Sentenza n. 1786/2026 - Catania, Sezione 5
per l'annullamento, previa sospensione della relativa efficacia, A) per quanto riguarda il ricorso introduttivo del giudizio: a. del provvedimento del Prefetto di Siracusa prot. n. -OMISSIS- del 14.1.2026, con il quale l’UTG ha adottato una informativa antimafia ostativa ai sensi dell’art. 91 del D.lgs. 159/2011 nei confronti dell’odierna ricorrente; b. della nota prot. n. -OMISSIS- del 14.1.2026 con cui veniva comunicata all’impresa ricorrente l’adozione del provvedimento interdittivo succitato, ai sensi dell’art. 92, comma 2, D.lgs. 159/2011; c. di tutti gli atti presupposti e sottesi al provvedimento sub a), citati nella misura gravata, e in particolare: c.1. delle valutazioni del Gruppo Interforze Antimafia espresse nella seduta dell’8.1.2026, citate a pagina cinque della misura, ancorché non conosciute; c.2. delle valutazioni espresse dal Comitato Provinciale per l’Ordine e la sicurezza pubblica durante la riunione del 14.1.2026, citate a pagina cinque della misura, ancorché non conosciute; d. del provvedimento interdittivo antimafia prot. n. -OMISSIS- del 24.7.2025 emesso dall’UTG di Siracusa a danno dell’esponente e richiamato per relationem e quale presupposto a pagina uno della misura gravata; d.1. di tutti gli atti presupposti e sottesi al succitato provvedimento interdittivo n. 55520, ancorché non conosciuti nel loro tenore letterale e mai comunicati e, in particolare: d.2. del verbale della riunione del 23.7.2025 (non altrimenti conosciuto), citato a pagina uno della misura n. -OMISSIS-; d.3. delle valutazioni del Gruppo Interforze citate a pagina otto della misura n. -OMISSIS- (non altrimenti conosciute né recate in atto avente data ed estremi noti); d.4. delle valutazioni del GIA citate a pagina nove della misura n. 55520 (non altrimenti conosciute e recate in atto avente data ed estremi noti); e. di ogni ulteriore atto e documento, anche istruttorio, presupposto, connesso e conseguente ai predetti provvedimenti, ancorché non conosciuto; B) per quanto riguarda il ricorso per motivi aggiunti depositato in data 17 febbraio 2026: f. della nota prot. n. -OMISSIS- del 4.2.2026 con cui l’UTG di Siracusa ha comunicato alla Impresa Individuale -OMISSIS- il proprio riscontro alle richieste di accesso avanzate dall’esponente in data 19.1.2026; g. della nota istruttoria prot. n. -OMISSIS- del 30.12.2025 del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza; h. della nota istruttoria prot. n. -OMISSIS- del 30.12.2025 con cui la Direzione Investigativa Antimafia – Centro Operativo di Catania ha comunicato alla Prefettura di Siracusa che -OMISSIS- ha percepito dei redditi da lavoro dipendente nelle annualità 2015 – 2018 alle dipendenze dell’Impresa esponente; i. della nota istruttoria prot. n -OMISSIS- del 23.7.2025 della Direzione Investigativa Antimafia – Centro Operativo di Catania citata del provvedimento di cui alla lettera h), ancorché non conosciuta nel loro tenore letterale e mai comunicata; j. di tutti i documenti allegati al provvedimento di cui alla lettera h) e, in particolare: j.1. della nota della Prefettura di Siracusa prot. n. -OMISSIS- del 19.12.2025; j.2. di tutte le Comunicazioni Obbligatorie Unificate UNILAV estratte dagli organi investigativi; k. di ogni altro atto istruttorio, presupposto, connesso o conseguente ai predetti provvedimenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: informativa antimafia interdittiva del 14 gennaio 2026, il precedente provvedimento interdittivo del 24 luglio 2025 e gli atti istruttori presupposti, nonché gli atti acquisiti e conosciuti mediante accesso, impugnati con motivi aggiunti
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha contestato l’informativa antimafia sostenendo, in primo luogo, che il provvedimento fosse fondato sul medesimo quadro indiziario già posto a base della precedente interdittiva, annullata per difetto di contraddittorio, e comunque inidoneo a dimostrare un pericolo attuale, concreto, cronico e radicato di infiltrazione mafiosa. Sono stati dedotti la violazione degli artt. 84, 91, 93 e 95 del d.lgs. 159/2011, dell’art. 3 l. 241/1990, dei principi di legalità e tipicità, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, errore nei presupposti, travisamento, irragionevolezza, arbitrarietà, ingiustizia manifesta e sviamento. La ricorrente ha contestato la rilevanza di pregresse vicende penali dell’amministratore di fatto, risalenti e concluse con prescrizione o archiviazione, i