Parere n. 233/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto dai signori Francesca Rossi, Vincenza Rosa Scali, Rosi Conti, Barbara Murgia, Lucia Casu, Mariagrazia Ferrara, Silvia Pistis, Irene Lucia Raso, Francesco Iaquinta, Maria D'Agostino, Paola Saitta, Adriana Giglia, Erika Orlando, Giuseppe Di Nucci, Fiorinta Grazia Quagliano, Francesca Rombolà, Antonella Lucina Morciano, Debora Puliatti, Loredana Brunella Palermo, Luisa Briganti, Roberta Festinese, Cinzia Parasole, Carmela De Novellis, Silvana Albano, Dario Biscardi, Cinzia Bove, Francesca Bandello e Filomena Rosalia Narducci contro il Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca (ora Ministero dell’istruzione e del merito), tutti gli Uffici Scolastici Regionali, tutti gli Ambiti Territoriali Provinciali e nei confronti delle signore Antonella Scarlino, Antonella Iorio e Anna Maria Belle': I.per l'annullamento: - del D.M. n. 400 del 12 giugno 2017, nella parte in cui non prevede l'inclusione dei docenti abilitati con diploma magistrale conseguito in epoca antecedente all’anno scolastico 2001-2002 nella III e IV fascia delle graduatorie ad esaurimento, classe di concorso AAAA/EEEE (infanzia e primaria), né la possibilità di presentare le domande di inserimento in via telematica; nella parte ove dispone che gli ATP o USR possano rifiutare le domande presentate in forma cartacea da quanti sono stati esclusi dalle GAE; nonché delle successive graduatorie ad esaurimento (e dei pedissequi decreti di pubblicazione a firma dei dirigenti scolastici provinciali e regionali p.t.) per il triennio 2014-2017 pubblicate dagli ATP, nella parte in cui non prevedono, in relazione alla classe di concorso ed alla provincia indicate, il loro inserimento nella III o nella IV fascia delle GAE, né con riserva né a pieno titolo; - del D.M. n. 495 del 22 giugno 2016 nelle parti di cui sopra; - di ogni altro atto e/o provvedimento, presupposto, consequenziale e/o connesso, ivi compresi: il D.M. n. 235 del 9 aprile 2014; la nota prot. A00DPIT n. 000099 del 9 aprile 2014, con la quale è stato reso pubblico il predetto D.M. n. 235/2014; il D. M. 17 aprile 2003; il D.M. n. 53 del 14 giugno del 2012; il D.M. n. 42 dell’8 aprile 2009; il D.M. n. 249 del 10 settembre 2010; D.M. n. 44 del 12 maggio 2011; il D.M. n. 47 del 26 maggio 2011; - nonché delle GAE relative al periodo 2014/2017, infanzia e primaria, e dei pedissequi atti, nella parte in cui non contemplano né in III fascia né in IV fascia i docenti abilitati con diploma magistrale conseguito ante 2001-2002; II. nonché per la condanna ex art. 30, comma 2, c.p.a. delle Amministrazioni intimate al risarcimento in forma specifica del danno ingiusto sofferto in conseguenza del mancato inserimento nelle GAE o, in via subordinata, per il ristoro dei danni per equivalente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Sezione ha ritenuto che, alla luce della dichiarazione espressa dei ricorrenti del 12 settembre 2024 circa il sopravvenuto venir meno dell’interesse alla definizione del procedimento, il ricorso dovesse essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Non sono state esaminate le censure di merito, né la domanda risarcitoria. La domanda cautelare è stata dichiarata assorbita.
Impugnazione dei decreti ministeriali e delle graduatorie ad esaurimento 2014-2017 nella parte in cui non hanno incluso i docenti abilitati con diploma magistrale ante anno scolastico 2001/2002 nelle graduatorie di III o IV fascia, con domanda di risarcimento del danno
Esito
La questione giuridica
I ricorrenti, docenti in possesso di diploma magistrale avente valore abilitante conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002, hanno impugnato il D.M. n. 400 del 12 giugno 2017, il D.M. n. 495 del 22 giugno 2016, il D.M. n. 235 del 9 aprile 2014 e ulteriori atti presupposti, nonché le graduatorie ad esaurimento relative al triennio 2014-2017, contestando il mancato inserimento nelle graduatorie di III o IV fascia, anche con riserva, e l’impossibilità di presentare le domande in via telematica. Sono stati dedotti, tra gli altri, violazione del giudicato, violazione degli artt. 3 e 97 Cost., disparità di trattamento, eccesso di potere, violazione della disciplina nazionale ed europea sul precariato e falsa applicazione dell’art. 14, comma 2-ter, della legge n. 14 del 2012. È stata inoltre proposta domanda di risarcimento in forma specifica o, in subordine, per equivalente. Nel corso del procedimento il Ministero aveva sollecitato l’opposizione ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971 e la trasposizione del ricorso in sede giurisdizionale; tuttavia, l’Avvocatura dello Stato non ha depositato copia dell’atto di opposizione. Nel 2024 il difensore dei ricorrenti ha comunicato il sopravvenuto venir meno dell’interesse, anche in ragione degli interventi modificativi in materia di accesso al reclutamento scolastico, riferendo altresì che il giudizio era stato trasposto dinanzi al TAR ed era stato dichiarato perento.
