Ordinanza n. 1982/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento A) del provvedimento di non ammissione di parte ricorrente al corso di laurea in medicina e chirurgia, per l'a.a. 2025/2026, presso l'Università indicata in epigrafe secondo la procedura di partecipazione alla selezione concorsuale di cui al c.d. "semestre filtro" (o "semestre aperto"), indetta giusti D.M. n. 418 del 30.5.2025, D.M. n. 431 del 20.6.2025, D.M. n. 454 del 16.7.2025, D.M. n. 1115 del 22.12.2025 e relativi Allegati, nonché successive rispettive modifiche e/o integrazioni; il tutto previa declaratoria del diritto di parte ricorrente ad iscriversi al suddetto corso; B) della graduatoria nazionale di merito nominativa pubblicata il giorno 8 gennaio 2026, nonché dei relativi successivi scorrimenti e/o ulteriori avvisi, nella parte in cui non vede collocata parte ricorrente in posizione utile alla iscrizione/immatricolazione ed all’accesso al secondo semestre del corso di laurea in medicina e chirurgia presso la sede prescelta, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essa richiamati e/o menzionati; C) del materiale delle prove di esame di parte ricorrente, pubblicato nella pagina personale dell'area riservata del sito Universitaly (https://semestre-aperto.universitaly.mur.gov.it/), del risultato conseguito in termini di punteggio, nonché del materiale delle prove non pubblicato nella predetta area riservata e/o non reso conoscibile; D) di tutti gli atti ed i verbali di correzione delle prove di parte ricorrente, redatti e formati dall’Università, dalla Commissione di esame di Università incaricata della correzione delle prove, dal Cineca, dal Ministero e/o, comunque, dagli Enti all’uopo preposti; E) del Decreto Ministeriale n. 418 del 30.05.2025, “Decreto ministeriale recante la disciplina di attuazione delle nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina Veterinaria – a.a. 2025 2026” e dei relativi Allegati, successive modifiche e integrazioni, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati; F) del Decreto Ministeriale n. 431 del 20.06.2025, “Contributo forfettario e termini iscrizione al semestre aperto, nonché date degli appelli degli esami per l’accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina veterinaria a.a. 2025-2026” e dei relativi Allegati, successive modifiche e integrazioni, nonché, ove occorra, di tutti i provedimenti in esso richiamati e/o menzionati; G) del Decreto Ministeriale n. 454 del 16.07.2025, “Definizione criteri per la formazione delle graduatorie di merito nazionali e modalità assegnazione sedi universitarie agli studenti di cui al D.Lgs. n. 71 del 15 maggio 2025 - aa 2025/2026” e dei relativi Allegati, successive modifiche e integrazioni, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati H) del Decreto Ministeriale n. 600 del 07.08.2025, “Definizione posti disponibili corsi laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia (LM-41), Odontoiatria e protesi dentaria (LM 46) e Medicina veterinaria (LM-42), a.a. 25/26, lingua italiana, destinati a studenti dei Paesi UE e dei Paesi non UE” e dei relativi Allegati, successive modifiche e integrazioni, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati; I) del Decreto Ministeriale n. 1115 del 22.12.2025, “Definizione di ulteriori criteri per la formazione delle graduatorie di merito nazionali e dei criteri per lo svolgimento delle prove di recupero di Crediti formativi universitari-Cfu durante il semestre filtro di cui al D.Lgs. n. 71 del 2025 - aa 25/26” e dei relativi Allegati, successive modifiche e integrazioni, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati; J) del decreto-bando, emanato dal Rettore dell’Università indicata in epigrafe, con il quale è stato attivato il corso di laurea in medicina e chirurgia, per l’anno accademico 2025/2026, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esso richiamato e/o menzionato ovvero delle pregresse relative delibere, ancorchè non conosciute, adottate dagli organi accademici competenti; K) delle modalità di espletamento delle attività formative del semestre filtro (1° settembre/30 novembre 2025) presso le Università, degli atti e provvedimenti di organizzazione a tale riguardo da parte degli Atenei; L) delle Linee Guida per gli esami del semestre aperto pubblicate nel sito Universitaly e delle modalità di espletamento degli stessi nelle sessioni del 20.11.2025 e del 10.12.2025; M) degli