rapporti personali con componenti di una famiglia ritenuta vicina alla criminalità organizzata e il ruolo di padrino di cresima assunto nei confronti del figlio di uno di tali soggetti. È stato inoltre contestato il valore inferenziale di un rapporto di lavoro agricolo, occasionale e stagionale, intercorso tra il 2015 e il 2018 tra l’impresa individuale riconducibile all’amministratore di fatto e un soggetto controindicato. Con un secondo motivo la società ha dedotto la violazione degli artt. 34-bis, 92 e 94-bis del d.lgs. 159/2011, lamentando il mancato ricorso alle misure di prevenzione collaborativa, ritenute più proporzionate e adeguate rispetto a una situazione, secondo la prospettazione difensiva, meramente occasionale e superabile mediante misure di self-cleaning. Con i motivi aggiunti è stata dedotta la violazione del contraddittorio procedimentale previsto dall’art. 92, comma 2-bis, del d.lgs. 159/2011, poiché il rapporto lavorativo era emerso da accertamenti acquisiti dopo la memoria partecipativa e l’audizione e non era stato oggetto di una nuova comunicazione. È stata inoltre contestata, sul piano sostanziale, l’idoneità del rapporto lavorativo occasionale a fondare il rischio infiltrativo.
La decisione
Il TAR ha respinto sia il ricorso introduttivo sia i motivi aggiunti. Ha ritenuto che l’informativa antimafia costituisca una misura preventiva, fondata su una prognosi di pericolo e non sulla prova penale definitiva dell’infiltrazione, e che gli elementi debbano essere valutati unitariamente secondo il criterio del più probabile che non. Il mero decorso del tempo non rende inutilizzabili gli elementi risalenti, quando concorrano a formare un quadro indiziario complessivo; né è necessaria la continuità territoriale tra le diverse vicende considerate. Le condanne o vicende penali concluse con prescrizione o archiviazione possono essere valorizzate sul piano della prevenzione, anche quando non sia stata accertata l’appartenenza associativa, purché considerate insieme agli altri elementi. Il TAR ha attribuito rilievo ai reati di estorsione, usura e turbata libertà degli incanti quali reati-spia, alle modalità delle condotte desunte dalla sentenza di condanna di primo grado, ai rapporti con componenti di una famiglia mafiosa e al ruolo di padrino di cresima del figlio di un soggetto controindicato. Ha ritenuto non irragionevole desumere la conoscenza della caratura criminale del contesto familiare dal ristretto ambiente locale e ha escluso che le iniziative amministrative invocate dalla ricorrente dimostrassero un’effettiva attività di contrasto. Anche l’omessa indicazione, durante l’audizione, dei rapporti lavorativi con il soggetto controindicato è stata ritenuta valorizzabile quale elemento di reticenza, nonostante la natura stagionale dei rapporti e l’esistenza di analoghi rapporti con altri lavoratori. La permanenza di un forte legame societario e familiare con l’amministratore di fatto, i cui figli detenevano la partecipazione maggioritaria nella società controllante, è stata considerata ulteriore elemento sfavorevole. Quanto alle misure di prevenzione collaborativa, il TAR ha ritenuto che esse siano applicabili solo in presenza di contatti meramente sporadici e di un’agevolazione occasionale; nel caso concreto ha escluso tale occasionalità alla luce della pluralità e della durata degli elementi di contatto. Le modifiche alla rappresentanza societaria e l’adozione di un modello organizzativo ex d.lgs. 231/2001 non sono state ritenute sufficienti, poiché permaneva la titolarità sostanziale collegata ai figli dell’amministratore di fatto. Sul contraddittorio, il Collegio ha escluso l’obbligo di reiterare la comunicazione prevista dall’art. 92, comma 2-bis, poiché l’elemento sintomatico già comunicato e sottoposto al confronto era la vicinanza dell’amministratore di fatto alla famiglia controindicata; il rapporto lavorativo emerso successivamente è stato considerato non un autonomo elemento sintomatico preesistente, ma un argomento di confutazione della reticenza manifestata durante l’audizione. Le spese sono state integralmente compensate per la peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 84 d.lgs. 159/2011
eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate
La disposizione configura una fattispecie preventiva di pericolo: non occorre dimostrare l’infiltrazione già realizzata, ma è sufficiente un quadro di elementi non meramente immaginari o aleatori dal quale emerga il rischio di condizionamento.
