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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/400

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/400 della Commissione del 16 febbraio 2023 che approva la modifica di una menzione tradizionale a norma dell’articolo 115, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio [«Vin de paille»]

Normativa europea32023R0400

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento approva la modifica della menzione tradizionale "Vin de paille" nel settore vitivinicolo, seguendo la procedura prevista dal regolamento (UE) n. 1308/2013 e dalla normativa di attuazione. La Commissione ha esaminato la domanda presentata dalla Francia e, non essendo pervenute opposizioni, ha disposto l’approvazione e l’iscrizione nel registro elettronico delle menzioni tradizionali protette. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Approvazione della modifica della menzione tradizionale vitivinicola "Vin de paille" ai sensi della normativa UE sulle menzioni tradizionali.

Ambito di applicazione

Si applica alla menzione tradizionale protetta "Vin de paille" nel settore vitivinicolo, nell’ambito della procedura UE di modifica delle menzioni tradizionali prevista dal regolamento (UE) n. 1308/2013 e dai regolamenti delegato (UE) 2019/33 ed esecuzione (UE) 2019/34. Riguarda la modifica trasmessa dalla Francia e la sua iscrizione nel registro elettronico delle menzioni tradizionali protette. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Approvazione della modifica della menzione tradizionale "Vin de paille"

Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/400 della Commissione approva la modifica della menzione tradizionale vitivinicola "Vin de paille". L’intervento si colloca nel quadro della disciplina UE sulle denominazioni, indicazioni geografiche e menzioni tradizionali nel settore del vino, con riferimento alla procedura di esame, pubblicazione e approvazione prevista dalla normativa di settore.

Contesto normativo e procedura seguita

La Commissione richiama il regolamento (UE) n. 1308/2013, in particolare l’articolo 115, paragrafo 2, quale base giuridica dell’atto. La domanda di modifica, trasmessa dalla Francia, è stata esaminata ai sensi degli articoli 28, paragrafi 2 e 3, e 34 del regolamento delegato (UE) 2019/33, quindi pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Nel periodo di opposizione non è pervenuta alcuna dichiarazione ai sensi dell’articolo 22 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/34.

Effetti dell’approvazione

Poiché non sono state presentate opposizioni e ricorrono le condizioni previste dalla normativa attuativa, la Commissione approva la modifica della menzione tradizionale "Vin de paille". Il considerando richiama inoltre l’articolo 31, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33, che impone l’iscrizione della modifica nel registro elettronico delle menzioni tradizionali protette di cui all’articolo 25 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/34.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come di regola per i regolamenti UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Approvazione della modifica della menzione tradizionale

L’articolo 1 approva la modifica della menzione tradizionale "Vin de paille" pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Base procedurale e assenza di opposizioni

La Commissione richiama l’articolo 115, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013, gli articoli 28, paragrafi 2 e 3, e 34 del regolamento delegato (UE) 2019/33, nonché l’articolo 22 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/34. La domanda trasmessa dalla Francia è stata esaminata e pubblicata, e non è pervenuta alcuna dichiarazione di opposizione.

Iscrizione nel registro elettronico

In base all’articolo 31, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33, la modifica deve essere iscritta nel registro elettronico delle menzioni tradizionali protette di cui all’articolo 25 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/34.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturasettore vitivinicoloindicazioni di qualitàmercati agricolimarchi e menzioni tradizionali

Testo integrale

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