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Sentenza

Sentenza n. 3178/2026 - Milano, Sezione 4

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della determina dirigenziale n. 5040 del 18 settembre 2025, comunicata il successivo 23 settembre, con la quale l’Università degli Studi Milano-Bicocca ha aggiudicato al costituendo r.t.i. guidato da Devi Impianti S.r.l. l’appalto relativo all’intervento di “Completamento della residenza universitaria I SIRENEI” (CIG B66906EF63); - del verbale di gara prot. n. 398791 dell’8 settembre 2025, nella parte in cui non è stato rilevato il mancato possesso del requisito speciale di partecipazione di cui all’articolo 6.2 del Disciplinare in capo al costituendo r.t.i. guidato da Devi Impianti S.r.l.; - di ogni altro atto presupposto, preordinato, consequenziale e/o comunque connesso, ivi compresa la valutazione di idoneità della documentazione fornita dall’operatore economico aggiudicatario a comprova della capacità tecnica e professionale e della capacità economica e finanziaria per le forniture, di cui al punto 6.2 lett. b) del Disciplinare di gara; Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato il 10.11.2025: - dell’articolo 6.2, lett. b), del disciplinare di gara, ove interpretato nel senso preteso dalla ricorrente, per contrasto, con l’art 100, commi 11 e 12 del D.Lgs n. 36/2023 nel testo vigente alla data di pubblicazione del bando medesimo e con l’art. 60, par. 1, nonché con quanto disposto dalla Allegato XII parte II, lett. a) sub i) e ii), sempre della direttiva Appalti, e dell’articolo 6.2, lett. b), del Disciplinare di gara per contrasto, con l’art 100, commi 11 e 12, e con i principi sanciti agli artt. 1, 3 e 10, co.3, del d.lgs n. 36/2023 nel testo vigente alla data di pubblicazione del bando medesimo e per eccesso di potere per violazione dei principi di ragionevolezza, proporzionalità, parità di trattamento, favor partecipationis;

Giustizia amministrativa202504041

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Aggiudicazione di un appalto misto di lavori e forniture e atti di gara relativi alla verifica del requisito speciale di capacità tecnica e professionale dell’aggiudicatario

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La seconda classificata ha impugnato l’aggiudicazione dell’appalto per il completamento di una residenza universitaria, contestando il possesso, da parte del raggruppamento aggiudicatario, del requisito speciale previsto dall’art. 6.2, lett. b), del disciplinare con riferimento alla capacità tecnica e professionale per le forniture. Ha dedotto violazione e falsa applicazione del disciplinare e dell’art. 14, comma 18, del d.lgs. 36/2023, violazione del principio di autovincolo, travisamento dei presupposti, difetto di istruttoria e di motivazione, manifesta irragionevolezza, illogicità e sproporzione. Con un secondo motivo ha contestato l’idoneità della documentazione prodotta dall’aggiudicatario per comprovare il requisito, deducendo anche violazione dell’art. 168, comma 5, del d.lgs. 36/2023. La ricorrente ha inoltre chiesto il risarcimento in forma specifica, il subentro nel contratto previa declaratoria di inefficacia e, inizialmente, l’accesso alla documentazione di comprova. L’aggiudicataria ha proposto ricorso incidentale contro l’art. 6.2, lett. b), del disciplinare, ove interpretato nel senso sostenuto dalla ricorrente, deducendo contrasto con l’art. 100, commi 11 e 12, del d.lgs. 36/2023, con la direttiva appalti e con i principi di ragionevolezza, proporzionalità, parità di trattamento e favor partecipationis. La ricorrente principale ha eccepito la tardività del ricorso incidentale. Successivamente, dopo il deposito di documentazione relativa alla regolare esecuzione dei contratti di fornitura, ha proposto ulteriori contestazioni sulla genuinità e provenienza delle attestazioni, mediante atto qualificato dal TAR come ricorso per motivi aggiunti. Prima della decisione, la ricorrente principale ha dichiarato il venir meno del proprio interesse alla decisione.

La decisione

Il TAR non ha esaminato nel merito le censure relative al possesso e alla comprova del requisito di capacità tecnica e professionale, né le questioni sollevate con il ricorso incidentale sull’interpretazione e sulla legittimità dell’art. 6.2, lett. b), del disciplinare. A seguito della dichiarazione della ricorrente principale di sopravvenuta carenza di interesse, ha dichiarato improcedibile il ricorso principale, integrato dai motivi aggiunti. Per conseguenza, è venuto meno anche l’interesse alla decisione del ricorso incidentale, dichiarato anch’esso improcedibile. Le spese sono state integralmente compensate in ragione della complessità delle questioni e dell’accordo raggiunto con la controinteressata. L’istanza di accesso era già stata dichiarata improcedibile per cessazione della materia del contendere con precedente ordinanza del TAR.

Norme richiamate

  • art. 71 d.lgs. 36/2023

    Richiamato quale base normativa della procedura aperta indetta dall’amministrazione.

  • art. 120, comma 9, d.lgs. 36/2023

    Richiamato in relazione all’opzione compresa nel valore stimato complessivo dell’appalto.

  • art. 14, comma 18, d.lgs. 36/2023

    Invocato dalla ricorrente principale con riguardo al requisito speciale di capacità tecnica e professionale per le forniture; il TAR non ne ha esaminato il merito.

  • art. 168, comma 5, d.lgs. 36/2023

    Invocato dalla ricorrente principale in relazione all’idoneità della documentazione prodotta per la comprova del requisito; il TAR non ne ha esaminato il merito.

  • art. 100, commi 11 e 12, d.lgs. 36/2023

    Invocato nel ricorso incidentale quale parametro di legittimità dell’art. 6.2, lett. b), del disciplinare; la questione è rimasta assorbita dall’improcedibilità.

  • art. 116, comma 2, c.p.a.

    L’istanza di accesso alla documentazione di gara è stata definita con precedente ordinanza per cessazione della materia del contendere.

Massime di principio

  • La sopravvenuta carenza di interesse dichiarata dalla parte ricorrente determina l’improcedibilità del ricorso principale e degli eventuali motivi aggiunti, senza necessità di esaminare le censure di merito.
  • Quando il ricorso principale diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, viene meno anche l’interesse alla decisione del ricorso incidentale proposto dalla controinteressata, che deve essere dichiarato improcedibile.
  • La qualificazione di un atto successivo come ricorso per motivi aggiunti dipende dal suo contenuto e dalla funzione processuale svolta, anche se la parte lo ha denominato diversamente.

Come è indicizzato

MaterieRequisiti di partecipazione ed esclusioneAggiudicazione, revoca e annullamento della garaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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