Cassazione Penale, Sentenza n. 19116/2024 del 14/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 9/6/2023 che aveva applicato ad Antonio Prenesti gli arresti domiciliari per il reato di detenzione e porto in luogo pubblico di un'arma comune da sparo, aggravato ex art. 416-bis.1 cod. pen. (capo 76). Il ricorso contestava la mancata retrodatazione dei termini ai sensi dell'art. 297, comma 3, c.p.p., sostenendo che, già con la precedente misura cautelare del 27/4/2021 nel procedimento "Dedalo-Petrolmafie", il pubblico ministero conoscesse gli elementi essenziali della contestazione (anche per via dell'informativa del 18/1/2019) e che la condotta contestata rientrasse nel programma criminoso dell'associazione, giustificando così la retrodatazione e la nullità/irregolarità della seconda ordinanza.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e rigettato le censure. Ha ritenuto che la retrodatazione non dovesse essere applicata perché le informative fondamentali sono pervenute in Procura solo a settembre 2022 e aprile 2023, successivamente al rinvio a giudizio nel procedimento "Dedalo-Petrolmafie" (20/10/2021), e il riscontro probatorio dell'odierno procedimento si è basato su dichiarazioni del collaboratore Bartolomeo Arena rese nell'agosto 2021, non presenti nella precedente ordinanza. Ha altresì escluso la continuazione o l'unificazione dei fatti, rilevando l'assenza di elementi che dimostrino che il porto e la detenzione dell'arma fossero programmati nell'ambito dell'associazione: l'aggravante ex art. 416-bis.1, nella doppia declinazione, non prova di per sé la continuazione e può essere applicata anche a soggetti estranei all'associazione. Ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 297, comma 3, cod. proc. pen.
La norma sulla retrodatazione dei termini richiede prova che il pubblico ministero conoscesse gli elementi essenziali della nuova contestazione al momento della precedente misura; nel caso, il Tribunale ha ritenuto che tale prova non fosse fornita perché le informative decisive sono pervenute dopo la prima ordinanza e il riscontro probatorio era basato su dichiarazioni non presenti nella precedente misura.
art. 416-bis.1 cod. pen. (aggravante)
L'applicazione dell'aggravante mafiosa nella doppia declinazione non comporta automaticamente riconoscimento della continuazione o della riconducibilità dell'atto al programma associativo: può essere elevata anche nei confronti di soggetti non facenti parte dell'associazione e, da sola, non prova la teleologica connessione o la finalità associativa.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che consente la condanna alle spese e l'irrogazione di una somma alla Cassa delle ammende per ricorsi inammissibili o infondati; applicata qui per sanzionare il ricorso ritenuto generico e privo di fondamento probatorio.
Massime di principio
- Un ricorso contro un provvedimento cautelare deve essere specifico: eccezioni generiche e non documentate rischiano l'inammissibilità.
- Per ottenere la retrodatazione ex art. 297 c.p.p. è necessario dimostrare che il pubblico ministero fosse a conoscenza degli elementi essenziali prima della precedente misura; è determinante la data di ricezione delle informative e degli atti istruttori.
- La contestazione dell'aggravante per metodo mafioso (art. 416-bis.1) non prova di per sé che un fatto rientri nel programma associativo o che sussista continuità; va dimostrata la connessione teleologica e programmatica tra reati.
- La mera identità del contesto delinquenziale o la coincidenza di attori non bastano a dimostrare la continuazione: occorrono elementi fattuali che evidenzino una programmazione unitaria delittuosa.
- Fare affidamento su dichiarazioni di collaboratori richiede attenzione alle date e al contenuto: dichiarazioni rese successivamente alla prima misura non sono idonee a dimostrare la conoscenza preventiva dell'atto.
- Ricorsi infondati o troppo generici possono comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie ex art. 616 c.p.p.; pertanto è opportuno allegare ed esibire documenti e date precise a sostegno delle doglianze.
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