Sentenza n. 993/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento del provvedimento di revoca nulla osta per lavoro subordinato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di revoca del nulla osta al lavoro subordinato rilasciato nell'ambito del decreto flussi
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la revoca del nulla osta al lavoro subordinato, deducendo difetto di motivazione e di istruttoria, violazione della disciplina di settore e delle circolari ministeriali, eccesso di potere, violazione dei principi di buona fede, favor lavoratoris, proporzionalità e ragionevolezza, mancata traduzione del provvedimento in una lingua conosciuta, nonché violazione dell'art. 5, comma 5, del d.lgs. 286/1998. Ha evidenziato che la revoca era intervenuta dopo un lungo periodo dall'ingresso in Italia sulla base del nulla osta e dopo l'assunzione da parte della datrice di lavoro, perfezionata prima della revoca. Secondo il ricorrente, le eventuali omissioni documentali erano imputabili esclusivamente al datore di lavoro e non potevano pregiudicare il lavoratore straniero in buona fede; l'amministrazione avrebbe dovuto valutare il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione ai sensi dell'art. 22 del d.lgs. 286/1998 e delle circolari ministeriali. L'amministrazione si è costituita chiedendo il rigetto del ricorso.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato la revoca del nulla osta. Ha ritenuto rilevanti il lungo tempo trascorso dal rilascio del nulla osta e dall'ingresso del lavoratore in Italia, l'assenza di elementi indicativi della sua mala fede, l'avvenuta assunzione e la prova dell'effettivo rapporto di lavoro mediante le buste paga depositate. Tali elementi dimostrano l'inserimento del cittadino straniero nella vita economica e sociale e integrano una particolare condizione soggettiva meritevole di tutela. In applicazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, le mancanze imputabili al datore di lavoro non possono essere addebitate al lavoratore straniero in buona fede. L'amministrazione, anziché procedere alla revoca, avrebbe dovuto valutare la possibilità di rilasciare un titolo di soggiorno, anche secondo quanto previsto dalle circolari ministeriali. Le spese sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998
La disposizione è richiamata quale parametro di legittimità della revoca del nulla osta e della posizione di soggiorno del lavoratore straniero.
art. 22 d.lgs. 286/1998
Il giudice richiama la possibilità di valutare il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione in favore del lavoratore straniero, in presenza delle peculiari circostanze della vicenda.
Massime di principio
- Quando il nulla osta al lavoro subordinato viene revocato dopo un lungo periodo dall'ingresso del lavoratore straniero in Italia e dopo la sua effettiva assunzione, l'amministrazione deve considerare la posizione soggettiva del lavoratore in buona fede e non può automaticamente imputargli le omissioni o irregolarità documentali riferibili al datore di lavoro.
- La revoca del nulla osta al lavoro subordinato deve rispettare i principi di proporzionalità e ragionevolezza, soprattutto quando il lavoratore straniero abbia dimostrato un effettivo inserimento economico e sociale mediante l'instaurazione e lo svolgimento del rapporto di lavoro.
- In presenza di buona fede del lavoratore, assenza di elementi di mala fede, lungo tempo trascorso dall'ingresso e avvenuta assunzione, l'amministrazione deve valutare, prima di revocare il nulla osta, la possibilità di rilasciare un titolo di soggiorno, incluso il permesso per attesa occupazione ove ne ricorrano i presupposti, secondo la disciplina applicabile e le circolari ministeriali.
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