Ordinanza del 23/09/2019 n. 23585 - Corte di Cassazione
Accertamento - Rettifica dichiarazioni dei redditi di società di persone - Automatica imputazione dei redditi ai soci - Contenzioso tributario - Litisconsorzio necessario originario - Procedimenti separati - Mancata integrazione del contraddittorio - Nullità dell'intero giudizio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha stabilito che, quando l'accertamento fiscale relativo a una società di persone produce effetti automatici sui redditi dei soci, società e tutti i soci devono partecipare allo stesso giudizio, anche se uno di essi non ha ricevuto un atto impositivo o non ha proposto ricorso. La mancata integrazione del contraddittorio determina la nullità assoluta dell'intero giudizio, con cassazione della sentenza e rinvio al giudice di primo grado.
Litisconsorzio necessario tra società di persone e tutti i soci nelle controversie fiscali fondate su un accertamento unitario
Litisconsorzio necessario nelle controversie fiscali di società di persone
La pronuncia riguarda la rettifica fiscale nei confronti di una società in accomandita semplice e di uno dei suoi soci, nonché gli effetti processuali della mancata partecipazione al giudizio di tutti i soggetti interessati. La Corte di cassazione ribadisce che l'unitarietà dell'accertamento e l'imputazione per trasparenza dei redditi ai soci impongono, in presenza di contestazioni comuni, la partecipazione necessaria della società e di tutti i soci allo stesso procedimento.
Accertamenti emessi e soggetti coinvolti
A seguito di una verifica fiscale condotta nei confronti della TS GROUP s.a.s., l'Agenzia delle entrate emetteva, per il periodo d'imposta 2008:
- nei confronti della società, un avviso di accertamento relativo a maggiori ricavi ai fini IVA e a un maggior valore della produzione ai fini IRAP;
- nei confronti del socio T.S., un distinto avviso di accertamento ai fini IRPEF, relativo ai maggiori redditi di partecipazione imputati per trasparenza ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 917 del 1986;
- nessun atto impositivo nei confronti della socia accomandante P.P., titolare dell'1% del capitale sociale.
La verifica e gli atti impositivi erano fondati sulla contestazione di maggiori ricavi non dichiarati e su elementi comuni alla posizione della società e a quella dei soci.
Svolgimento dei giudizi di merito
La società e il socio T.S. proponevano ricorsi separati contro i rispettivi avvisi di accertamento. La Commissione tributaria provinciale di Genova riuniva i ricorsi e pronunciava una sentenza di parziale accoglimento.
La società e il socio proponevano poi distinti appelli. La Commissione tributaria regionale della Liguria trattava separatamente i procedimenti, pur decidendoli contestualmente nella medesima udienza, e rigettava gli appelli dei contribuenti.
Le parti proponevano quindi separati ricorsi per cassazione. La Corte disponeva la riunione dei ricorsi, rilevando che le controversie riguardavano il medesimo accertamento sostanziale e presentavano identità di causa, difese e decisioni di merito.
Principio dell'accertamento unitario e imputazione per trasparenza
La Corte richiama il principio consolidato, affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 14815 del 4 giugno 2008 e successivamente confermato da numerose pronunce, secondo cui l'unitarietà dell'accertamento alla base della rettifica dei redditi delle società di persone e dei soci comporta l'automatica imputazione del reddito a ciascun socio:
- in proporzione alla rispettiva quota di partecipazione agli utili;
- indipendentemente dall'effettiva percezione del reddito;
- sulla base degli elementi comuni posti a fondamento dell'accertamento societario e delle conseguenti riprese a tassazione dei soci.
Ne deriva che il ricorso proposto dalla società o anche da uno solo dei soci, quando investe tali elementi comuni, riguarda inscindibilmente la società e tutti i soci. La controversia non può quindi essere decisa soltanto nei confronti di alcuni di essi, salvo che siano dedotte questioni esclusivamente personali di singoli partecipanti.
Estensione del principio ai tributi IVA, IRAP e IRPEF
La Corte precisa che l'accertamento autonomamente effettuato ai soli fini IVA nei confronti di una società di persone non determina, di regola, la necessità di un processo simultaneo con i soci. Per l'IVA, infatti, non opera automaticamente lo stesso meccanismo di imputazione ai soci previsto per i redditi ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 917 del 1986 e dell'art. 40, comma 2, del D.P.R. n. 600 del 1973.
Tuttavia, quando l'Ufficio procede con un unico atto a contestazioni IVA, IRAP e IRPEF fondate, anche solo in parte, su elementi comuni, la questione relativa all'imponibile IVA resta soggetta al simultaneus processus se non è autonomamente definibile in base a profili specifici propri dell'IVA. In tale situazione sussiste un'inscindibilità tra le diverse posizioni fiscali e deve essere garantita la trattazione unitaria.
Necessità della partecipazione di tutti i soci
La Corte afferma che il litisconsorzio necessario riguarda la società e tutti i soci, anche quando uno di essi:
- non abbia ricevuto uno specifico avviso di accertamento;
- non abbia impugnato l'atto impositivo;
- non abbia aderito al ricorso proposto dalla società o da altro socio;
- possieda una partecipazione minima, come nel caso della socia accomandante P.P., titolare dell'1%.
L'assenza di un atto impositivo formalmente notificato a un socio non esclude il suo interesse e la sua necessaria partecipazione, poiché l'esito della controversia sull'accertamento societario può incidere automaticamente sulla determinazione del reddito a lui imputabile.
Integrazione del contraddittorio e conseguenze processuali
La fattispecie è qualificata come litisconsorzio necessario originario. Pertanto, il ricorso proposto anche da uno solo dei soggetti interessati impone al giudice di ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli altri litisconsorti necessari ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 546 del 1992, salva la possibilità di riunione dei procedimenti prevista dall'art. 29 dello stesso decreto.
Il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è colpito da nullità assoluta. Tale nullità:
- riguarda l'intero giudizio di merito;
- è rilevabile in ogni stato e grado del procedimento;
- può essere rilevata anche d'ufficio;
- rende superfluo l'esame dei motivi di ricorso relativi al merito dell'accertamento.
La trattazione separata dei procedimenti non è sufficiente a sanare il vizio, neppure quando i giudici abbiano esaminato le cause nella stessa udienza o abbiano pronunciato decisioni contestuali.
Decisione della Corte di cassazione
La Corte riunisce i ricorsi, dichiara la nullità dell'intero giudizio per difetto di integrità del contraddittorio e cassa la sentenza impugnata.
Gli atti sono rinviati alla Commissione tributaria provinciale di Roma, in diversa composizione, affinché:
- disponga l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 546 del 1992;
- proceda a un nuovo esame della controversia con la partecipazione della società e di tutti i soci;
- provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
La decisione è stata assunta il 14 maggio 2019 e depositata in cancelleria il 23 settembre 2019.
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