Regolamento (UE) 2023/341
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/341 della Commissione del 15 febbraio 2023 relativo al rinnovo dell’autorizzazione della vitamina E come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 26/2011 (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento rinnova l'autorizzazione della vitamina E come additivo per mangimi per tutte le specie animali, sulla base della valutazione EFSA che conferma la sicurezza alle condizioni d'uso autorizzate. Conferma condizioni specifiche di impiego, obblighi di informazione ed etichettatura, nonché misure di protezione per gli utilizzatori. Abroga il precedente regolamento (UE) n. 26/2011 e prevede periodi transitori per l'immissione sul mercato e l'uso di scorte prodotte ed ეტichettate prima delle nuove date di applicazione.
Rinnovo dell'autorizzazione della vitamina E come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali, con abrogazione del precedente regolamento di autorizzazione.
Ambito di applicazione
Si applica agli additivi per mangimi e ai relativi preparati contenenti vitamina E destinati a tutte le specie animali, nell'ambito della categoria degli additivi nutrizionali e del gruppo funzionale "vitamine, pro-vitamine e sostanze ad effetto analogo chimicamente ben definite". Riguarda anche premiscele, mangimi composti e materie prime per mangimi contenenti tali sostanze, con distinzioni transitorie tra animali da produzione alimentare e animali non da produzione alimentare. Si applica negli Stati membri ed è direttamente applicabile; il testo è inoltre rilevante ai fini SEE.
Rinnovo dell'autorizzazione della vitamina E come additivo per mangimi
Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/341 rinnova l'autorizzazione della vitamina E come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali. L'intervento si fonda sul regolamento (CE) n. 1831/2003 e sulle valutazioni dell'EFSA, che hanno confermato la sicurezza della sostanza per animali, consumatori e ambiente alle condizioni d'uso già autorizzate, pur evidenziando l'assenza di conclusioni definitive sul potenziale di sensibilizzazione cutanea per carenza di informazioni.
Contesto e ratio dell'intervento
La Commissione richiama il fatto che la vitamina E era già autorizzata per 10 anni dal regolamento (UE) n. 26/2011. A seguito delle domande di rinnovo presentate ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1831/2003 e dei pareri scientifici dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare del 17 marzo 2021 e del 10 novembre 2021, è stata ritenuta soddisfatta la condizione di autorizzazione di cui all'articolo 5 del medesimo regolamento. La Commissione ritiene inoltre opportuno adottare misure di protezione per gli utilizzatori, in linea con la normativa dell'Unione in materia di sicurezza dei lavoratori.
Ambito di applicazione
Il regolamento riguarda additivi per mangimi, premiscele, mangimi composti e materie prime per mangimi contenenti vitamina E, destinati a tutte le specie animali. L'allegato distingue tra le forme autorizzate di tutto-rac-alfa-tocoferile acetato e di RRR-alfa-tocoferile acetato, e fissa condizioni comuni di impiego, etichettatura e controllo. Il testo è applicabile in tutti gli Stati membri ed è rilevante ai fini SEE.
Forme autorizzate e condizioni tecniche
L'allegato conferma tre voci autorizzate nella categoria degli additivi nutrizionali e nel gruppo funzionale delle vitamine:
- 3a700: vitamina E o tutto-rac-alfa-tocoferile acetato, in forma liquida;
- 3a700i: vitamina E o tutto-rac-alfa-tocoferile acetato, in preparato solido contenente almeno il 50%;
- 3a700ii: vitamina E o RRR-alfa-tocoferile acetato, in preparato solido contenente almeno il 25%.
Per ciascuna voce l'allegato riporta formula chimica, numero CAS, purezza minima e modalità di produzione. La fine del periodo di autorizzazione è fissata all'8 marzo 2033.
Obblighi di utilizzo, sicurezza ed etichettatura
Le istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele devono indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. L'additivo può essere usato anche nell'acqua di abbeveraggio. Se il contenuto di vitamina E è dichiarato in etichetta, si applicano equivalenze specifiche tra massa e unità internazionali:
- 1 mg di tutto-rac-alfa-tocoferile acetato = 1 UI;
- 1 mg di RRR-alfa-tocoferile acetato = 1,36 UI.
Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative idonee a prevenire i rischi per gli utilizzatori. Se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo, l'uso dell'additivo e delle premiscele deve avvenire con dispositivi di protezione individuale, compresi mezzi di protezione della pelle.
Controllo analitico
Per la determinazione della vitamina E negli additivi per mangimi sono richiamati metodi della Farmacopea europea: per la forma oleosa Ph. Eur. 07/2011:0439, per la forma in polvere Ph. Eur. 01/2011:0691. Per la determinazione del livello autorizzato nei mangimi composti si applica il regolamento (CE) n. 152/2009.
Abrogazione del precedente regolamento e regime transitorio
Il regolamento (UE) n. 26/2011 è abrogato. Tuttavia, per evitare effetti immediati sulle filiere, sono previste disposizioni transitorie:
- sostanza, preparati e premiscele prodotti ed etichettati prima dell'8 settembre 2023 possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento scorte;
- mangimi composti e materie prime per mangimi destinati ad animali da produzione alimentare, se prodotti ed etichettati prima dell'8 marzo 2024 secondo la disciplina previgente, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento scorte;
- mangimi composti e materie prime per mangimi destinati ad animali non da produzione alimentare, se prodotti ed etichettati prima dell'8 marzo 2025 secondo la disciplina previgente, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento scorte.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Rinnovo dell'autorizzazione
L'autorizzazione della vitamina E e dei preparati indicati nell'allegato è rinnovata per la categoria "additivi nutrizionali" e per il gruppo funzionale "vitamine, pro-vitamine e sostanze ad effetto analogo chimicamente ben definite", alle condizioni stabilite nell'allegato.
Abrogazione del precedente regime
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 26/2011 è abrogato a seguito del rinnovo dell'autorizzazione per le forme indicate di vitamina E.
Disposizioni transitorie
La sostanza e i preparati, nonché le premiscele che li contengono, prodotti ed etichettati prima dell'8 settembre 2023 conformemente alle norme previgenti, possono essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento scorte. Per i mangimi composti e le materie prime per mangimi destinati ad animali da produzione alimentare, il periodo transitorio riguarda i prodotti fabbricati ed etichettati prima dell'8 marzo 2024; per quelli destinati ad animali non da produzione alimentare, prima dell'8 marzo 2025, sempre fino a esaurimento scorte.
Condizioni di impiego e obblighi per gli operatori
L'allegato impone di indicare nelle istruzioni per l'uso le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. L'additivo può essere utilizzato anche nell'acqua di abbeveraggio. Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per evitare i rischi per gli utilizzatori; se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo, devono essere utilizzati dispositivi di protezione individuale, inclusi mezzi di protezione della pelle.
Etichettatura e equivalenze di contenuto
Se il contenuto di vitamina E è indicato in ეტichetta, l'allegato prevede equivalenze tra quantità e unità internazionali: per il tutto-rac-alfa-tocoferile acetato, 1 mg = 1 UI; per il RRR-alfa-tocoferile acetato, 1 mg = 1,36 UI.
Identificazione delle forme autorizzate
Sono autorizzate tre voci in allegato: 3a700 vitamina E o tutto-rac-alfa-tocoferile acetato in forma liquida; 3a700i vitamina E o tutto-rac-alfa-tocoferile acetato in preparato solido contenente almeno il 50%; 3a700ii vitamina E o RRR-alfa-tocoferile acetato in preparato solido contenente almeno il 25%. L'allegato riporta formule chimiche, numeri CAS, requisiti di purezza e origine di fabbricazione.
Durata dell'autorizzazione e metodi di analisi
La fine del periodo di autorizzazione è fissata all'8 marzo 2033 per le forme elencate. Per il controllo analitico sono richiamati metodi della Farmacopea europea e il regolamento (CE) n. 152/2009 per la determinazione del livello nei mangimi composti.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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