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Ordinanza

Ordinanza del 23/09/2019 n. 23591 - Corte di Cassazione

IMU- Soggetti passivi - Terreni edificabili - Conduzione da parte di uno dei comproprietari di attività agricola - Agevolazione fiscale di carattere oggettivo - Estensione della stessa agli altri - Applicabilità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione stabilisce che un terreno potenzialmente edificabile, interamente posseduto e condotto a fini agricoli da comproprietari aventi i requisiti previsti dall’art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 504/1992, deve essere considerato agricolo ai fini IMU/ICI. La natura oggettiva dell’agevolazione comporta l’estensione del beneficio anche ai comproprietari che non svolgono personalmente attività agricola, poiché la destinazione agricola impedisce lo sfruttamento edilizio del fondo. Il ricorso del contribuente è accolto, con cassazione della sentenza regionale e accoglimento del ricorso originario; spese di merito compensate e Comune condannato alle spese di legittimità per euro 510,00 oltre accessori.

IMU su terreno edificabile condotto agricolarmente da un comproprietario: l’agevolazione si estende a tutti i comproprietari

IMU su terreno edificabile condotto a fini agricoli dai comproprietari

La pronuncia riguarda l’applicazione dell’agevolazione ICI, estesa all’IMU dall’art. 13, comma 2, del d.l. n. 201/2011, a un terreno catastalmente o urbanisticamente edificabile ma concretamente destinato all’esercizio di attività agricola da parte di alcuni comproprietari. La Corte di cassazione chiarisce che tale destinazione determina una qualificazione oggettiva del terreno come agricolo ai fini tributari, con effetti anche nei confronti dei comproprietari privi dei requisiti soggettivi agricoli.

Fatti e svolgimento del giudizio

La controversia trae origine da un avviso di accertamento relativo all’IMU 2013 emesso dal Comune di Leno nei confronti di un contribuente, lavoratore dipendente e comproprietario di terreni utilizzati a fini agricoli. I fondi erano condotti dal padre e dal fratello del contribuente, entrambi coltivatori diretti.

La Commissione tributaria regionale della Lombardia, con sentenza n. 1016/23/2018 depositata il 12 marzo 2018, aveva accolto l’appello del Comune, ritenendo che al contribuente non spettasse l’esenzione o agevolazione prevista per le aree edificabili utilizzate a fini agricoli, in quanto egli non svolgeva personalmente l’attività agricola e non possedeva i relativi requisiti soggettivi.

Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo. Il Comune ha resistito con controricorso.

Norme richiamate

Il ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione:

  • dell’art. 2, comma 1, lett. b), del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
  • dell’art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 504/1992;
  • dell’art. 58, comma 2, del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
  • dell’art. 13, comma 2, del d.l. n. 201/2011, che ha esteso all’IMU l’agevolazione prevista per l’ICI;
  • dell’art. 1102 del codice civile, relativo all’uso della cosa comune da parte dei comproprietari.

Questione controversa

Il tema centrale consiste nello stabilire se l’agevolazione fiscale relativa ai terreni agricoli, posseduti e condotti da soggetti aventi i requisiti di legge, debba essere riconosciuta esclusivamente ai comproprietari che esercitano l’attività agricola oppure possa estendersi anche agli altri comproprietari non qualificati come coltivatori diretti o imprenditori agricoli.

Il Comune sosteneva che l’agevolazione avesse natura soggettiva e fosse quindi applicabile soltanto ai comproprietari in possesso dei requisiti prescritti dall’art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 504/1992.

Qualificazione del terreno e condizioni richieste

La Corte richiama il principio consolidato secondo cui un terreno, pur astrattamente suscettibile di edificazione, deve essere considerato agricolo ai fini dell’imposta quando ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

  • il possesso del terreno da parte di coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale;
  • la diretta conduzione del fondo da parte dei medesimi soggetti;
  • la persistente utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante attività dirette alla coltivazione.

In presenza di tali presupposti, il terreno è assoggettato all’imposta sulla base del valore catastale, senza considerare la sua potenziale edificabilità urbanistica.

Natura oggettiva dell’agevolazione

La Corte distingue tra due profili normativi che la Commissione tributaria regionale aveva erroneamente sovrapposto:

  • l’art. 2, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 504/1992, che incide sulla qualificazione dell’area e sul criterio di determinazione della base imponibile previsto dall’art. 5 del medesimo decreto; tale qualificazione ha natura oggettiva;
  • l’art. 9 del d.lgs. n. 504/1992, che disciplina agevolazioni di natura soggettiva ai fini della concreta determinazione dell’imposta.

Secondo la Corte, tuttavia, la qualificazione del terreno come agricolo, derivante dalla sua effettiva destinazione e utilizzazione agricola, non può variare in relazione alle caratteristiche personali dei singoli comproprietari. Diversamente, lo stesso bene sarebbe qualificato contemporaneamente come agricolo per alcuni contitolari ed edificabile per altri, in funzione della loro posizione soggettiva.

La destinazione agricola del fondo costituisce invece una situazione incompatibile con il suo sfruttamento edilizio. Tale incompatibilità è oggettiva e si riflette su tutti i titolari dei diritti dominicali.

Estensione del beneficio agli altri comproprietari

La Corte ribadisce il principio già espresso, tra le altre, nelle sentenze Cass. n. 15566/2010, n. 14824/2011, n. 16636/2011, n. 22486/2017, n. 13261/2017 e n. 14696/2018, secondo cui la qualità agricola del terreno potenzialmente edificabile, posseduto e condotto da uno dei comproprietari avente i requisiti soggettivi e oggettivi di legge, si applica anche agli altri comproprietari che non esercitano direttamente l’attività agricola.

Nel caso esaminato, il terreno era interamente posseduto e condotto da comproprietari che esercitavano attività agricola e possedevano i requisiti previsti dall’art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 504/1992. L’agevolazione, collegata a una situazione agricola incompatibile con lo sfruttamento edificatorio, doveva pertanto estendersi anche al contribuente non agricoltore.

La Corte osserva inoltre che gli altri comproprietari, ai sensi dell’art. 1102 del codice civile, non potevano alterare la destinazione del fondo, che era finalizzata all’esercizio dell’attività agricola da parte del coltivatore diretto. Anche sotto questo profilo, essi si trovavano nell’impossibilità concreta di sfruttare edificatoriamente l’area.

Decisione della Corte

La Corte ritiene fondato il motivo di ricorso e accoglie l’impugnazione. La sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia viene cassata.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte decide direttamente nel merito e accoglie il ricorso originario del contribuente contro l’avviso di accertamento IMU 2013.

Spese processuali

Le spese del giudizio di merito vengono compensate, in considerazione dell’evoluzione nel tempo della giurisprudenza in materia di esenzione ICI.

Per il giudizio di legittimità, invece, le spese seguono la soccombenza del Comune di Leno, condannato al pagamento di euro 510,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali e agli accessori di legge.

La decisione è stata assunta in camera di consiglio a Roma il 12 giugno 2019.

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