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Ordinanza

Ordinanza del 23/09/2019 n. 23588 - Corte di Cassazione

ICI - Base imponibile - Attribuzione o rettifica della rendita catastale successiva al 31 dicembre 1999 - Applicabilità dalla data di notifica.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso del Comune di Ischia contro la decisione che aveva annullato un accertamento ICI relativo al 2009. Poiché la rendita catastale era stata rettificata dopo il 1° gennaio 2000 e comunicata soltanto nel 2014, essa non poteva essere utilizzata per determinare la base imponibile dell’imposta. La Corte ha distinto la disciplina ordinaria dell’art. 74, comma 1, della L. n. 342/2000 da quella transitoria del comma 3, applicabile alle rendite adottate entro il 31 dicembre 1999. Il Comune è stato condannato alle spese processuali, liquidate in euro 1.400, oltre accessori e rimborso forfettario, nonché al raddoppio del contributo unificato.

ICI: la rendita catastale rettificata dopo il 31 dicembre 1999 è utilizzabile per la base imponibile solo se notificata al contribuente.

Utilizzabilità della rendita catastale ai fini ICI

La pronuncia riguarda la possibilità di utilizzare, per la determinazione della base imponibile dell’ICI, una rendita catastale rettificata dall’amministrazione catastale ma non tempestivamente notificata al contribuente. La Corte di cassazione ha confermato che, per le attribuzioni o rettifiche di rendita adottate successivamente al 31 dicembre 1999, la notifica costituisce condizione necessaria di efficacia nei confronti del contribuente.

Vicenda processuale

Il Comune di Ischia aveva emesso nei confronti di D.M.V. un avviso di accertamento ICI relativo all’anno d’imposta 2009, determinando l’imposta sulla base di una rendita catastale maggiore rispetto a quella dichiarata dalla contribuente.

La contribuente aveva impugnato l’atto davanti alla Commissione tributaria provinciale di Napoli, che aveva accolto il ricorso, rilevando che la nuova rendita era stata comunicata soltanto nel 2014. La Commissione tributaria regionale della Campania, con sentenza n. 10504/16/2017, depositata l’11 dicembre 2017 e non notificata, aveva rigettato l’appello del Comune.

Il Comune ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo. La contribuente ha resistito mediante controricorso.

Normativa applicabile

La questione è stata esaminata alla luce dell’art. 74 della L. n. 342/2000, che distingue tra:

  • attribuzioni o rettifiche di rendita adottate successivamente al 31 dicembre 1999, disciplinate dal comma 1;
  • attribuzioni o rettifiche adottate entro il 31 dicembre 1999, disciplinate dal comma 3 in via transitoria.

Per le rendite adottate dopo il 31 dicembre 1999, l’atto attributivo o modificativo deve essere notificato al contribuente affinché possa produrre effetti ai fini della determinazione della base imponibile ICI. In assenza di notifica, la maggiore rendita non è utilizzabile per il periodo d’imposta oggetto dell’accertamento.

Diversamente, per le attribuzioni o rettifiche di rendita adottate entro il 31 dicembre 1999, il Comune può chiedere l’imposta sulla base del classamento anche in assenza di notifica, poiché in tale regime transitorio la rendita produce effetto dalla data di adozione e non da quella di notificazione.

Accertamento della Corte sulla data della rettifica

La Corte ha rilevato che non era contestato tra le parti che la rettifica del valore catastale, effettuata dall’allora Agenzia del Territorio rispetto al valore dichiarato dalla contribuente, fosse successiva al 1° gennaio 2000.

Di conseguenza, trovava applicazione l’art. 74, comma 1, della L. n. 342/2000, con il relativo obbligo di notifica. Poiché la nuova rendita era stata comunicata soltanto nel 2014, essa non poteva essere utilizzata per determinare la base imponibile dell’ICI relativa all’anno 2009.

La Corte ha quindi ritenuto corretta la decisione della CTR, che aveva dichiarato inutilizzabile la maggiore rendita attribuita dall’Agenzia del Territorio ai fini dell’accertamento.

Principio di diritto richiamato

La pronuncia ribadisce il principio secondo cui l’omessa notifica dell’attribuzione o della rettifica della rendita catastale, adottata successivamente al 31 dicembre 1999, ne impedisce l’utilizzazione per la determinazione della base imponibile ICI.

La Corte ha richiamato, tra le altre, le seguenti precedenti decisioni:

  • Cass., sez. 6-5, ordinanza 11 marzo 2014, n. 5621;
  • Cass., sez. 5, ordinanza 18 maggio 2011, n. 10953;
  • Cass., sez. 5, sentenza 8 luglio 2009, n. 16031;
  • Cass., sez. 5, sentenza 11 maggio 2017, n. 11682;
  • Cass., sez. 5, sentenza 19 luglio 2017, n. 17825.

La Corte ha inoltre chiarito che non sussisteva un effettivo contrasto giurisprudenziale, poiché la distinzione tra la disciplina ordinaria del comma 1 e quella transitoria del comma 3 dell’art. 74 è netta: la prima riguarda le rendite adottate dopo il 31 dicembre 1999 e richiede la notifica; la seconda riguarda le cosiddette "messe in atti" anteriori al 1° gennaio 2000, anche se non notificate.

Procedura DOCFA

Il Comune aveva sostenuto, inoltre, che la contribuente avesse fatto ricorso alla procedura DOCFA prevista dal D.M. 19 aprile 1994, n. 701, ai fini del classamento dell’immobile.

La Corte ha escluso di poter attribuire rilievo a tale circostanza perché:

  • essa non risultava dalla sentenza impugnata;
  • la contribuente l’aveva contestata;
  • il Comune non aveva censurato il mancato esame della questione;
  • l’ente locale non aveva indicato in quale atto processuale l’eccezione fosse stata dedotta e documentata.

Pertanto, la questione relativa all’eventuale utilizzo della procedura DOCFA non ha inciso sulla decisione.

Decisione e conseguenze economiche

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso del Comune di Ischia e ha confermato l’inutilizzabilità della rendita rettificata per la determinazione della base imponibile ICI relativa al 2009.

Le spese processuali sono state poste a carico del Comune, in quanto parte soccombente, e liquidate in euro 1.400, oltre al rimborso forfettario delle spese generali e agli accessori di legge.

La Corte ha inoltre dichiarato sussistenti i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico del Comune ricorrente, ai sensi dell’art. 13, commi 1-bis e 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002, come modificato dall’art. 1, comma 17, della L. n. 228/2012.

Date della pronuncia

La decisione è stata assunta in camera di consiglio a Roma il 12 giugno 2019 e depositata in cancelleria il 23 settembre 2019.

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