Cassazione Civile, Ordinanza n. 17024/2024 del 20/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Il lavoratore aveva chiesto l'accertamento dell'illegittimità del licenziamento per giusta causa intimatogli nel marzo 2006, deducendo in via principale che la Corte d'appello, in sede di rinvio, avesse erroneamente valutato la proporzionalità della sanzione espulsiva considerando un complessivo comportamento del dipendente non integralmente oggetto di contestazione disciplinare e, quindi, in violazione del principio di immutabilità della contestazione. Sosteneva inoltre che fosse stato violato il principio di gradualità delle sanzioni disciplinari, poiché per precedenti infrazioni erano state irrogate sanzioni conservative diverse e, da ultimo, una sanzione più lieve (rimprovero scritto), sicché il successivo licenziamento sarebbe stato sproporzionato e incoerente. In subordine deduceva motivazione apparente della sentenza di rinvio e violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per asserito errore di percezione delle prove testimoniali. La società resistente replicava che le precedenti sanzioni erano state legittimamente inflitte e che il licenziamento era giustificato dalla recidiva specifica e dalla reiterazione degli errori di lavorazione, oltre che dalla gravità concreta del contegno del dipendente.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi perché la Corte d'appello, in sede di rinvio, aveva correttamente applicato i principi in tema di giusta causa, recidiva, proporzionalità e gradualità, valutando specificamente le singole contestazioni disciplinari e non un comportamento generico ed estraneo agli addebiti. Ha escluso la motivazione apparente, rilevando che la sentenza impugnata era ampia, logica ed esaustiva. Ha dichiarato inammissibile il quarto motivo, poiché diretto a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio, preclusa in sede di legittimità, specie in presenza di doppia conforme. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite e sono stati richiamati i presupposti per il contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
art. 2119 c.c.
La giusta causa di licenziamento va apprezzata in concreto, anche alla luce della recidiva specifica e della gravità del comportamento complessivo ricavabile dalle contestazioni legittimamente elevate.
art. 2106 c.c.
Le sanzioni disciplinari devono rispettare i principi di proporzionalità e gradualità rispetto alla gravità dell'infrazione, ma la loro applicazione non impedisce di valorizzare la recidiva e la reiterazione degli addebiti.
legge n. 604/1966
Richiamata come disciplina del licenziamento individuale, in coordinamento con la giusta causa e la proporzionalità della sanzione.
art. 7 legge n. 300/1970
Richiamato in tema di procedimento disciplinare e contestazione degli addebiti, con esigenza di specificità e immutabilità della contestazione.
art. 18 legge n. 300/1970
Richiamato quale norma sulla tutela contro il licenziamento illegittimo.
artt. 80 e 81 CCNL Legno e Arredamento Industria
Richiamati come disciplina collettiva rilevante per le sanzioni disciplinari e la recidiva.
art. 360 n. 3 c.p.c.
Usato per i motivi di violazione di legge relativi alla valutazione della proporzionalità e della gradualità delle sanzioni.
art. 360 n. 4 c.p.c.
Invocato per il vizio di motivazione apparente e per la dedotta violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
La motivazione è censurabile solo se manca del tutto, è meramente apparente o è incomprensibile.
artt. 115 e 116 c.p.c.
La doglianza sulla valutazione delle prove non può tradursi in una richiesta di nuova lettura del compendio probatorio da parte della Cassazione.
art. 91 c.p.c.
Le spese seguono la soccombenza.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002
Dà luogo, in caso di rigetto del ricorso, ai presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In materia di licenziamento disciplinare per recidiva, il giudice deve verificare in concreto la gravità dei singoli addebiti e la proporzionalità della sanzione espulsiva, potendo valorizzare la reiterazione delle condotte contestate e le precedenti sanzioni legittimamente irrogate.
- Il principio di gradualità delle sanzioni disciplinari non impedisce che, al ricorrere di una nuova infrazione o della recidiva specifica, il datore di lavoro applichi una sanzione più grave rispetto a quelle precedentemente adottate, se ciò è sorretto da una motivazione coerente con la gravità del fatto e con il progressivo aggravarsi della condotta.
- La censura di violazione del principio di immutabilità della contestazione è infondata quando il giudice di merito abbia fondato la decisione esclusivamente sugli addebiti formalmente contestati e sulle precedenti sanzioni richiamate come elementi di recidiva, senza introdurre fatti nuovi estranei alla contestazione.
- Il vizio di motivazione apparente ricorre solo se la sentenza sia del tutto priva di motivazione, meramente apparente o incomprensibile; non è sufficiente che la parte non condivida l'apprezzamento compiuto dal giudice di merito.
- In sede di legittimità non è consentito richiedere una nuova valutazione delle prove testimoniali o del materiale istruttorio, soprattutto in presenza di doppia conforme, salvo i limitati vizi denunciabili nei ristretti confini del controllo di legittimità.
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