Risposta n. 240 del 15/07/2019
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa cooperativa sostiene di poter ancora optare per l’esenzione IVA, richiamando il regime previsto per le ONLUS dall’art. 10, comma 1, n. 27-ter, del DPR 633/1972, in quanto le cooperative sociali sarebbero ONLUS di diritto ai sensi dell’art. 10, comma 8, del D.Lgs. 460/1997.
Trattamento IVA delle prestazioni socio-sanitarie rese da una cooperativa sociale nell’attività di convitto e formazione.
Il quesito
La cooperativa chiede se i corrispettivi delle prestazioni di convitto e formazione rese a favore di migranti/stranieri affidati ai Comuni debbano essere assoggettati all’IVA al 5% oppure possano ancora essere trattati come esenti, su opzione della cooperativa.
Il parere dell’Agenzia
L’Agenzia conferma che, a seguito della legge n. 208/2015, le prestazioni socio-sanitarie, assistenziali ed educative rese dalle cooperative sociali nei confronti dei soggetti indicati dal n. 27-ter dell’art. 10 DPR 633/1972 sono soggette all’aliquota IVA del 5% e non è più possibile optare per l’esenzione. Precisa inoltre che la detrazione dell’IVA sugli acquisti è ammessa e che la successiva modifica del n. 27-ter operata dal Codice del Terzo Settore produrrà effetti solo dalla data di applicazione prevista dalla norma.
Trattamento IVA delle prestazioni socio-sanitarie rese da una cooperativa sociale
L’interpello riguarda il regime IVA applicabile alle prestazioni di carattere socio-assistenziale rese da una cooperativa sociale nell’ambito di attività di convitto e formazione, svolte in favore di migranti, prevalentemente minori non accompagnati, affidati temporaneamente ai Comuni. Il tema centrale è se, dopo la riforma introdotta dalla legge di stabilità 2016, la cooperativa possa ancora scegliere il regime di esenzione IVA oppure debba applicare l’aliquota ridotta del 5 per cento.
Fattispecie e attività svolte
La società istante è una cooperativa sociale costituita ai sensi della legge n. 381 del 1991 e svolge, tra le altre, attività di "convitto" e di "formazione", spesso strettamente collegate tra loro. L’attività di convitto consiste in un servizio di accoglienza comprensivo di:
- vitto e alloggio;
- sorveglianza;
- fornitura di biancheria e vestiario;
- accollo delle spese sanitarie di prima e urgente necessità.
Il servizio è rivolto a soggetti stranieri, in prevalenza minori non accompagnati, affidati provvisoriamente al Comune nel cui territorio sono stati rinvenuti. All’accoglienza si affianca l’elaborazione di progetti di inserimento sociale e lavorativo, tramite corsi di alfabetizzazione e qualificazione professionale.
Tali prestazioni sono disciplinate:
- da accordi economici stipulati di volta in volta con il Comune, riferiti a uno o più soggetti specificamente individuati;
- oppure da convenzioni pluriennali che regolano il servizio di accoglienza dei migranti rinvenuti nel territorio dell’ente stipulante.
I Comuni corrispondono mensilmente alla cooperativa un importo predeterminato, a titolo di retta pro capite onnicomprensiva per ogni giornata di effettiva presenza del beneficiario presso il centro di accoglienza.
Quesito del contribuente
La cooperativa chiede se, in seguito alle modifiche introdotte dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208, al trattamento IVA delle prestazioni socio-sanitarie, educative e assistenziali rese dalle cooperative sociali nei confronti di soggetti svantaggiati, i corrispettivi delle prestazioni rese nell’ambito dell’attività di convitto e formazione debbano essere:
- assoggettati all’IVA con aliquota del 5 per cento; oppure
- considerati ancora esenti da IVA, previa opzione della cooperativa.
Soluzione interpretativa proposta
La cooperativa ritiene di poter ancora optare per il regime di esenzione IVA per le prestazioni socio-assistenziali rese nei confronti degli stranieri in base ad accordi e convenzioni con i Comuni, richiamando l’articolo 10, comma 1, n. 27-ter, del DPR n. 633 del 1972. A sostegno della propria tesi osserva che le cooperative sociali di cui alla legge n. 381 del 1991 sono ONLUS di diritto ai sensi dell’articolo 10, comma 8, del D.Lgs. n. 460 del 1997, norma che essa ritiene ancora vigente.
