Regolamento (UE) 2023/377
Regolamento (UE) 2023/377 della Commissione, del 15 febbraio 2023, che modifica gli allegati II, III, IV e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di benzalconio cloruro (BAC), clorprofam, cloruro di didecildimetilammonio (DDAC), flutriafol, metazaclor, nicotina, profenofos, quizalofop-P, silicato di sodio e alluminio, tiabendazolo e triadimenol in o su determinati prodotti (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna i limiti massimi di residui previsti dal regolamento (CE) n. 396/2005 per varie sostanze attive, alla luce di dati di monitoraggio, pareri EFSA, tolleranze all’importazione e riesami ex articolo 12. In diversi casi gli LMR sono ridotti o riportati al limite di determinazione; in altri sono confermati o aumentati, ad esempio per talune importazioni e per alcuni prodotti specifici. Vengono inoltre soppressi gli LMR dell’allegato IV per il silicato di sodio e alluminio e inseriti nell’allegato V LMR al livello del limite di determinazione.
Modifica dei limiti massimi di residui (LMR) di specifici antiparassitari in o su determinati prodotti alimentari e mangimi, mediante aggiornamento degli allegati II, III, IV e V del regolamento (CE) n. 396/2005.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori del settore alimentare e mangimistico, agli Stati membri e ai prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale contemplati dagli allegati del regolamento (CE) n. 396/2005. Incide sui residui di benzalconio cloruro (BAC), clorprofam, cloruro di didecildimetilammonio (DDAC), flutriafol, metazaclor, nicotina, profenofos, quizalofop-P, silicato di sodio e alluminio, tiabendazolo e triadimenol in o su determinati prodotti; prevede regole transitorie per i prodotti fabbricati o importati prima del 14 settembre 2023, con una deroga per la nicotina in rosa canina e tè. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e si applica dal 14 settembre 2023, pur entrando in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.
Modifica dei limiti massimi di residui di specifici antiparassitari
Il regolamento aggiorna il quadro dei limiti massimi di residui (LMR) del regolamento (CE) n. 396/2005 per una pluralità di sostanze attive, tenendo conto di dati di monitoraggio, riesami ex articolo 12, domande di tolleranza all’importazione e pareri motivati dell’EFSA. L’intervento risponde alla necessità di allineare i valori alla sicurezza dei consumatori e alla disponibilità di dati scientifici aggiornati, anche in funzione della circolazione dei prodotti nel mercato interno e delle importazioni.
Base giuridica e contesto regolatorio
La Commissione richiama l’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), e l’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005. Il testo evidenzia che, in molti casi, i precedenti LMR erano stati fissati in via provvisoria o temporanea in attesa di ulteriori monitoraggi; in altri casi, la sostanza attiva non è più approvata nell’Unione, oppure l’uso come biocida o la mancanza di una completa base tossicologica impongono un abbassamento al limite di determinazione.
Flutriafol: tolleranza all’importazione e conferma di alcuni LMR
Per il flutriafol il regolamento tiene conto di una domanda di tolleranza all’importazione relativa alle cucurbitacee con buccia non commestibile coltivate negli Stati Uniti. L’EFSA ha ritenuto che la modifica degli LMR fosse accettabile per la sicurezza dei consumatori, sulla base della valutazione di 27 gruppi di consumatori europei e delle più recenti informazioni tossicologiche. Per le cucurbitacee con buccia non commestibile l’LMR è quindi fissato al livello indicato dall’Autorità; per le barbabietole, invece, l’LMR resta sostanzialmente confermato. Vengono inoltre soppresse le note di allegato che segnalavano la necessità di ulteriori dati.
Metazaclor: riduzione mirata di alcuni LMR
Il metazaclor è oggetto di un riassetto più selettivo. Il regolamento conferma gli LMR per i cavoli cappucci e i cavoli rapa; riduce gli LMR per i cavoli a infiorescenza e per i cavoli ricci; porta i ravanelli al limite di determinazione; riduce il valore per il fegato di suino a 0,15 mg/kg. Il testo sottolinea che le modifiche sono supportate da dati di residui e da un aggiornamento del calcolo dell’assunzione dietetica degli animali da allevamento.
Clorprofam: revisione del valore temporaneo nelle patate
Per il clorprofam il regolamento interviene esclusivamente sulle patate. Il precedente LMR temporaneo, introdotto per far fronte alla contaminazione dovuta allo stoccaggio in locali in cui la sostanza era stata utilizzata, viene abbassato a 0,35 mg/kg. Rimane l’impianto di monitoraggio annuale: la Commissione riesaminerà il valore sulla base dei dati da presentare entro il 31 dicembre 2022 e poi entro ogni 31 dicembre successivo, unitamente a una relazione sullo stato delle procedure di pulizia sviluppate dal settore.