atti, non resi noti e/o conoscibili, con i quali sono state nominate le due commissioni di esperti, incaricate una di predisporre i Syllabus relativi ai programmi degli insegnamenti oggetto di prove di esame, l’altra di definire le prove medesime, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati; N) di tutti gli atti ed i verbali dei lavori relativi alla predisposizione e/o validazione dei quesiti delle prove suindicate, nonché, ove occorra, di quelli relativi alla neutralizzazione e/o modifiche delle risposte di alcuni quesiti; nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati; O) dei quesiti somministrati, dei verbali e degli atti relativi all’espletamento delle prove di esame presso i diversi Atenei, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati e/o, comunque, ancorché non conosciuti, relativi allo svolgimento delle suddette prove; P) degli atti e verbali di nomina delle Commissioni di esame delle Università incaricate della correzione delle prove e ai sensi del comma 5 e del comma 18 dell’Allegato 2 del D.M. n. 418 del 30.5.2025; Q) delle operazioni di correzione delle prove di parte ricorrente (e dei candidati in generale) della relativa valutazione espletata da parte della Commissione di esame di Università, dal Cineca, dal Ministero e/o, comunque, dagli Enti all’uopo preposti, in relazione, per ciascuna domanda, alla risposta fornita ed al relativo giudizio valutativo (risposta esatta, errata od omessa) ed al conseguente punteggio attribuito per ciascuna risposta data ancorché non conoscibili R) delle risposte e delle soluzioni ufficiali ministeriali per ciascuna prova di esame di chimica, fisica e biologia, sia per l’appello del 20.11.2025 che per quello del 10.12.2025; ancorchè non conoscibili S) in relazione alle domande n. 10 e n. 28 della prova di fisica dell’appello del 10.12.2025, rivelatesi errate, della eventuale mancata attribuzione di punteggio pari alla risposta esatta; della omessa rettifica, rivalutazione e/o neutralizzazione di altri quesiti errati e/o ambigui e/o fuorvianti; T) del silenzio diniego opposto alla istanza di accesso agli atti, ritualmente formulata da parte ricorrente il 8.1.2026, in merito alla documentazione delle proprie prove ed alle valutazioni e correzioni di esse; nonché del diniego anche parziale alla predetta istanza opposto dall’Università in epigrafe con la nota di riscontro del 30.1.2026; nonché del diniego alla predetta istanza opposto dal M.U.R. con la nota di riscontro del 17.2.2026; U) della rilevazione relativa al fabbisogno professionale di medico chirurgo e di odontoiatra per l'anno accademico 2025/2026 che il Ministero della Salute ha effettuato ai sensi dell'art. 6 ter del D.L.gs. n. 502/1992; dell'Accordo della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano Rep. atti n. 125/CSR del 30 luglio 2025; nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati; V) del potenziale formativo così come deliberato dagli Atenei e della relativa istruttoria espletata con espresso riferimento ai parametri di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a), b), c) della Legge n. 264/1999, nonché di ogni atto e/o delibera concernente tale rilevazione; W) della determinazione del M.U.R., per l'anno accademico 2025/2026, del numero dei posti disponibili a livello nazionale per l'immatricolazione ai corsi di laurea in medicina e chirurgia; X) ove esistano, dei verbali e degli atti relativi alla valutazione circa la compatibilità tra l'offerta formativa delle Università ed il fabbisogno professionale; Y) dell'istruttoria compiuta secondo gli elementi di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) della Legge n. 264/1999; Z) di ogni altro atto presupposto, successivo, connesso e consequenziale, anche non conosciuto, che, comunque, impedisce l’immatricolazione di parte ricorrente al secondo semestre del corso di laurea in medicina e chirurgia; - per l’accertamento del diritto di parte ricorrente all’ammissione, anche in sovrannumero, al secondo semestre del corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia per l’a.a. 2025/2026 presso l’Università in epigrafe e/o, comunque, in via subordinata, in una delle sedi indicate in via preferenziale. - nonché per la declaratoria di accertamento del diritto di parte ricorrente a prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti e documenti di cui all’istanza di accesso agli atti presentata in data 19.1.2026 (evasa in misura del tutto parziale, con nota del 12.2.2026 dell’Università in epigrafe, con omissione della documentazione attestante la procedura di correzione delle prove; negata dal M.U.R. con nota del 17.2.2025), con conseguente ordine all’Amministrazione intimata di esibizione ed ostensione della documentazione richiesta e non resa conoscibile.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: non ammissione al secondo semestre del corso di laurea in Medicina e chirurgia, graduatoria nazionale e atti della procedura del semestre filtro, oltre ai dinieghi di accesso documentale
