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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22894/2026 del 22/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso per cassazione impugnava la sentenza della Corte d'appello dell'Aquila che, confermando la responsabilità dell'imputato per usura (art. 644 c.p.), tentata estorsione ed estorsione aggravata (artt. 56 e 629 c.p.), aveva riconosciuto l'attenuante di cui all'art. 89 c.p. e le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti rideterminando la pena. L'imputato articolava tre motivi: (1) violazione di legge e vizio di motivazione per l'utilizzabilità probatoria delle denunce-querela della persona offesa, contestazione dell'attendibilità della persona offesa (in particolare sulle somme e sugli interessi) e richiesta di rinnovazione dell'istruttoria; censura inoltre sulla quantificazione della pena (uso del medio edittale anziché il minimo); (2) per il capo usura, vizio di motivazione, travisamento dei fatti e insufficienza di prova circa la natura usuraria degli interessi e sulla sussistenza delle aggravanti (stato di bisogno della vittima, qualità di imprenditore) e contestazione dell'applicabilità della recidiva per le condizioni psicofisiche dell'imputato; (3) per i capi estorsione, mancanza di prova dell'elemento della minaccia e superficiale escussione della persona offesa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi di aspecificità e per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che le censure fossero essenzialmente reiterazioni di questioni già esaminate e adeguatamente motivate dalla Corte territoriale; che le doglianze sulla utilizzabilità delle denunce-querela e sull'escussione della persona offesa non fondatevano l'inutilizzabilità della prova (non si trattava di violazione di divieti di legge né di nullità ex art. 178 c.p.p.); che la valutazione della credibilità della persona offesa e dei testimoni è questione di fatto insindacabile in Cassazione salvo manifeste contraddizioni non riscontrate; che non sussisteva l'assoluta necessità per la rinnovazione dell'istruttoria; che la determinazione della pena in misura prossima al minimo/medio è esercizio discrezionale del giudice di merito insindacabile; e che le aggravanti e l'elemento minaccia erano state valutate congruamente dalla Corte d'appello, con riscontri probatori. Pertanto il ricorso è stato respinto, il ricorrente condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende; disposto anche l'oscuramento dei dati ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 196/2003.

Norme richiamate

  • art. 89 cod. pen.

    Riferimento all'attenuante riconosciuta dalla Corte d'appello e utilizzata nella rideterminazione della pena.

  • art. 606, comma 1, lett. a), b) ed e) cod. proc. pen.

    Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione (vizi di motivazione, travisamento dei fatti, violazione di norme processuali), richiamate dalla difesa e valutate dalla Corte per ammissibilità e fondamento.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato nella rubrica delle censure in relazione al diritto a un processo conforme alla legge; la Corte non ha ritenuto violato tale principio.

  • art. 132 cod. pen.

    Principio della determinatezza della pena; contestazione sulla discrezionalità nella scelta del punto di partenza per la pena (medio vs minimo edittale), rigettata dalla Corte in quanto rientrante nella valutazione di merito.

  • art. 644 cod. pen.

    Norma che disciplina il reato di usura; la Corte territoriale ha ritenuto provata la natura usuraria degli interessi e le aggravanti contestate, decisione non sindacabile in Cassazione per vizio di motivazione manifesto.

  • art. 59 cod. pen.

    Riferimento alle circostanze attenuanti e aggravanti e al principio di determinazione della pena; richiamata nella discussione delle aggravanti e della personalità dell'imputato.

  • artt. 56 e 629 cod. pen.

    Norme relative alla tentata estorsione e all'estorsione; la Corte d'appello ha ritenuto provato l'elemento della minaccia e la condotta estorsiva, valutazione ritenuta congrua dalla Cassazione.

  • art. 178 cod. proc. pen.

    Norma sulle nullità; la Corte osserva che le modalità di acquisizione di dichiarazioni non conformi alle formalità non comportano automaticamente inutilizzabilità o nullità salvo i casi previsti dall'art. 178.

  • art. 581 e art. 591 cod. proc. pen.

    Richiamate per il principio che motivi vaghi, cumulativi e non specificamente confrontati con la sentenza rendono il ricorso aspecifico e dunque inammissibile.

  • art. 603 cod. proc. pen.

    Norma sulla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale; la Corte ha ritenuto che non ricorresse l'assoluta necessità per rinnovare l'escussione della persona offesa.

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri per la determinazione della pena; la Corte d'appello ha motivato il ricorso al criterio di adeguatezza e alla personalità dell'imputato, giustificando la scelta del punto di applicazione della pena.

  • art. 52 d.lgs. 196/2003

    Norma sulla tutela dei dati personali; disposta la oscuramento delle generalità e dei dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.

Massime di principio

  • Un ricorso per cassazione che si limiti a riproporre in modo generico censure già esaminate dalla Corte territoriale senza un confronto puntuale con la motivazione è aspecifico e può essere dichiarato inammissibile.
  • La valutazione della credibilità della persona offesa e dei testimoni è questione di fatto riservata ai giudici di merito e non è sindacabile in Cassazione salvo manifeste contraddizioni, congetture o aporie logiche nella motivazione.
  • La modalità non perfetta dell'assunzione di una dichiarazione (diversa da quella prescritta) non comporta automaticamente inutilizzabilità della prova né nullità, salvo il rispetto delle ipotesi specifiche di nullità previste dalla legge.
  • La richiesta di rinnovazione dell'istruttoria (nuova escussione) deve dimostrare l'assoluta necessità e la decisività dell'atto richiesto; in sua mancanza la Corte può ritenere inammissibile la doglianza.
  • La determinazione della pena all'interno del minimo e massimo edittale è discrezionale del giudice di merito: la scelta di un punto medio o prossimo al minimo, debitamente motivata con i criteri dell'art. 133 c.p., è difficilmente sindacabile in Cassazione.
  • Le aggravanti e la prova della natura specifica del reato (es. usurarietà degli interessi, elemento della minaccia nell'estorsione) devono essere valutate nel complesso probatorio; contestazioni generiche sull'assenza di prova, senza indicare travisamenti manifesti, non bastano in Cassazione.

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