Normativa richiamata dall’Agenzia
L’Agenzia richiama innanzitutto l’articolo unico della legge n. 208 del 2015, e in particolare:
- il comma 960, lettera b), che ha abrogato il n. 41-bis della parte II della Tabella A allegata al DPR n. 633 del 1972, il quale prevedeva l’aliquota del 4 per cento per specifiche prestazioni socio-sanitarie, educative e assistenziali rese da cooperative e loro consorzi;
- il comma 960, lettera c), che ha inserito nella Tabella A la parte II-bis, introducendo l’aliquota IVA ridotta del 5 per cento per le prestazioni di cui ai numeri 18), 19), 20), 21) e 27-ter) dell’articolo 10, primo comma, rese in favore dei soggetti indicati nello stesso n. 27-ter da cooperative sociali e loro consorzi;
- il comma 962, che ha soppresso l’articolo 1, comma 331, primo e secondo periodo, della legge n. 296 del 2006, disposizione che consentiva alle cooperative sociali, in quanto ONLUS di diritto, di optare per il regime fiscale più favorevole.
Chiarimenti di prassi richiamati
L’Agenzia richiama la circolare n. 31/E del 15 luglio 2016, che ha chiarito gli effetti delle modifiche introdotte dalla legge n. 208 del 2015. Secondo tale prassi, le prestazioni socio-sanitarie, assistenziali ed educative di cui ai numeri 18), 19), 20), 21) e 27-ter) dell’articolo 10, primo comma, del DPR n. 633 del 1972, rese da cooperative sociali, sia direttamente sia in forza di convenzioni e contratti di ogni genere, nei confronti delle categorie di soggetti elencati dal n. 27-ter, devono essere assoggettate all’aliquota IVA del 5 per cento, senza possibilità di optare per l’esenzione.
La circolare ha inoltre precisato che la previsione dell’articolo 10, comma 8, del D.Lgs. n. 460 del 1997 continua a operare per gli altri soggetti qualificati come ONLUS di diritto, diversi dalle cooperative sociali, e per queste ultime solo con riferimento ai tributi diversi dall’IVA.
L’Agenzia osserva anche che la risoluzione n. 77 del 16 ottobre 2018, richiamata dal contribuente, non è in contrasto con tale orientamento, poiché riguarda prestazioni esenti ai sensi dell’articolo 10, primo comma, n. 21), rese da un’azienda agricola non avente la forma giuridica di cooperativa sociale.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia ribadisce l’orientamento espresso nella circolare n. 31/E del 2016: le cooperative sociali non possono più scegliere tra esenzione e imponibilità per le prestazioni socio-sanitarie, assistenziali ed educative rientranti nell’ambito delle norme richiamate. Pertanto, nel caso esaminato, le prestazioni rese dalla cooperativa devono essere assoggettate all’aliquota IVA del 5 per cento.
Viene inoltre precisato che l’applicazione dell’IVA al 5 per cento consente alla cooperativa il diritto alla detrazione dell’imposta assolta sugli acquisti di beni e servizi necessari per l’espletamento delle prestazioni, ai sensi dell’articolo 19, comma 1, del DPR n. 633 del 1972.
Ulteriore precisazione sul Codice del Terzo Settore
Infine, l’Agenzia segnala che l’articolo 10, comma 1, n. 27-ter, del DPR n. 633 del 1972 è stato modificato dall’articolo 89, comma 7, lettera b), del D.Lgs. n. 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore), sostituendo il riferimento alle "ONLUS" con quello agli "enti del Terzo settore di natura non commerciale". Tale modifica si applicherà dalla data indicata dall’articolo 104, comma 2, del medesimo decreto, e comunque non prima del periodo d’imposta successivo all’operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, momento dal quale sarà abrogato anche l’articolo 10 del D.Lgs. n. 460 del 1997.
Conclusioni operative
Per la cooperativa sociale istante, le prestazioni socio-assistenziali rese nell’ambito del convitto e della formazione ai soggetti indicati dalla norma non possono beneficiare dell’esenzione IVA su opzione. Il regime corretto è l’aliquota IVA del 5 per cento, con conseguente diritto alla detrazione dell’imposta sugli acquisti inerenti. In tal modo l’Agenzia conferma la soppressione della facoltà di opzione che prima era riconosciuta alle cooperative sociali in quanto ONLUS di diritto.
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