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione universitaria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la propria non ammissione al corso di laurea in Medicina e chirurgia per l'a.a. 2025/2026, la graduatoria nazionale, i decreti ministeriali e gli atti della procedura del semestre filtro, contestando, tra l'altro, il meccanismo di formazione della graduatoria introdotto dal D.M. n. 1115/2025, la violazione della par condicio e dell'anonimato delle prove, l'irregolarità o ambiguità di alcuni quesiti, le modalità di correzione e valutazione, le disomogeneità formative e organizzative tra gli atenei, la determinazione del fabbisogno professionale e dei posti disponibili, nonché i dinieghi o le parziali ostensioni opposti alle istanze di accesso agli atti. È stata chiesta anche l'ammissione, eventualmente in sovrannumero, al secondo semestre e l'ostensione della documentazione relativa alle prove e alle operazioni di correzione.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per difetto dei presupposti dell'art. 55 c.p.a. In sede di sommaria delibazione ha ritenuto non favorevolmente prognosticabili le censure. Il meccanismo introdotto dal D.M. n. 1115/2025, pur successivo alle regole originarie, è stato ritenuto non manifestamente irragionevole perché bilancia l'esigenza di coprire i posti con la tutela dell'affidamento e della par condicio: i candidati con tre sufficienze secondo le regole originarie restano preferiti, mentre gli altri sono ordinati per fasce in base al numero delle sufficienze e dei voti recuperati. Il ricorrente non aveva conseguito alcuna votazione pari o superiore a 18/30 e, quindi, non avrebbe potuto essere inserito nella graduatoria nemmeno secondo la disciplina sopravvenuta, che richiede almeno una sufficienza; è pertanto mancata anche la prova di resistenza. Le doglianze sulla disparità tra commissioni, sui quesiti, sulle modalità di valutazione, sulle irregolarità delle prove e sulle disomogeneità formative sono state ritenute generiche e prive di dimostrazione concreta dell'incidenza sul risultato. L'eventuale erroneità di singoli quesiti potrebbe incidere sul singolo elaborato, ma non comportare l'invalidità integrale della procedura. Quanto all'anonimato, il TAR ha richiamato la necessità di dimostrare una violazione concreta e non meramente ipotetica della segretezza, non ravvisata nella fattispecie. La mancata disponibilità della documentazione d'esame è stata ricondotta alla disciplina dell'accesso documentale e non considerata, di per sé, vizio della procedura. Le censure sulla mancata assegnazione o redistribuzione dei posti e sul contingente sono state ritenute carenti d'interesse, poiché il ricorrente non era in graduatoria. Quelle relative al fabbisogno sono state ritenute inammissibili per mancata evocazione in giudizio del Ministero della Salute, con avviso ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., e comunque infondate perché attinenti a discrezionalità tecnico-amministrativa non manifestamente irragionevole. Il TAR ha inoltre ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei candidati inseriti nella graduatoria nazionale mediante pubblici proclami sul sito istituzionale del Ministero, entro venti giorni dalla comunicazione, con deposito della prova entro ulteriori dieci giorni; l'omissione comporta l'improcedibilità del ricorso. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico del ricorrente per 500 euro oltre accessori.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La tutela cautelare è subordinata alla sussistenza dei relativi presupposti, non ravvisati dal Collegio.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Il Collegio ha formulato avviso sulla possibile inammissibilità delle censure relative alla determinazione del fabbisogno per mancata evocazione del Ministero della Salute.
