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Sentenza

Sentenza n. 1258/2026 - Venezia, Sezione 3

per l’annullamento del provvedimento in data 26 febbraio 2026 - comunicato a mezzo pec in pari data all’interessata - con il quale la dott.ssa -OMISSIS-, pediatra di libera scelta, ha respinto l’istanza di accesso ai documenti presentata dalla ricorrente in data 7 agosto 2025 ai sensi dell’art. 24 comma 7, l. n. 241/1990; nonché per l’accertamento del diritto della ricorrente ad aver accesso - mediante rilascio di copia - alla documentazione richiesta con la suddetta istanza e, conseguentemente, per la condanna delle parti resistenti al rilascio dei documenti richiesti nel termine assegnato dal Tribunale, con nomina di un commissario ad acta per il caso di perdurante inadempimento.

Giustizia amministrativa202600542

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IIISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: diniego di accesso alla documentazione clinico-assistenziale pediatrica del figlio minore, adottato il 26 febbraio 2026

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (genitore richiedente accesso)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto, ai sensi degli artt. 22 e 24, comma 7, l. n. 241/1990, l’accesso difensivo alla documentazione sanitaria relativa al figlio minore, nell’ambito di un giudizio civile pendente concernente la responsabilità genitoriale e le condizioni di affidamento. L’istanza era stata formalmente indirizzata alla pediatra di libera scelta e trasmessa all’Azienda ULSS solo per conoscenza. Il diniego era stato motivato con la decadenza della ricorrente dalla responsabilità genitoriale, la mancata dimostrazione della stretta indispensabilità della documentazione e l’assenza di un ordine giudiziale di esibizione. La pediatra ha eccepito il difetto di legittimazione passiva, sostenendo di non detenere la cartella clinica ospedaliera e il fascicolo sanitario elettronico, nonché la tardività e l’infondatezza del ricorso. L’Azienda ha dedotto che parte della documentazione sarebbe già stata trasmessa e che l’istanza le era stata inviata soltanto per conoscenza. La ricorrente ha precisato che l’oggetto sostanziale della richiesta era la documentazione sanitaria pediatrica formata nell’ambito dell’attività convenzionata della pediatra, comprendente la scheda sanitaria personale, annotazioni cliniche, diagnosi, prescrizioni, accertamenti, vaccinazioni e terapie.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile nei confronti della pediatra per difetto di legittimazione passiva, poiché la documentazione sanitaria formata e materialmente detenuta dal pediatra di libera scelta nell’ambito del rapporto convenzionale appartiene, sotto il profilo funzionale e pubblicistico, all’Azienda ULSS, unica titolare del potere amministrativo di valutarne l’ostensione. È stata invece respinta l’eccezione dell’Azienda relativa all’avvenuto soddisfacimento dell’accesso, poiché i documenti già trasmessi erano diversi da quelli richiesti. Il ricorso non è stato ritenuto tardivo: la comunicazione del 14 agosto 2025 non aveva carattere definitivo, essendo seguita da interlocuzioni, dal coinvolgimento del Garante e dalla notifica al controinteressato, con conclusione del procedimento soltanto mediante il diniego del 26 febbraio 2026; il Collegio ha comunque rilevato che la complessità della vicenda avrebbe giustificato la rimessione in termini. Nel merito, il TAR ha qualificato l’istanza secondo il suo contenuto sostanziale, riferendola alla documentazione clinico-assistenziale pediatrica della minore e non alla cartella ospedaliera o al fascicolo sanitario elettronico regionale. Ha riconosciuto la natura di documento amministrativo della documentazione, in quanto relativa ad attività di pubblico interesse svolta dal medico convenzionato nell’ambito del Servizio sanitario nazionale. L’accesso difensivo è stato ritenuto fondato: la ricorrente aveva individuato i documenti, esplicitato il collegamento con il giudizio civile e dimostrato la strumentalità della conoscenza alla tutela del diritto alla genitorialità. L’amministrazione non può sindacare la fondatezza della pretesa sostanziale né l’utilità concreta dei documenti nel giudizio pendente, ma deve verificare un collegamento non meramente ipotetico tra documentazione ed esigenze difensive. La presenza di dati sanitari non impediva l’accesso, poiché la situazione giuridica tutelata era di rango almeno pari ai diritti dell’interessato e la documentazione era direttamente rilevante per il giudizio civile. La decadenza dalla responsabilità genitoriale non escludeva l’interesse all’accesso, essendo la documentazione funzionale proprio alla contestazione di tale situazione. Non era necessario dimostrare una rigorosa indispensabilità né ottenere previamente un ordine giudiziale di esibizione. L’opposizione dell’altro genitore non aveva carattere vincolante e doveva essere oggetto di autonoma ponderazione da parte dell’amministrazione. L’Azienda è stata quindi condannata a esibire e consentire l’estrazione di copia della documentazione entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza. È stato nominato il Prefetto quale commissario ad acta, con facoltà di delega, per l’eventuale ulteriore inadempimento. Sono state inoltre cancellate dagli atti processuali le espressioni offensive rivolte alla pediatra, poiché contenenti un’accusa di condotta dolosa e di malafede non provata. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 22 l. 241/1990