Osservazioni
Sopravvenuta carenza di interesse
La dichiarazione del difensore dei ricorrenti, con cui è stato rappresentato il venir meno dell’interesse a coltivare il procedimento, impone la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Domanda cautelare
La domanda di sospensione dell’efficacia degli atti impugnati è assorbita dalla definizione del ricorso per improcedibilità.
Norme richiamate
art. 10 d.P.R. n. 1199/1971
La disposizione è richiamata in relazione alla facoltà dell’amministrazione di proporre opposizione e chiedere la trasposizione del ricorso straordinario nella sede giurisdizionale competente.
art. 30, comma 2, c.p.a.
È richiamato quale fondamento della domanda di risarcimento in forma specifica o per equivalente proposta dai ricorrenti; la domanda non è stata esaminata per l’improcedibilità del ricorso.
art. 14, comma 2-ter, legge n. 14 del 2012
È stato invocato dai ricorrenti a sostegno della pretesa di inserimento nella quarta fascia delle graduatorie ad esaurimento; la censura non è stata esaminata nel merito.
artt. 3 e 97 Cost.
Sono stati richiamati dai ricorrenti per dedurre disparità di trattamento, illogicità, violazione dell’uguaglianza e del buon andamento; le relative doglianze non sono state esaminate.
Massime di principio
- Nel ricorso straordinario, la dichiarazione espressa del ricorrente circa il sopravvenuto venir meno dell’interesse alla decisione determina l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
- Quando il ricorso è definito per sopravvenuta carenza di interesse, le domande cautelari collegate alla controversia risultano assorbite e non devono essere esaminate nel merito.
Impugnazione delle graduatorie ad esaurimento per docenti con diploma magistrale
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da docenti in possesso di diploma magistrale con valore abilitante conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002. I ricorrenti hanno impugnato diversi decreti ministeriali e le graduatorie ad esaurimento relative al triennio 2014-2017, contestando la mancata inclusione nelle graduatorie di III o IV fascia per la scuola dell’infanzia e primaria.
Domande e motivi di ricorso
I ricorrenti hanno chiesto l’annullamento degli atti nella parte in cui non prevedevano il loro inserimento nelle graduatorie, neppure con riserva, e nella parte in cui non consentivano la presentazione telematica delle domande o permettevano agli uffici territoriali di rifiutare le domande cartacee.
Sono stati dedotti, tra gli altri, i seguenti profili:
- violazione di precedenti giudicati e dell’efficacia erga omnes dell’annullamento di atti generali;
- violazione degli artt. 3 e 97 Cost., disparità di trattamento, contraddittorietà, sviamento e travisamento dei presupposti;
- violazione della disciplina nazionale ed europea sul superamento del precariato, con richiamo alla direttiva 1999/70/CE;
- violazione e falsa applicazione dell’art. 14, comma 2-ter, della legge n. 14 del 2012, in relazione al mancato inserimento nella quarta fascia delle graduatorie ad esaurimento.
È stata inoltre proposta domanda di risarcimento del danno, in forma specifica ai sensi dell’art. 30, comma 2, c.p.a. o, in subordine, per equivalente.
Opposizione e richiesta di trasposizione
Il Ministero ha chiesto all’Avvocatura Generale dello Stato di proporre opposizione ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971, affinché il ricorso fosse trasposto dinanzi al giudice amministrativo competente. La Sezione ha richiesto il deposito della copia dell’atto di opposizione, reiterando la richiesta con il parere interlocutorio n. 2289/2019, ma non ha ricevuto riscontro.
Sopravvenuto venir meno dell’interesse
Nel 2024 la Sezione ha invitato le parti a comunicare l’eventuale permanenza dell’interesse alla definizione del giudizio o la sopravvenienza di cause di improcedibilità. Il difensore dei ricorrenti ha dichiarato che l’interesse era venuto meno in ragione degli interventi modificativi intervenuti in materia di accesso al reclutamento scolastico. Ha inoltre riferito che il giudizio era stato trasposto dinanzi al TAR e che il relativo procedimento era stato dichiarato perento.
Decisione della Sezione
La Sezione ha ritenuto decisiva la dichiarazione espressa di sopravvenuta carenza di interesse. Non essendo più attuale l’interesse alla decisione, il ricorso è stato dichiarato improcedibile.
La Sezione non ha esaminato i motivi di merito, la domanda di annullamento né la domanda risarcitoria. L’istanza cautelare è stata dichiarata assorbita dalla definizione del giudizio.
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