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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 06521/2026 del 17/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Procuratore generale impugnava la sentenza di assoluzione del Tribunale di Catanzaro (6/6/2025) per il reato di accesso abusivo a sistema informatico (art. 615-ter c.p.), deducendo vizio di motivazione (la motivazione sarebbe riferita a fatti estranei rispetto alla contestazione, es. menzione di importo del contributo unificato e di "valore della merce nel borsone") e violazione di legge in relazione all'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità ex art. 131-bis c.p., con particolare riguardo alla presunta abitualità del comportamento (più accessi in 25 giorni).

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse. Dopo la proposizione del ricorso è infatti intervenuta l'estinzione del reato per prescrizione: il reato di accesso abusivo (art. 615-ter c.p.), punito con reclusione fino a tre anni, prescrive in sei anni (con eventuale aumento di un quarto in caso di interruzione e computo di periodi di sospensione). L'ultima condotta contestata risale al 10/02/2018; tenuto conto delle vicende interruttive e dell'unico periodo di sospensione computabile (60 giorni per rinvio dell'udienza), il giudice ha ritenuto maturata la prescrizione per l'ultima condotta in data 9/10/2025 e anteriormente per le precedenti. Dato che la prescrizione è intervenuta prima della decisione, il Procuratore generale non poteva conseguire alcun risultato concreto favorevole con l'impugnazione: mancava pertanto l'interesse attuale, concreto e immediato sia al momento della proposizione che al momento della decisione, con conseguente dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Il merito delle doglianze (vizio di motivazione e fondatezza della rilevata tenuità) non è stato esaminato.

Norme richiamate

  • art. 615-ter cod. pen.

    Descrive il reato di accesso abusivo a un sistema informatico; nella sentenza è riferito che la pena edittale è la reclusione fino a tre anni, da cui deriva un termine di prescrizione di sei anni (con possibili aumenti per interruzioni e computo di sospensioni)

  • art. 131-bis cod. pen.

    Norma sulla causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte osserva che una sentenza di assoluzione per tenuità accerta comunque la sussistenza del fatto e la riconducibilità all'imputato, ma la questione relativa all'applicabilità della norma (es. non abitualità) non è stata esaminata per sopravvenuta prescrizione

  • art. 550, commi 1 e 2 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione all'inappellabilità di talune pronunce di proscioglimento: il Procuratore generale aveva comunque impugnato la decisione nonostante questioni di inappellabilità fossero rilevanti ai fini della valutazione dell'interesse

  • art. 159, comma secondo, legge n. 103 del 2017

    Norma sulle sospensioni dei termini processuali; la Corte ha ritenuto che alcune forme di sospensione previste da questa disposizione non sono rilevanti nella fattispecie in presenza di una pronuncia assolutoria

Massime di principio

  • Se, dopo la proposizione di un ricorso, interviene l'estinzione del reato (es. prescrizione), il pubblico ministero può perdere l'interesse ad impugnare e il ricorso può essere dichiarato inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse.
  • L'interesse ad impugnare deve essere concreto, attuale e sussistere sia al momento della proposizione dell'impugnazione sia al momento della decisione; un interesse meramente teorico o volto solo alla correttezza giuridica non è sufficiente.
  • Una sentenza di assoluzione ex art. 131-bis c.p. (particolare tenuità) accerta comunque la sussistenza del fatto e l'addebito all'imputato; ciò può influire sulla valutazione dell'interesse dell'accusa rispetto a una mera declaratoria di prescrizione, ma non impedisce che la prescrizione estingua il reato e renda inammissibile l'impugnazione.
  • Nel calcolo della prescrizione si deve considerare la pena edittale per determinare il termine base (es. reclusione fino a 3 anni -> prescrizione 6 anni), gli eventuali effetti di interruzione (aumento di un quarto) e i periodi di sospensione computabili; la presenza di tale maturazione impedisce un risultato pratico favorevole per l'appellante.
  • Quando il pubblico ministero censura vizi di motivazione o applicazione della norma penale, per mantenere l'interesse deve essere possibile ottenere nel nuovo giudizio un risultato concretamente più favorevole (es. riforma in senso punitivo); in assenza di tale possibilità l'impugnazione è inammissibile.

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