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Ordinanza

Ordinanza n. 1114/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta) n. -OMISSIS-/2024, resa tra le parti;

Giustizia amministrativa202408614

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva annullato gli atti AGEA relativi al calcolo e all’imputazione del prelievo supplementare per la campagna lattiera 2014/2015, ordinando il ricalcolo mediante disapplicazione delle disposizioni nazionali incompatibili

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Gli appellanti Ministero e AGEA contestano la sentenza del TAR Lazio, che aveva ritenuto illegittimi, per contrasto con il diritto dell’Unione europea, i criteri nazionali di calcolo e riassegnazione del prelievo supplementare sulle quote latte per la campagna 2014/2015. La controversia riguarda in particolare la riassegnazione del prelievo imputato in eccesso alle cosiddette categorie prioritarie e il criterio nazionale che individuava l’ordine di priorità nell’assolvimento, da parte del primo acquirente, dell’obbligo di versamento mensile del prelievo, obbligo non previsto dalla disciplina europea. Gli appellati sostengono che il criterio nazionale sarebbe rimasto sostanzialmente invariato nonostante le modifiche dell’art. 16 del regolamento di attuazione n. 595/2004 e l’entrata in vigore del regolamento n. 1234/2007; deducono inoltre che l’adozione di ulteriori criteri oggettivi per la riassegnazione fosse subordinata alla previa consultazione della Commissione europea e che tale consultazione non sarebbe stata dimostrata. Invocano anche la perdurante applicabilità, per il regime di contenimento della produzione lattiera sino al 31 marzo 2015, delle disposizioni del regolamento n. 1234/2007 ai sensi dell’art. 230 del regolamento n. 1308/2013. AGEA sostiene invece che le pronunce della Corte di giustizia richiamate dal TAR riguardassero procedure di calcolo anteriori alla campagna 2007/2008 e non fossero estensibili alla campagna 2014/2015, disciplinata dal regolamento n. 1308/2013, dal regolamento di attuazione n. 517/2015 e dal d.l. n. 51/2015. Gli appellati hanno altresì riproposto, ai sensi dell’art. 101 c.p.a., i motivi assorbiti dal TAR.

La decisione

Il Consiglio di Stato non ha definito il merito dell’appello. Ha rilevato che permangono incertezze sull’interpretazione e sull’applicazione delle disposizioni europee alla campagna 2014/2015, in particolare quanto alla legittimità del criterio nazionale di individuazione delle categorie prioritarie e alla necessità di una previa consultazione della Commissione europea. Ha inoltre constatato che l’amministrazione non ha documentato compiutamente se, dopo le modifiche della disciplina unionale, sia stata svolta una procedura di consultazione con la Commissione e, in caso affermativo, con quali modalità e con quali esiti. Ha quindi disposto incombenti istruttori, ordinando alle parti di interloquire specificamente sulle questioni evidenziate e all’amministrazione di fornire esaustive informazioni sull’eventuale procedimento di consultazione, depositando la corrispondenza intercorsa. È stato assegnato il termine di trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza. L’udienza pubblica di merito è stata fissata al 23 aprile 2026.

Norme richiamate

  • artt. 65, 66 e 67 c.p.a.

    Richiamati quali base normativa per l’esercizio dei poteri istruttori del giudice amministrativo.

  • art. 101 c.p.a.

    Richiamato per la riproposizione in appello dei motivi assorbiti in primo grado.

  • art. 16 regolamento (CE) n. 595/2004

    «… f) altri criteri oggettivi adottati dallo Stato membro previa consultazione della Commissione»

    La disposizione è rilevante per stabilire se l’adozione di ulteriori criteri oggettivi per la riassegnazione del prelievo fosse subordinata alla previa consultazione della Commissione europea.

  • regolamento (CE) n. 1234/2007

    Le relative disposizioni sul regime di contenimento della produzione di latte sono invocate come applicabili, ai sensi del regolamento n. 1308/2013, fino al 31 marzo 2015.

  • art. 230 regolamento (UE) n. 1308/2013

    «a) per quanto riguarda il regime di contenimento della produzione di latte: la parte II, titolo I, capo III, sezione III, l'articolo 55, l'articolo 85 e gli allegati IX e X fino al 31 marzo 2015»

    Prevede, secondo la prospettazione degli appellati richiamata nell’ordinanza, la perdurante applicazione di specifiche disposizioni del regolamento n. 1234/2007 in materia di contenimento della produzione lattiera fino al 31 marzo 2015.

  • regolamento (UE) n. 517/2015

    Indicato da AGEA quale regolamento di attuazione della disciplina applicabile alla campagna 2014/2015.

  • d.l. n. 51/2015

    Indicato quale atto di attuazione nazionale della disciplina unionale sopravvenuta.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità delle parti appellate a tutela dei diritti o della dignità degli interessati.

  • artt. 5 e 6 regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a giustificazione dell’oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Quando la decisione di una controversia dipende dall’interpretazione di disposizioni dell’Unione europea e dalla verifica di un procedimento amministrativo o istituzionale non adeguatamente documentato, il giudice amministrativo può disporre istruttoria prima di pronunciarsi sul merito.
  • Qualora la normativa europea consenta agli Stati membri di adottare ulteriori criteri oggettivi per la ripartizione o riassegnazione di un prelievo, la verifica della legittimità del criterio nazionale richiede di accertare se siano state rispettate le eventuali condizioni procedurali previste dal diritto dell’Unione, inclusa la previa consultazione della Commissione europea.
  • L’amministrazione che invoca la legittimità di un criterio nazionale fondato su una disciplina europea modificata deve documentare, quando rilevante, l’eventuale interlocuzione con la Commissione europea, le forme della consultazione e gli esiti assunti dalle istituzioni europee.

Come è indicizzato

MaterieAgricoltura e pescaTermini del procedimento e silenzioIstruttoria processuale
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaOnere della prova e principio dispositivoPrimato del diritto UE e disapplicazione

Testo integrale

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