    interesse diretto, concreto ed attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento richiesto

    La ricorrente è titolare di un interesse qualificato all’accesso, collegato alla documentazione sanitaria richiesta e alle esigenze di tutela della responsabilità genitoriale nel giudizio civile pendente.

  • art. 24, comma 7, l. 241/1990

    dev’essere comunque garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici

    L’accesso difensivo prevale sugli interessi contrapposti, compresa la riservatezza di terzi, quando sussista un nesso di strumentalità non meramente ipotetico tra documenti e difesa; per i dati sensibili è richiesta la stretta indispensabilità nei termini previsti dalla disposizione.

  • art. 60 d.lgs. 196/2003

    se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare … è di rango almeno pari ai diritti dell’interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale

    L’accesso a documenti contenenti dati idonei a rivelare lo stato di salute è consentito quando la situazione giuridica da tutelare è di rango almeno pari ai diritti dell’interessato o riguarda un diritto fondamentale.

  • art. 116 c.p.a.

    Disciplina il rito applicabile alle controversie in materia di accesso ai documenti amministrativi.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Consente al giudice di sottoporre alle parti questioni rilevate d’ufficio prima della decisione, nella fattispecie il difetto di legittimazione passiva della pediatra.

  • art. 89 c.p.c.

    Consente la cancellazione dagli atti processuali delle espressioni sconvenienti od offensive eccedenti i limiti della correttezza e della convenienza processuale.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha fondato l’oscuramento delle generalità delle parti a tutela dei diritti e della dignità degli interessati.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità delle persone interessate dall’oscuramento dei dati.

Massime di principio

  • La documentazione sanitaria formata e detenuta materialmente da un pediatra di libera scelta nell’ambito del rapporto convenzionale con il Servizio sanitario regionale appartiene, sotto il profilo funzionale e pubblicistico, all’Azienda ULSS competente; il pediatra è pertanto privo di legittimazione passiva nel giudizio di accesso, mentre l’Azienda è l’unico soggetto titolare del potere amministrativo di disporre l’ostensione.
  • L’istanza di accesso deve essere interpretata secondo il suo contenuto sostanziale e la finalità perseguita, potendo ricomprendere la documentazione clinico-assistenziale pediatrica effettivamente formata nell’ambito dell’attività convenzionata, anche se il richiedente ha utilizzato espressioni riferite alla cartella clinica ospedaliera o al fascicolo sanitario elettronico.
  • L’accesso difensivo ex art. 24, comma 7, l. 241/1990 richiede che il richiedente individui i documenti e dimostri un collegamento non meramente ipotetico con la tutela di una situazione giuridica; l’amministrazione non può sindacare la fondatezza della pretesa sostanziale né l’utilità concreta dei documenti nel giudizio cui l’accesso è strumentale.
  • La decadenza dalla responsabilità genitoriale non esclude l’interesse qualificato all’accesso quando la documentazione richiesta sia funzionale proprio alla contestazione della decadenza o alla tutela del diritto alla genitorialità.
  • L’opposizione del controinteressato all’accesso non è vincolante per l’amministrazione, che deve procedere a un autonomo bilanciamento degli interessi; la tutela della riservatezza non prevale automaticamente sull’accesso difensivo quando la situazione giuridica azionata sia di rango almeno pari ai diritti dell’interessato.
  • Nel rito sull’accesso non è necessario un previo ordine giudiziale di esibizione per ottenere i documenti amministrativi, poiché il diritto di accesso trova autonoma disciplina nella legge n. 241/1990.

Come è indicizzato

MaterieAccesso difensivoProfessioni sanitarieDecisione e riti specialiGiudizio di ottemperanza
RamiAccesso e trasparenzaSanitàProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereTutela del terzoOnere della prova e principio dispositivoOttemperanza e commissario ad acta

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