Ordinanza n. 107/2026 - Lecce, Sezione 3
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 10/12/2025, notificato in pari data, avente ad oggetto “Transito in soprannumero di personale militare non idoneo al servizio militare incondizionato, nelle aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa, ai sensi dell'art. 930 del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 e D.M. 18.04.2002. Luogotenente A.M. -OMISSIS-”; - di ogni atto presupposto, connesso e conseguente, ancorché non conosciuto, ivi compreso, per quanto di ragione, il verbale della Commissione sui transiti cui fa riferimento il provvedimento impugnato, nelle parti in cui si individua quale profilo professionale quello di “Funzionario amministrativo” e, soprattutto, si individua quale nuova sede di servizio del ricorrente il “Comando Scuole dell'Aeronautica Militare - 3° Regione Aerea di Bari” e lo si invita a presentarsi in data 15 dicembre 2025 per la sottoscrizione del contratto; e per la condanna del Ministero resistente a disporre l'assegnazione del ricorrente presso una sede di servizio situata in provincia di Taranto, o comunque in prossimità della sua residenza, in considerazione delle esigenze personali e familiari rappresentate (cargiver legge 104/92 at. 3 comma 3), o, in subordine, a condannare il Ministero resistente alla rinnovazione dell'attività amministrativa relativa all'individuazione della sede di servizio, secondo i principi e le modalità che codesto Ecc.mo Tribunale vorrà indicare, tenuto conto di quanto esposto in narrativa.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di transito in soprannumero nel personale civile del Ministero della Difesa, con individuazione del profilo di funzionario amministrativo e assegnazione presso il Comando Scuole dell'Aeronautica Militare - 3° Regione Aerea di Bari
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento con cui il Ministero della Difesa ha disposto il suo transito in soprannumero nelle aree funzionali del personale civile ai sensi dell'art. 930 del d.lgs. n. 66/2010 e del D.M. 18 aprile 2002, individuando il profilo di funzionario amministrativo e la sede di servizio presso il Comando Scuole dell'Aeronautica Militare - 3° Regione Aerea di Bari. Ha contestato, per quanto emerge dall'ordinanza, la scelta della sede, chiedendo l'assegnazione in provincia di Taranto o comunque in prossimità della residenza, in ragione di esigenze personali, familiari e sanitarie, compresa l'assistenza a familiare con handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992. Ha inoltre dedotto l'illegittimità della mancata considerazione di tali esigenze e, implicitamente, la necessità del preavviso di rigetto, chiedendo in subordine la rinnovazione dell'attività amministrativa relativa all'individuazione della sede. Il ricorrente non ha fornito, secondo il TAR, un principio di prova circa la disponibilità di sedi compatibili nella provincia di Taranto, anche in relazione al profilo professionale da ricoprire.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. In sede di sommaria delibazione, ha ritenuto infondate le censure, osservando che l'assegnazione è avvenuta nella Regione della precedente sede di servizio e della residenza, presso una sede agevolmente raggiungibile con il servizio pubblico o con un mezzo automobilistico. Tale collocazione è stata considerata espressione di una legittima ponderazione tra le esigenze organizzative dell'Amministrazione e le esigenze familiari e sanitarie rappresentate dal ricorrente. Il giudice ha escluso anche la necessità del preavviso di rigetto, poiché il provvedimento appariva avere già bilanciato le esigenze dedotte nell'istanza di deroga ai criteri per la determinazione della sede di prima assegnazione, istanza nella quale era stata chiesta una sede compatibile con le situazioni personali e familiari rappresentate. La domanda cautelare è stata inoltre indebolita dall'assenza di un inizio di prova sull'esistenza di sedi disponibili in provincia di Taranto e sulla loro compatibilità con il profilo professionale. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 930 d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66
Costituisce la base normativa del transito in soprannumero del personale militare non idoneo al servizio militare incondizionato nelle aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa.
D.M. 18 aprile 2002
È richiamato quale disciplina del transito del personale militare non idoneo nel personale civile.
art. 56 c.p.a.
Disciplina la richiesta di misure cautelari monocratiche, già rigettata con decreto presidenziale nel giudizio.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare collegiale, sulla quale il TAR ha pronunciato respingendo l'istanza di sospensione.
art. 3, comma 3, legge n. 104/1992
È richiamato dal ricorrente in relazione alla situazione di assistenza familiare e alle esigenze di protezione sociale dedotte a sostegno della richiesta di assegnazione.
art. 10-bis l. 7 agosto 1990, n. 241
Il TAR ha ritenuto non necessario il preavviso di rigetto, poiché il provvedimento appariva avere già effettuato il bilanciamento delle esigenze rappresentate nell'istanza.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, l'assegnazione del personale militare transitato nel ruolo civile può ritenersi adeguatamente motivata quando colloca l'interessato nella Regione della precedente sede di servizio e della residenza, in una sede agevolmente raggiungibile, qualora tale scelta rifletta il bilanciamento tra esigenze organizzative dell'Amministrazione ed esigenze familiari e sanitarie del dipendente.
- Quando l'Amministrazione abbia esaminato e bilanciato le esigenze personali, familiari e sanitarie rappresentate nell'istanza di deroga ai criteri ordinari di assegnazione, la mancata accettazione della sede richiesta non comporta necessariamente l'obbligo di un ulteriore preavviso di rigetto.
- La contestazione della sede di assegnazione richiede almeno un principio di prova circa l'esistenza di sedi alternative disponibili e compatibili con il profilo professionale da ricoprire; in mancanza, non è dimostrata la concreta praticabilità della diversa assegnazione richiesta.
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