artt. 41, comma 4, e 49 c.p.a.
Consentono la notificazione per pubblici proclami quando la notifica ordinaria ai numerosi controinteressati risulti sommamente difficile, nel rispetto dell'effettività del contraddittorio.
D.M. n. 418 del 30 maggio 2025
Ha stabilito le regole originarie del semestre filtro, comprese le condizioni di accesso fondate sul conseguimento della sufficienza nelle tre materie.
D.M. n. 1115 del 22 dicembre 2025
Ha introdotto un meccanismo successivo di accesso alla graduatoria per candidati con almeno una sufficienza, mediante fasce e penalizzazioni per i voti recuperati; il meccanismo è stato ritenuto non manifestamente irragionevole.
art. 6-ter d.lgs. n. 502/1992
Costituisce la base normativa richiamata per la rilevazione del fabbisogno professionale di medici e odontoiatri.
art. 3, commi 1 e 2, l. n. 264/1999
Rileva per la determinazione del potenziale formativo e del numero programmato; le relative scelte appartengono a un'ampia discrezionalità tecnico-amministrativa, sindacabile nei limiti della manifesta irragionevolezza.
Cons. Stato, Ad. Plen., n. 27/2013
Non ogni irregolarità formale nello svolgimento delle prove determina l'illegittimità della procedura; occorre la dimostrazione di una concreta violazione delle garanzie di segretezza degli elaborati.
Massime di principio
- Una modifica postuma delle regole di formazione della graduatoria può essere ritenuta legittima se realizza un bilanciamento non manifestamente irragionevole tra l'esigenza di coprire i posti disponibili e la tutela dell'affidamento dei candidati nelle regole originarie, garantendo che chi ha rispettato integralmente tali regole non sia sopravanzato da chi non le avrebbe superate secondo il sistema iniziale.
- Quando una disciplina sopravvenuta consente l'inserimento in graduatoria a candidati che non possiedono tutti i requisiti originari, il principio di par condicio può essere rispettato mediante il raggruppamento per fasce o coorti, ordinate in relazione alla maggiore o minore prossimità alla soglia originaria e assicurando la concorrenza interna tra candidati in condizioni equivalenti.
- Il candidato che non abbia conseguito neppure una sufficienza nella procedura selettiva non supera la prova di resistenza rispetto alle censure sulla graduatoria, se la disciplina applicabile richiede comunque almeno una sufficienza per l'inserimento in graduatoria.
- Le contestazioni relative a quesiti, correzioni, modalità di valutazione o irregolarità delle prove devono indicare specificamente la condotta contestata e dimostrare la sua concreta incidenza sul punteggio e sulla posizione utile del candidato; l'eventuale errore di singoli quesiti non comporta automaticamente l'invalidità dell'intera procedura.
- La violazione dell'anonimato nelle prove concorsuali non può essere desunta da mere ipotesi sulle modalità di gestione dei codici o dei plichi, ma richiede la dimostrazione di una concreta possibilità di collegare l'elaborato all'identità del candidato nella fase di correzione.
- La determinazione del fabbisogno professionale e dei posti disponibili esprime ampia discrezionalità tecnico-amministrativa ed è sindacabile dal giudice amministrativo soltanto in presenza di manifesta irragionevolezza, illogicità o travisamento, non ravvisabili in assenza di elementi concreti.
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