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Ordinanza

Ordinanza n. 486/2026 - Firenze, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione, - della nota -OMISSIS- del -OMISSIS- adottata dall’Aeronautica Militare Direzione per l’impiego del personale militare dell’Aeronautica, notificata il successivo 9 dicembre u.s. recante il sostanziale rigetto (mediante formale inserimento in lista d’attesa) dell’istanza di trasferimento avanzata dal ricorrente; - della nota -OMISSIS- adottata dall’Aeronautica Militare Direzione per l’impiego del personale militare dell’Aeronautica, e recante il preavviso di rigetto dell’istanza di trasferimento avanzata dal ricorrente; nonché, ove occorrer possa: - della D.I.P.M.A. - U.D. – 001 direttiva per l’impiego degli ufficiali, sottufficiali, graduati e militari di truppa in ambito nazionale ed internazionale (ed. 2022), par. 7°, nonché delle ulteriori versioni medio tempore diramate; - di ogni ulteriore atto connesso al suddetto giudizio ancorché allo stato sconosciuto al ricorrente;

Giustizia amministrativa202600402

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego, mediante inserimento in lista d’attesa, dell’istanza di trasferimento ex art. 33 l. 104/1992, nonché il relativo preavviso di rigetto e la direttiva nazionale sull’impiego del personale militare

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato i provvedimenti con cui l’Amministrazione ha sostanzialmente respinto la domanda di trasferimento presentata ai sensi dell’art. 33 l. 104/1992 per prestare assistenza alla madre in condizione di grave invalidità. Sono stati impugnati anche il preavviso di rigetto e, con specifiche censure, la direttiva D.I.P.M.A. - U.D. – 001, edizione 2022, nella parte relativa ai presupposti per la concessione dei trasferimenti, nonché gli atti connessi. Il Ministero della Difesa ha eccepito l’incompetenza territoriale del TAR Toscana, sostenendo la competenza del TAR Lazio - Roma in ragione della natura generale e dell’efficacia ultraregionale della direttiva impugnata.

La decisione

Il TAR Toscana ha dichiarato la propria incompetenza territoriale a favore del TAR Lazio - Roma. Ha rilevato che, per le controversie concernenti pubblici dipendenti, l’art. 13, comma 2, c.p.a. individua quale criterio inderogabile la sede di servizio, mentre il comma 3 attribuisce al TAR Lazio - Roma la competenza sugli atti a efficacia generale. Tuttavia, il comma 4-bis disciplina il conflitto tra criteri, stabilendo che la competenza relativa al provvedimento da cui deriva l’interesse a ricorrere attrae quella sugli atti presupposti, salvo che questi siano normativi o generali, per i quali restano fermi gli ordinari criteri di competenza. Poiché la direttiva è stata impugnata con specifiche censure, ha natura di atto generale ed efficacia ultraregionale, ed è direttamente collegata ai provvedimenti individuali applicativi, la trattazione congiunta impone di radicare la controversia dinanzi al TAR Lazio - Roma. Il ricorso può essere riassunto davanti a tale giudice entro trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, ai sensi dell’art. 15 c.p.a. La decisione sulle spese della fase è stata rimessa al TAR Lazio.

Norme richiamate

  • art. 33 l. 104/1992

    Costituisce il fondamento dell’istanza di trasferimento presentata dal militare per prestare assistenza alla madre con grave invalidità; nel merito della spettanza del trasferimento la decisione non si pronuncia.

  • art. 13, comma 2, c.p.a.

    Per le controversie concernenti pubblici dipendenti stabilisce quale criterio inderogabile di competenza territoriale la sede di servizio.

  • art. 13, comma 3, c.p.a.

    Attribuisce inderogabilmente al TAR Lazio - Roma la competenza per gli atti ad efficacia generale.

  • art. 13, comma 4-bis, c.p.a.

    La competenza territoriale relativa al provvedimento da cui deriva l'interesse a ricorrere attrae a sé anche quella relativa agli atti presupposti dallo stesso provvedimento tranne che si tratti di atti normativi o generali, per la cui impugnazione restano fermi gli ordinari criteri di attribuzione della competenza

    In presenza di un atto generale impugnato insieme al provvedimento individuale direttamente applicativo, prevalgono gli ordinari criteri di competenza relativi all’atto generale; nel caso concreto, la competenza spetta al TAR Lazio - Roma.

  • art. 15 c.p.a.

    Consente la riassunzione della causa davanti al giudice dichiarato competente entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento.

Massime di principio

  • Quando un atto generale avente efficacia ultraregionale è impugnato con specifiche censure insieme ai provvedimenti individuali che ne costituiscono diretta applicazione, la relazione di condizionamento genetico tra gli atti impone la trattazione congiunta della controversia; la competenza territoriale spetta al TAR Lazio - Roma, competente per gli atti generali, anche se il ricorrente è un pubblico dipendente con sede di servizio in altra regione.
  • L’art. 13, comma 4-bis, c.p.a. attribuisce effetto attrattivo alla competenza relativa al provvedimento da cui deriva l’interesse a ricorrere per gli atti presupposti, ma esclude da tale attrazione gli atti normativi e generali, per i quali restano applicabili gli ordinari criteri di competenza.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaStato giuridico e avanzamento
RamiProcesso amministrativoForze armate e forze di polizia
IstitutiRiparto di giurisdizione

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