Cassazione Civile, Ordinanza n. 03190/2023 del 02/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (condominio)
La controversia
Una società fiduciaria, evocata come debitrice in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo per contributi condominiali, contestava la sentenza d'appello che aveva confermato la sua legittimazione passiva e la condanna al pagamento delle spese. La società sosteneva che vi fosse una distinzione ontologica tra la sua attività di società fiduciaria e il ruolo di trustee di un trust liquidatorio, deducendo che il vero debitore sarebbe stato il trust (o comunque la società nella veste di trustee), non la società fiduciaria in sé. Con il primo motivo lamentava la violazione della L. n. 1966/1939, per l'erroneo mancato rilievo della differenza tra amministrazione fiduciaria di beni altrui e attività di trustee, e per l'errata individuazione del debitore ingiunto. Con il secondo motivo deduceva la violazione della normativa sulle società fiduciarie e dei principi elaborati dalle Sezioni Unite, sostenendo il difetto di legittimazione passiva della società fiduciaria nell'azione proposta per il debito connesso all'immobile conferito nel trust e richiamando anche profili esecutivi. Con il terzo motivo contestava il mancato riconoscimento degli effetti del codice fiscale e della pretesa autonoma entificazione fiscale del trust ai fini dell'identificazione del soggetto obbligato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati congiuntamente tutti i motivi, affermando che, in caso di conferimento di un'unità immobiliare in un trust traslativo, il trustee diviene titolare della proprietà del bene e, come tale, è l'unico soggetto direttamente obbligato verso il condominio per le spese condominiali pro quota. Ha inoltre precisato che il trust non ha autonoma soggettività distinta, che la disciplina delle società fiduciarie è diversa e non pertinente, e che non rilevano né la questione del codice fiscale né i profili di pignorabilità dei beni, attinenti alla fase esecutiva e non al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. La ricorrente è stata condannata alle spese di cassazione e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
artt. 1118 c.c. e 1123 c.c.
Fondano, insieme all'art. 63 disp. att. c.c., il diritto del condominio di riscuotere i contributi per la manutenzione e i servizi comuni direttamente dai condomini proprietari delle unità immobiliari.
art. 63, comma 1, disp. att. c.c.
Attribuisce all'amministratore la legittimazione a riscuotere i contributi condominiali direttamente dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.
art. 2 della Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985 sui trusts
Richiamato per affermare che nel trust i beni sono amministrati dal trustee, che ne è intestatario e titolare dei poteri/doveri di gestione, senza che il trust assuma autonoma soggettività giuridica distinta.
L. 16 ottobre 1989, n. 364
Legge di ratifica della Convenzione dell'Aja sui trusts, richiamata per la disciplina del trust traslativo.
L. 23 novembre 1939, n. 1966
È indicata come disciplina distinta e non applicabile al trust, riguardando invece la mera amministrazione fiduciaria di beni per conto di terzi mediante mandato.
art. 1, L. 23 novembre 1939, n. 1966
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la differenza tra attività fiduciaria e trustee; la Corte ne esclude la pertinenza al caso concreto.
art. 1, comma 5, r.d. 239/1942
Richiamato dalla ricorrente a sostegno delle proprie deduzioni sulla disciplina delle società fiduciarie; non ritenuto decisivo dalla Corte.
artt. 182, 492 e 492-bis c.p.c.
Richiamati dalla ricorrente in relazione agli effetti dell'azione esecutiva; la Corte afferma che i relativi profili sono estranei al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
art. 3, commi 1 e 2, d.P.R. 705/1973
Richiamato dalla ricorrente in tema di codice fiscale e identificazione del soggetto; la Corte ne esclude la rilevanza ai fini dell'obbligazione condominiale.
artt. 73 d.P.R. 917/1986 e 13 e 20 d.P.R. 600/1973
Richiamati per sostenere l'autonoma soggettività fiscale del trust; la Corte afferma che la questione tributaria è distinta da quella relativa al soggetto obbligato verso il condominio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Consente il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione, ove dovuto.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Richiamato per escludere il sindacato di legittimità su ulteriori accertamenti di fatto non censurati nei limiti del vizio motivazionale.
artt. 375, comma 2, e 380-bis.1 c.p.c.
Norme processuali che regolano la trattazione in camera di consiglio del ricorso.
Massime di principio
- In materia condominiale, il credito per contributi e spese comuni può essere azionato direttamente nei confronti del titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, essendo esclusa l'azione verso meri titolari di diritti personali di godimento.
- Quando un immobile è conferito in un trust traslativo, il trustee è il soggetto che acquista la titolarità del bene ed è quindi il solo legittimato passivo nei rapporti esterni con il condominio per le obbligazioni condominiali relative a quell'immobile.
- Nel trust, il trust stesso non costituisce un soggetto giuridico autonomo distinto dai centri di imputazione della vicenda; i rapporti con i terzi fanno capo al trustee quale titolare del diritto e dei poteri dispositivi, non quale rappresentante del trust.
- La disciplina delle società fiduciarie ex L. n. 1966/1939 è diversa da quella del trust: la prima riguarda l'amministrazione di beni per conto di terzi con permanenza della proprietà effettiva in capo ai mandanti, mentre nel trust traslativo la proprietà è intestata al trustee.
- Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo per spese condominiali non rilevano, ai fini della legittimazione passiva e della debenza del credito, questioni attinenti alla pignorabilità dei beni o alla loro soggettività fiscale, perché appartengono alla diversa fase esecutiva o tributaria.
- Il principio dell'apparenza del diritto non opera nei rapporti tra condominio e singoli partecipanti quando occorre individuare il vero proprietario dell'unità immobiliare, perché il condominio deve rivolgersi al titolare reale del diritto e non a chi solo appaia tale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 2 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 03117/2023 del 02/02/2023
- ordinanza_civile · 2 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 03123/2023 del 02/02/2023
- ordinanza_civile · 2 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 03141/2023 del 02/02/2023
- ordinanza_civile · 2 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 03142/2023 del 02/02/2023
- ordinanza_civile · 2 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 03143/2023 del 02/02/2023
- ordinanza_civile · 2 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 03145/2023 del 02/02/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →