Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza del 23/09/2019 n. 23592 - Corte di Cassazione

Accertamento imposte - Competenze e poteri uffici - Accertamenti e controlli - Art. 32 del d.p.r. n. 600 del 1973 - Versamenti sui conti correnti bancari - Imputazione ai ricavi - Prova contraria del contribuente.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso di un libero professionista, confermando la legittimità del recupero a tassazione dei versamenti effettuati sui suoi conti correnti nell’anno 2004. La presunzione legale dei versamenti come compensi imponibili opera anche nei confronti dei lavoratori autonomi; il contribuente deve fornire una prova analitica della natura non imponibile di ciascuna movimentazione. Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà non sono state ritenute sufficienti. Il contribuente è stato condannato alle spese processuali, liquidate in euro 2.300, oltre spese prenotate a debito, nonché al versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Versamenti bancari del lavoratore autonomo e presunzione di maggiori compensi ai sensi dell’art. 32 d.P.R. n. 600/1973

Versamenti bancari e accertamento dei redditi del lavoratore autonomo

La pronuncia riguarda l’applicazione dell’art. 32 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 alle movimentazioni bancarie di un libero professionista. La Corte di cassazione ha confermato che i versamenti effettuati sui conti correnti del contribuente costituiscono elementi presuntivi di maggiori compensi imponibili, anche quando il titolare del conto esercita attività di lavoro autonomo o professionale.

La decisione ha confermato il recupero a tassazione disposto dall’Amministrazione finanziaria relativamente a movimenti bancari dell’anno d’imposta 2004, ritenuti riconducibili all’attività professionale del contribuente.

Vicenda processuale

Con sentenza n. 310/022/2018, depositata il 30 novembre 2018 e non notificata, la Commissione tributaria regionale della Puglia aveva accolto parzialmente l’appello dell’Agenzia delle Entrate contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Lecce.

La controversia traeva origine da un avviso di accertamento relativo a maggiori compensi e minori spese imputati al reddito da lavoro autonomo dichiarato dal contribuente. La CTR aveva ritenuto non idonee a giustificare le operazioni contestate le dichiarazioni sostitutive prodotte dall’interessato.

Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, sostenendo che la presunzione prevista dall’art. 32 del d.P.R. n. 600/1973 non fosse applicabile nei confronti dei lavoratori autonomi. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.

Disciplina dei controlli bancari

L’art. 32, comma 1, n. 2, del d.P.R. n. 600/1973 consente all’Amministrazione finanziaria di utilizzare i dati relativi ai rapporti e alle operazioni bancarie per rettificare il reddito dichiarato.

Nel testo richiamato dalla pronuncia, la disposizione stabiliva che i prelevamenti o gli importi riscossi potessero essere posti a base degli accertamenti come ricavi o compensi quando il contribuente non avesse indicato il beneficiario e tali operazioni non risultassero dalle scritture contabili.

La Corte ricorda inoltre che l’utilizzazione dei poteri di acquisizione dei dati bancari, introdotti dalla legge 30 dicembre 1991, n. 413 mediante la sostituzione dell’art. 32 del d.P.R. n. 600/1973, è consentita anche con riferimento ad annualità precedenti alla loro entrata in vigore.

Distinzione tra versamenti e prelevamenti

La pronuncia distingue nettamente il trattamento dei versamenti da quello dei prelevamenti effettuati dai lavoratori autonomi.

A seguito della sentenza della Corte costituzionale 24 settembre 2014, n. 228, è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 32 limitatamente alle parole «o compensi», nella parte in cui la presunzione dei prelevamenti come ricavi o compensi veniva applicata ai lavoratori autonomi.

La Corte costituzionale ha ritenuto irragionevole presumere che i prelevamenti ingiustificati di un lavoratore autonomo fossero destinati a investimenti professionali produttivi di reddito. Di conseguenza:

  • la presunzione dei prelevamenti come ricavi può essere applicata ai soli imprenditori;
  • non può essere utilizzata nei confronti dei lavoratori autonomi e dei professionisti intellettuali;
  • spetta all’Amministrazione finanziaria dimostrare che i prelevamenti non giustificati siano stati impiegati per acquisti inerenti alla produzione del reddito e che abbiano generato ricavi.

Diversamente, i versamenti bancari conservano efficacia presuntiva nei confronti di tutti i contribuenti, compresi i lavoratori autonomi. La Corte richiama, tra le altre, Cass. n. 2432 del 31 gennaio 2017.

Presunzione legale sui versamenti

La presunzione prevista dall’art. 32 per i versamenti ha natura legale e non costituisce una presunzione semplice ai sensi dell’art. 2729 c.c. Pertanto, non è necessario che l’Amministrazione dimostri la gravità, precisione e concordanza degli elementi presuntivi.

I versamenti possono essere imputati a compensi o ricavi imponibili salvo che il contribuente dimostri alternativamente:

  • di aver già considerato le relative operazioni nella determinazione del reddito soggetto a imposta;
  • che le somme non hanno rilevanza reddituale;
  • che le operazioni sono estranee a fatti imponibili.

L’onere della prova contraria grava sul contribuente e deve essere assolto con una dimostrazione analitica, riferita a ogni singolo versamento. Non è sufficiente una contestazione generica della ricostruzione dell’Ufficio: occorre indicare la specifica origine e destinazione di ciascuna movimentazione bancaria, dimostrando concretamente la sua estraneità all’attività imponibile.

La Corte richiama, in materia, Cass. n. 6237 del 2015, Cass. n. 9078 del 2016, Cass. n. 18081 del 2010, Cass. n. 22179 del 2008, Cass. n. 26018 del 2014 e Cass. n. 8266 del 2018.

Applicazione al caso concreto

Nel caso esaminato, l’Ufficio aveva recuperato a tassazione una serie di versamenti e prelevamenti effettuati nel 2004 sul conto corrente intestato al contribuente, qualificandoli come compensi derivanti dall’attività libero-professionale.

Quanto ai versamenti, la presunzione legale era applicabile anche perché il contribuente non aveva dimostrato in modo analitico che le somme fossero estranee a operazioni imponibili o che fossero già state considerate nella determinazione del reddito.

La CTR ha ritenuto inidonee le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà prodotte dal contribuente a giustificazione delle movimentazioni. La Corte di cassazione ha confermato tale valutazione, rilevando che tali dichiarazioni non fornivano una prova sufficiente e specifica delle singole operazioni bancarie.

La decisione impugnata è stata quindi considerata correttamente motivata e conforme ai principi sull’onere della prova gravante sul contribuente.

Esito del giudizio e oneri economici

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso del contribuente.

Le spese processuali sono state poste a suo carico e liquidate in euro 2.300, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi dell’art. 13, commi 1-bis e 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, come integrato dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012, la Corte ha inoltre dichiarato la sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Principio conclusivo

La presunzione legale dell’art. 32 del d.P.R. n. 600/1973 opera anche nei confronti del lavoratore autonomo con riferimento ai versamenti sui conti correnti bancari. Il contribuente può superarla esclusivamente mediante una prova specifica, puntuale e analitica, idonea a dimostrare la natura non imponibile di ogni singola operazione o l’avvenuta inclusione della stessa nella determinazione del reddito. La presunzione dei prelevamenti come ricavi, invece, non è applicabile ai lavoratori autonomi dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 2014.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.