Sentenza del 31/01/2017 n. 2429 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, che aveva annullato la decisione di primo grado e disposto il rinvio alla Commissione Tributaria Provinciale per mancata instaurazione del contraddittorio. La società sosteneva di non aver ricevuto l'avviso di fissazione dell'udienza, anche perché nel frattempo si era trasformata e aveva cambiato sede. L'Agenzia ha denunciato la violazione dell'art. 38 del D.Lgs. n. 546/1992, sostenendo che l'appello della società era tardivo: essendo stata regolarmente costituita nel giudizio di primo grado, essa non poteva invocare la mancata conoscenza del processo, ma avrebbe dovuto attivarsi per conoscere la data dell'udienza.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha stabilito che l'impugnazione oltre il termine lungo è ammessa soltanto quando una parte non costituita dimostri di non aver avuto conoscenza del processo a causa della nullità della notificazione del ricorso e dell'avviso di fissazione dell'udienza. Poiché la Poliedro S.a.s. era regolarmente costituita in primo grado, la mancata comunicazione della data dell'udienza non impediva la decorrenza dei termini per impugnare e la sentenza di primo grado era divenuta definitiva. La sentenza regionale è stata quindi cassata senza rinvio. Le spese d'appello sono state compensate, mentre la Poliedro S.a.s. è stata condannata a rimborsare all'Agenzia delle Entrate le spese del giudizio di cassazione, liquidate in 3.000 euro oltre alle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546/1992, art. 38, comma 2
Il termine lungo per impugnare è quello previsto dall'art. 327, comma 1, c.p.c.
Il termine lungo decorre dalla pubblicazione della sentenza e opera normalmente anche nel processo tributario.
D.Lgs. n. 546/1992, art. 38, comma 3
La parte non costituita dimostri di non avere avuto conoscenza del processo per nullità della notificazione del ricorso e della comunicazione dell'avviso di fissazione d'udienza.
L'impugnazione tardiva oltre il termine lungo è possibile solo per la parte rimasta non costituita che provi l'ignoranza effettiva del processo causata da notificazioni nulle. La regola non si applica alla parte che si sia costituita.
D.Lgs. n. 546/1992, art. 59, comma 1, lett. b)
Consente il rinvio al giudice di primo grado in caso di mancata instaurazione del contraddittorio, ma tale rimedio presuppone che la nullità processuale sia effettivamente rilevante e non sia preclusa dal giudicato.
Art. 327, commi 1 e 2, c.p.c.
Disciplina il termine lungo per le impugnazioni e l'eccezionale possibilità di impugnazione tardiva per il contumace che dimostri di non aver avuto conoscenza del processo per nullità della citazione o della sua notificazione.
Art. 161, comma 1, c.p.c.
La mancata comunicazione della data di trattazione, quando la parte era già a conoscenza del processo, deve essere fatta valere mediante impugnazione della sentenza e non consente di per sé di riaprire i termini ormai scaduti.
Art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Impone al ricorrente per cassazione di indicare specificamente gli atti e i documenti sui quali il ricorso si fonda. Nel caso concreto la Corte ha ritenuto rispettato tale requisito dall'Agenzia delle Entrate.
Massime di principio
- La parte che si è costituita in giudizio non può normalmente sostenere di aver ignorato il processo solo perché non ha ricevuto l'avviso relativo alla data dell'udienza.
- Per ottenere un'impugnazione oltre il termine lungo occorre provare congiuntamente la mancata costituzione e l'effettiva ignoranza del processo dovuta a una nullità della notificazione del ricorso e dell'avviso di fissazione dell'udienza.
- Il semplice cambiamento di denominazione, trasformazione societaria o trasferimento della sede non esonera la parte costituita dall'onere di mantenersi informata sul procedimento.
- L'omessa comunicazione della data di trattazione può costituire un vizio processuale da far valere con l'impugnazione, ma non sospende automaticamente i termini per impugnare né impedisce la formazione del giudicato.
- Una volta decorso il termine per impugnare, la sentenza diventa definitiva anche se vi sono state irregolarità nella comunicazione dell'udienza, quando la parte aveva comunque conoscenza del processo.
- Nel processo tributario il rinvio al primo grado per mancata instaurazione del contraddittorio non è possibile se il rimedio è stato azionato tardivamente e la decisione di primo grado è ormai passata in giudicato.
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