Cassazione Penale, Sentenza n. 06521/2026 del 17/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore generale impugnava la sentenza di assoluzione del Tribunale di Catanzaro (6/6/2025) per il reato di accesso abusivo a sistema informatico (art. 615-ter c.p.), deducendo vizio di motivazione (la motivazione sarebbe riferita a fatti estranei rispetto alla contestazione, es. menzione di importo del contributo unificato e di "valore della merce nel borsone") e violazione di legge in relazione all'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità ex art. 131-bis c.p., con particolare riguardo alla presunta abitualità del comportamento (più accessi in 25 giorni).
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse. Dopo la proposizione del ricorso è infatti intervenuta l'estinzione del reato per prescrizione: il reato di accesso abusivo (art. 615-ter c.p.), punito con reclusione fino a tre anni, prescrive in sei anni (con eventuale aumento di un quarto in caso di interruzione e computo di periodi di sospensione). L'ultima condotta contestata risale al 10/02/2018; tenuto conto delle vicende interruttive e dell'unico periodo di sospensione computabile (60 giorni per rinvio dell'udienza), il giudice ha ritenuto maturata la prescrizione per l'ultima condotta in data 9/10/2025 e anteriormente per le precedenti. Dato che la prescrizione è intervenuta prima della decisione, il Procuratore generale non poteva conseguire alcun risultato concreto favorevole con l'impugnazione: mancava pertanto l'interesse attuale, concreto e immediato sia al momento della proposizione che al momento della decisione, con conseguente dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Il merito delle doglianze (vizio di motivazione e fondatezza della rilevata tenuità) non è stato esaminato.
Norme richiamate
art. 615-ter cod. pen.
Descrive il reato di accesso abusivo a un sistema informatico; nella sentenza è riferito che la pena edittale è la reclusione fino a tre anni, da cui deriva un termine di prescrizione di sei anni (con possibili aumenti per interruzioni e computo di sospensioni)
art. 131-bis cod. pen.
Norma sulla causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte osserva che una sentenza di assoluzione per tenuità accerta comunque la sussistenza del fatto e la riconducibilità all'imputato, ma la questione relativa all'applicabilità della norma (es. non abitualità) non è stata esaminata per sopravvenuta prescrizione
art. 550, commi 1 e 2 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione all'inappellabilità di talune pronunce di proscioglimento: il Procuratore generale aveva comunque impugnato la decisione nonostante questioni di inappellabilità fossero rilevanti ai fini della valutazione dell'interesse
art. 159, comma secondo, legge n. 103 del 2017
Norma sulle sospensioni dei termini processuali; la Corte ha ritenuto che alcune forme di sospensione previste da questa disposizione non sono rilevanti nella fattispecie in presenza di una pronuncia assolutoria
Massime di principio
- Se, dopo la proposizione di un ricorso, interviene l'estinzione del reato (es. prescrizione), il pubblico ministero può perdere l'interesse ad impugnare e il ricorso può essere dichiarato inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse.
- L'interesse ad impugnare deve essere concreto, attuale e sussistere sia al momento della proposizione dell'impugnazione sia al momento della decisione; un interesse meramente teorico o volto solo alla correttezza giuridica non è sufficiente.
- Una sentenza di assoluzione ex art. 131-bis c.p. (particolare tenuità) accerta comunque la sussistenza del fatto e l'addebito all'imputato; ciò può influire sulla valutazione dell'interesse dell'accusa rispetto a una mera declaratoria di prescrizione, ma non impedisce che la prescrizione estingua il reato e renda inammissibile l'impugnazione.
- Nel calcolo della prescrizione si deve considerare la pena edittale per determinare il termine base (es. reclusione fino a 3 anni -> prescrizione 6 anni), gli eventuali effetti di interruzione (aumento di un quarto) e i periodi di sospensione computabili; la presenza di tale maturazione impedisce un risultato pratico favorevole per l'appellante.
- Quando il pubblico ministero censura vizi di motivazione o applicazione della norma penale, per mantenere l'interesse deve essere possibile ottenere nel nuovo giudizio un risultato concretamente più favorevole (es. riforma in senso punitivo); in assenza di tale possibilità l'impugnazione è inammissibile.
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