Ordinanza del 23/09/2019 n. 23593 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione accoglie il ricorso del contribuente contro la dichiarazione di inammissibilità dell’appello resa dalla CTR dell’Abruzzo. La notifica dell’impugnazione eseguita alla parte personalmente, invece che al procuratore domiciliatario, non è inesistente ma nulla, ai sensi degli artt. 330 e 160 c.p.c.; la nullità è stata sanata dalla tempestiva costituzione della parte appellata, in applicazione dell’art. 156, terzo comma, c.p.c. La sentenza viene cassata con rinvio alla CTR dell’Abruzzo, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.
Notifica dell’atto di appello indirizzata personalmente alla parte anziché al difensore: nullità sanata dalla costituzione dell’appellato.
Notifica dell’appello e sanatoria per costituzione dell’appellato
La pronuncia riguarda la validità della notificazione dell’atto di appello nel processo tributario. La CTR dell’Abruzzo, con sentenza n. 120/02/2018 depositata il 6 febbraio 2018 e non notificata, aveva dichiarato inammissibile l’appello proposto da A. L. nei confronti di SOGET s.p.a., ritenendo inesistente la notificazione dell’atto perché indirizzata alla parte personalmente anziché al difensore presso il domicilio eletto.
L’appello era stato proposto contro una sentenza della CTP di Pescara che aveva parzialmente rigettato il ricorso del contribuente relativo a un’ingiunzione di pagamento Tarsu riferita a diverse annualità.
Svolgimento del giudizio di cassazione
Il contribuente ha impugnato la sentenza della CTR con un unico motivo, denunciando la violazione degli artt. 330, 156 e 160 c.p.c., nonché degli artt. 1, 16 e 17 del d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c.
La doglianza riguardava la qualificazione della notificazione come inesistente, nonostante la parte appellata si fosse regolarmente costituita nel giudizio di appello. SOGET s.p.a. non ha svolto attività difensiva nel giudizio di legittimità.
Disciplina applicabile alla notificazione dell’impugnazione
L’art. 330 c.p.c. stabilisce che l’impugnazione deve essere notificata non direttamente alla parte, ma al suo procuratore e, qualora vi siano più procuratori, al domiciliatario, purché esercente nel distretto competente.
La Corte ribadisce tuttavia che la violazione delle regole relative al luogo della notificazione non determina, di per sé, l’inesistenza dell’atto. Quando la notificazione sia eseguita in un luogo comunque collegato alla parte, il vizio rientra nella categoria della nullità.
Secondo il precedente richiamato dalla Corte, Cass. n. 16801 del 2014, la notificazione dell’impugnazione eseguita direttamente alla controparte anziché presso il domicilio eletto comporta, ai sensi dell’art. 160 c.p.c., la nullità della notificazione. Se il giudice d’appello rileva il vizio, deve ordinarne la rinnovazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c. Qualora il vizio non venga rilevato e non sia sanato dalla costituzione dell’appellato, la nullità può estendersi all’intero processo e alla sentenza che lo ha definito.
Distinzione tra inesistenza e nullità della notificazione
La Corte richiama i principi enunciati dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 14916 del 2016, secondo cui l’inesistenza della notificazione è configurabile soltanto in ipotesi estremamente limitate.
L’inesistenza ricorre:
- quando manchi materialmente l’atto; oppure
- quando sia stata posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali che consentono di riconoscerla come notificazione.
Gli elementi essenziali individuati dalle Sezioni Unite sono:
- un’attività di trasmissione compiuta da un soggetto qualificato e dotato del potere giuridico di effettuare la notificazione;
- una fase di consegna intesa come raggiungimento di uno degli esiti positivi previsti dall’ordinamento, tale da far considerare la notificazione legalmente eseguita.
Restano esclusi dall’ambito della notificazione compiuta i soli casi in cui l’atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, configurandosi una notificazione soltanto tentata e non perfezionata.
Il mancato rispetto del luogo previsto per la notificazione, invece, non costituisce un elemento essenziale dell’attività notificatoria e determina, al più, la nullità dell’atto.
Sanatoria per raggiungimento dello scopo
La CTR non ha considerato che, nella fattispecie, non si trattava di inesistenza della notificazione, ma eventualmente di nullità.
La nullità doveva comunque ritenersi sanata ai sensi dell’art. 156, terzo comma, c.p.c., in forza del raggiungimento dello scopo dell’atto. La parte appellata, infatti, si era costituita tempestivamente nel giudizio di appello, dimostrando di avere ricevuto la notificazione e di essere stata posta concretamente in condizione di esercitare il diritto di difesa.
La tempestiva costituzione della controparte ha quindi sanato il vizio relativo all’indirizzamento della notificazione alla parte personalmente anziché al difensore domiciliatario.
Decisione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo di ricorso e ha stabilito che la sentenza della CTR dell’Abruzzo aveva erroneamente dichiarato l’inammissibilità dell’appello sulla base dell’asserita inesistenza della notificazione.
Il ricorso è stato pertanto accolto e la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla CTR dell’Abruzzo, in diversa composizione, affinché celebri nuovamente il giudizio di appello e provveda anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
La decisione è stata assunta in camera di consiglio a Roma il 12 giugno 2019.
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