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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19116/2024 del 14/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 9/6/2023 che aveva applicato ad Antonio Prenesti gli arresti domiciliari per il reato di detenzione e porto in luogo pubblico di un'arma comune da sparo, aggravato ex art. 416-bis.1 cod. pen. (capo 76). Il ricorso contestava la mancata retrodatazione dei termini ai sensi dell'art. 297, comma 3, c.p.p., sostenendo che, già con la precedente misura cautelare del 27/4/2021 nel procedimento "Dedalo-Petrolmafie", il pubblico ministero conoscesse gli elementi essenziali della contestazione (anche per via dell'informativa del 18/1/2019) e che la condotta contestata rientrasse nel programma criminoso dell'associazione, giustificando così la retrodatazione e la nullità/irregolarità della seconda ordinanza.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e rigettato le censure. Ha ritenuto che la retrodatazione non dovesse essere applicata perché le informative fondamentali sono pervenute in Procura solo a settembre 2022 e aprile 2023, successivamente al rinvio a giudizio nel procedimento "Dedalo-Petrolmafie" (20/10/2021), e il riscontro probatorio dell'odierno procedimento si è basato su dichiarazioni del collaboratore Bartolomeo Arena rese nell'agosto 2021, non presenti nella precedente ordinanza. Ha altresì escluso la continuazione o l'unificazione dei fatti, rilevando l'assenza di elementi che dimostrino che il porto e la detenzione dell'arma fossero programmati nell'ambito dell'associazione: l'aggravante ex art. 416-bis.1, nella doppia declinazione, non prova di per sé la continuazione e può essere applicata anche a soggetti estranei all'associazione. Ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 297, comma 3, cod. proc. pen.

    La norma sulla retrodatazione dei termini richiede prova che il pubblico ministero conoscesse gli elementi essenziali della nuova contestazione al momento della precedente misura; nel caso, il Tribunale ha ritenuto che tale prova non fosse fornita perché le informative decisive sono pervenute dopo la prima ordinanza e il riscontro probatorio era basato su dichiarazioni non presenti nella precedente misura.

  • art. 416-bis.1 cod. pen. (aggravante)

    L'applicazione dell'aggravante mafiosa nella doppia declinazione non comporta automaticamente riconoscimento della continuazione o della riconducibilità dell'atto al programma associativo: può essere elevata anche nei confronti di soggetti non facenti parte dell'associazione e, da sola, non prova la teleologica connessione o la finalità associativa.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna alle spese e l'irrogazione di una somma alla Cassa delle ammende per ricorsi inammissibili o infondati; applicata qui per sanzionare il ricorso ritenuto generico e privo di fondamento probatorio.

Massime di principio

  • Un ricorso contro un provvedimento cautelare deve essere specifico: eccezioni generiche e non documentate rischiano l'inammissibilità.
  • Per ottenere la retrodatazione ex art. 297 c.p.p. è necessario dimostrare che il pubblico ministero fosse a conoscenza degli elementi essenziali prima della precedente misura; è determinante la data di ricezione delle informative e degli atti istruttori.
  • La contestazione dell'aggravante per metodo mafioso (art. 416-bis.1) non prova di per sé che un fatto rientri nel programma associativo o che sussista continuità; va dimostrata la connessione teleologica e programmatica tra reati.
  • La mera identità del contesto delinquenziale o la coincidenza di attori non bastano a dimostrare la continuazione: occorrono elementi fattuali che evidenzino una programmazione unitaria delittuosa.
  • Fare affidamento su dichiarazioni di collaboratori richiede attenzione alle date e al contenuto: dichiarazioni rese successivamente alla prima misura non sono idonee a dimostrare la conoscenza preventiva dell'atto.
  • Ricorsi infondati o troppo generici possono comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie ex art. 616 c.p.p.; pertanto è opportuno allegare ed esibire documenti e date precise a sostegno delle doglianze.

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