art. 84, comma 4, lett. a), d.lgs. 159/2011
I reati di estorsione, usura e turbata libertà degli incanti sono considerati reati-spia, dotati di peculiare valore inferenziale nel giudizio antimafia, anche se la vicenda penale si è conclusa con prescrizione o non ha accertato un contesto associativo.
art. 91 d.lgs. 159/2011
L’informativa antimafia interdittiva può essere adottata sulla base di elementi sintomatici e indiziari valutati unitariamente secondo una prognosi di permeabilità mafiosa.
art. 92, comma 2-bis, d.lgs. 159/2011
Il prefetto, nel caso in cui [...] ritenga sussistenti i presupposti per l'adozione dell'informazione antimafia interdittiva ovvero per procedere all'applicazione delle misure di cui all'articolo 94-bis, e non ricorrano particolari esigenze di celerità del procedimento, ne dà tempestiva comunicazione al soggetto interessato, indicando gli elementi sintomatici dei tentativi di infiltrazione mafiosa.
Il contraddittorio deve riguardare gli elementi sintomatici dei tentativi di infiltrazione; non è necessaria una nuova comunicazione quando un dato emerso successivamente sia utilizzato come argomento di confutazione delle dichiarazioni rese dall’interessato su un elemento già comunicato e sottoposto a contraddittorio.
art. 94-bis d.lgs. 159/2011
Le misure di prevenzione collaborativa sono esperibili in presenza di contatti o agevolazioni occasionali, episodiche e superficiali, suscettibili di essere superati mediante un percorso di risanamento; non costituiscono una soluzione imposta quando l’amministrazione ravvisi una situazione non occasionale.
art. 3 l. 241/1990
L’obbligo di motivazione è soddisfatto mediante una motivazione coerente con la valutazione unitaria degli elementi indiziari e con la prognosi di rischio infiltrativo.
Massime di principio
- L’informativa antimafia interdittiva è una misura preventiva fondata su una prognosi di pericolo: non richiede la prova penale definitiva dell’infiltrazione mafiosa, ma un quadro di elementi sintomatici valutati unitariamente secondo il criterio del più probabile che non.
- Il mero decorso del tempo non priva automaticamente di rilevanza gli elementi risalenti, quando essi concorrano, insieme a ulteriori circostanze, a delineare un rischio di permeabilità mafiosa; la diversa collocazione territoriale delle vicende non ne esclude di per sé la rilevanza.
- Le vicende penali concluse con prescrizione, archiviazione o assoluzione possono essere valutate sul piano della prevenzione, anche se non è stata accertata l’appartenenza associativa, purché le risultanze siano considerate nel quadro complessivo e non in modo atomistico.
- In un contesto locale ristretto, i rapporti personali qualificati con familiari stretti di soggetti posti al vertice di una consorteria criminale, compreso il ruolo di padrino di cresima del figlio o nipote del soggetto controindicato, possono assumere valore sintomatico della vicinanza, senza che ciò comporti un automatismo fondato sul mero rapporto di parentela.
- Le misure di prevenzione collaborativa presuppongono contatti o agevolazioni occasionali, episodiche e superficiali; quando l’amministrazione ravvisi una pluralità di elementi e una situazione non occasionale, non è tenuta a preferire tali misure rispetto all’interdittiva.
- Il contraddittorio previsto dall’art. 92, comma 2-bis, d.lgs. 159/2011 deve investire gli elementi sintomatici del rischio infiltrativo, ma non deve essere necessariamente reiterato quando una circostanza emersa successivamente sia utilizzata come argomento per confutare le dichiarazioni rese dall’interessato su un elemento sintomatico già comunicato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 19 giu 2026Sentenza n. 1352/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 19 giu 2026Sentenza n. 1353/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 19 giu 2026Sentenza n. 1354/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 19 giu 2026Sentenza n. 1355/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 19 giu 2026Sentenza n. 96/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 19 giu 2026Sentenza n. 1422/2026 - Torino, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →