - ove occorra e per quanto di ragione, qualora interpretato in malam partem, dell'Allegato 1, punto 14, lett. a), del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 17 maggio 2000, n. 155; - ove occorra e per quanto di ragione, qualora interpretato in malam partem, dell'Allegato, punto 14, lett. a), del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 16 dicembre 2014, n. 197; - ove occorra e per quanto di ragione, qualora interpretato in malam partem, dell'Allegato 1, titolo xiv, lettera a), punto n.113, del Decreto del Comandante Generale della Guardia di Finanza 25 febbraio 2016, n. 61772; - ove occorra e per quanto di ragione, qualora interpretato in malam partem, del bando di concorso per il reclutamento di n. 1198 allievi marescialli al 97° corso presso la scuola ispettori e sovrintendente della Guardia di Finanza, per l'anno accademico 2025/2026; - di ogni altro ulteriore atto generale, ancorché non conosciuto o citato dall'Amministrazione resistente, recante direttive sulle imperfezioni ed infermità che sono causa di inidoneità al servizio nella Guardia di finanza e sui criteri per delineare il profilo sanitario del personale della Guardia di finanza.

Giustizia amministrativa202511792

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IVOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: giudizio di non idoneità psico-fisica al servizio nella Guardia di Finanza, confermato in sede di revisione, per agenesia renale destra

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il giudizio di non idoneità psico-fisica emesso dalla sottocommissione per il primo accertamento e confermato dalla sottocommissione per la visita medica di revisione, nell'ambito del concorso per il reclutamento di 1.198 allievi marescialli della Guardia di Finanza. La non idoneità è stata motivata dal riscontro di agenesia renale destra, ricondotta al titolo XIV, lettera a), punto 113, dell'allegato 1 al decreto del Comandante generale della Guardia di Finanza n. 61772 del 25 febbraio 2016. Sono stati inoltre contestati, ove interpretati in senso sfavorevole, i criteri contenuti nella disciplina regolamentare e nel bando concernenti le imperfezioni e infermità rilevanti ai fini dell'idoneità al servizio. Il testo dell'ordinanza non espone ulteriori specifici motivi di illegittimità né il contenuto delle censure formulate.

La decisione

L'ordinanza non decide la domanda di annullamento né l'istanza cautelare. La camera di consiglio era stata fissata esclusivamente per esaminare la richiesta di proroga dei termini formulata dal collegio verificatore. Poiché la relazione finale è stata depositata il 13 gennaio 2026 e dagli atti non risultano violazioni dei termini assegnati, il TAR ha dichiarato che non occorre provvedere sull'istanza di proroga. Ha confermato la camera di consiglio del 25 marzo 2026 per l'esame della domanda cautelare. Ha inoltre disposto l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone citate, ai sensi della disciplina in materia di protezione dei dati personali.

Norme richiamate

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Costituisce il presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati personali nel caso di diffusione del provvedimento.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale fondamento della tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento del provvedimento.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato, anche nella versione modificata dal d.lgs. 101/2018, quale ulteriore base normativa per l'oscuramento dei dati sanitari.

  • d.m. 17 maggio 2000, n. 155, Allegato 1, punto 14, lettera a)

    Indicato tra gli atti la cui applicazione interpretativa sfavorevole è stata contestata, senza che l'ordinanza ne esamini la legittimità.

  • d.m. 16 dicembre 2014, n. 197, Allegato, punto 14, lettera a)

    Indicato tra gli atti presupposti contestati, senza decisione sul merito.

  • decreto del Comandante generale della Guardia di Finanza 25 febbraio 2016, n. 61772, Allegato 1, titolo XIV, lettera a), punto 113

    Disposizione richiamata dalle commissioni mediche per motivare la non idoneità per agenesia renale destra; la sua legittimità non è stata esaminata nell'ordinanza.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàIstruttoria processuale
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

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