Cassazione Penale, Sentenza n. 38682/2025 del 01/12/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 20/05/2025 che aveva rigettato la richiesta di declaratoria di perdita di efficacia della misura cautelare per superamento dei termini massimi e di fase. Il ricorrente contestava che la modifica dell'imputazione del 10/05/2024, con confluenza dei fatti del procedimento c.d. "Crimine" nel procedimento c.d. "Malea", aveva determinato l'unitarietà del fatto associativo: pertanto il periodo di custodia già scontato nel procedimento "Crimine" (2010-2016) doveva essere computato ai fini del termine massimo e di fase della misura applicata nel 2023, determinando il superamento dei termini. Contestava inoltre, come secondo motivo, la mancata applicazione del principio della "contestazione a catena" (retrodatazione della misura) e chiedeva che la misura fosse dichiarata inefficace per superamento dei limiti.
La decisione
La Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato al Tribunale di Reggio Calabria per rideterminare la scadenza dei termini di fase (art. 303 c.1 lett. c) c.p.p.) e dei termini massimi della custodia, tenendo conto dell'unicità del fatto come risultante dalla modifica dell'imputazione e del tempo già trascorso in misura cautelare in entrambi i procedimenti. Ha ritenuto fondato il primo motivo (errata valutazione della "diversità del fatto" e del ne bis in idem in fase cautelare) e ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché relativo a materia non devoluta in sede di appello cautelare (principio del tantum devolutum quantum appellatum). La decisione non dispone la rimessione in libertà immediata; è stata disposta trasmissione del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario.
Norme richiamate
art. 310 c.p.p.
Disciplina dell'appello cautelare; la Corte richiama che l'appello cautelare è mezzo di impugnazione in senso stretto e soggiace al principio del tantum devolutum quantum appellatum.
art. 416 bis c.p.
Reato di associazione mafiosa; la Corte considera la natura di reato permanente e valuta la continuità temporale della partecipazione per stabilire l'identità del fatto.
art. 303 c.1 lett. c) c.p.p.
Termini di durata della misura cautelare nella fase; la Corte ordina di ricalcolare i termini di fase tenendo conto del fatto come unificato dalla modifica dell'imputazione e del tempo già trascorso in misura.
art. 304 c.6 c.p.p.
Termini massimi della custodia cautelare; va valutato insieme ai termini di fase e al tempo già scontato in provvedimenti riconducibili al medesimo fatto unificato.
art. 307 c.2 c.p.p.
Rilevanza in tema di cessazione della misura per decorso di termini; la Corte richiama che la valutazione va fatta sul fatto come definito nelle varie fasi procedimentali.
art. 423 c.p.p.
Forma di modifica dell'imputazione; la Corte ricorda che l'annullamento della sentenza di condanna originaria era legato a vizi nella modifica dell'imputazione originaria.
principio del "ne bis in idem" e giurisprudenza (Sez. U., Sent. n. 34655/2005 e successive)
L'identità del fatto richiede corrispondenza storico-naturalistica (condotta, evento, nesso causale) con riferimento a tempo, luogo e persone; per i reati permanenti la delimitazione temporale è essenziale per stabilire se si tratta dello stesso fatto o di diverse estrinsecazioni.
principio "tantum devolutum quantum appellatum" (giurisprudenza Sez. 6, n. 19008/2016)
L'appello cautelare vincola il giudice ai soli profili devoluti; questioni non sollevate in appello non possono essere dedotte in sede di ricorso per cassazione e sono inammissibili.
orientamenti su computo termini di custodia (Sez.1, n. 41112/2002 e Sez.6, n. 35681/2015)
Il computo dei termini deve fare riferimento al titolo per il quale si procede nella specifica fase: fino alla sentenza di primo grado si guarda all'originaria ordinanza applicativa; dopo la sentenza, si guarda al fatto come accertato in sentenza.
Massime di principio
- Se l'imputazione viene modificata in modo da far confluire precedenti contestazioni in un unico quadro fattuale, la continuità temporale e materiale della condotta va valutata come un unico fatto ai fini del computo dei termini cautelari.
- Per i reati permanenti (es. associazione mafiosa) la delimitazione spazio-temporale nella imputazione è decisiva: fatti successivi che non presentano differenze di condotta, luogo o persone possono costituire un continuum e non fatti diversi.
- Ai fini del calcolo dei termini di fase e dei termini massimi di custodia, dopo la sentenza bisogna fare riferimento al fatto come delineato in sentenza; nelle fasi precedenti si fa riferimento all'imputazione che ha giustificato la detenzione in quella fase.
- Il principio del "ne bis in idem" opera anche in fase cautelare: il tempo di custodia già scontato per lo stesso fatto unificato deve essere computato per evitare elusioni dei limiti massimi di custodia.
- La contestazione a catena (retrodatazione della misura) può produrre effetti di retrocomputo della misura, ma la questione deve essere espressamente dedotta e devoluta nel gravame (appello); altrimenti è inammissibile in sede di legittimità.
- L'appello cautelare è limitato al devoluto: questioni non sollevate nel gravame non possono essere poi sollevate in cassazione (art. 606 c.3 e principio tantum devolutum).
- L'annullamento senza rinvio di una precedente sentenza ne elimina l'efficacia di quella decisione come elemento delimitante del fatto: occorre considerare la nuova ricostruzione dell'imputazione risultante dagli atti successivi.
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