Nicotina: nuovi valori per rosa canina, tè, funghi e spezie
Il regolamento sostituisce il precedente regime provvisorio della nicotina con una disciplina più articolata. Poiché non è stata dimostrata in modo sufficiente la presenza naturale della sostanza né chiarito il suo meccanismo di formazione, gli LMR vengono fissati su base prudenziale e in funzione dei dati di monitoraggio: 0,2 mg/kg per rosa canina, 0,1 mg/kg per erbe aromatiche e fiori commestibili, 0,02 mg/kg per funghi selvatici freschi, 0,5 mg/kg per tè, 0,3 mg/kg per infusioni di erbe, 0,02 mg/kg per spezie da semi e da frutta, 0,07 mg/kg per le altre spezie. Per i prodotti non espressamente disciplinati si applica il limite di determinazione.
Per i tè è previsto un regime temporaneo particolare: l’LMR fissato dal regolamento è valido per tre anni dalla pubblicazione, dopodiché diventa 0,4 mg/kg, salvo ulteriori modifiche fondate su informazioni da trasmettere entro il 30 giugno 2025. Per rosa canina, erbe aromatiche e fiori commestibili, infusioni di erbe, spezie e funghi selvatici freschi è previsto un riesame sulla base di dati di monitoraggio da presentare entro sette anni dalla pubblicazione, con termini specifici anche per i funghi selvatici essiccati ai fini dell’allineamento delle revisioni.
Profenofos: valore specifico per erbe aromatiche e fiori commestibili
Per il profenofos il regolamento conferma che residui sono ancora riscontrabili in alcuni prodotti, ma in diminuzione. L’LMR per le erbe aromatiche e i fiori commestibili è fissato a 0,03 mg/kg. Il testo prevede ulteriori monitoraggi e una futura revisione, con richieste di informazioni entro il 25 luglio 2029 per i petali di rosa e entro il 22 febbraio 2030 per erbe fresche e fiori commestibili, in mancanza delle quali la Commissione terrà conto dell’assenza dei dati.
Quizalofop-P: adeguamento degli LMR e note sui dati mancanti
Per il quizalofop-P il regolamento modifica gli LMR a seguito di una domanda relativa all’uso del quizalofop-P-etile sul carvi. Il testo richiama i pareri EFSA e le lacune informative precedentemente individuate sui metodi di analisi, sulla stabilità e sulle sperimentazioni sui residui, prevedendo che la Commissione ne tenga conto in sede di riesame. Le modifiche sono adottate in funzione della sicurezza dei consumatori e dell’evidenza scientifica disponibile.
Silicato di sodio e alluminio: passaggio dall’allegato IV all’allegato V
La voce relativa al silicato di sodio e alluminio è soppressa dall’allegato IV e inserita nell’allegato V con LMR corrispondenti al limite di determinazione. La Commissione motiva la scelta con la scadenza dell’approvazione della sostanza, il ritiro delle domande di rinnovo, l’assenza di un set completo di dati tossicologici e il fatto che tale sostanza contribuisce all’esposizione alimentare complessiva all’alluminio.
Tiabendazolo e triadimenol: riduzioni e allineamento al limite di determinazione
Per il tiabendazolo sono modificati i limiti sia per prodotti vegetali sia per prodotti di origine animale. In particolare, per vari prodotti animali l’LMR viene portato a 0,01 mg/kg, corrispondente al limite di determinazione, mentre per muscolo, grasso di pollame e uova di volatili i valori vigenti sono abbassati al limite di determinazione. Il regolamento precisa che le modifiche per i prodotti vegetali erano già state attuate dal regolamento (UE) 2021/1807.
Per il triadimenol, poiché le domande di rinnovo sono state ritirate e l’approvazione è scaduta il 31 agosto 2019, gli LMR per cucurbitacee con buccia non commestibile, carciofi e uve vengono abbassati al limite di determinazione quando i CXL non sono adeguatamente supportati o non sono compatibili con le definizioni di residuo dell’Unione. Per gli altri prodotti gli LMR dell’allegato II sono ridotti al limite di determinazione.
Benzalconio cloruro e DDAC: LMR provvisori e riesame futuro
Per il benzalconio cloruro e il DDAC il regolamento conferma la logica degli LMR provvisori derivanti dall’uso biocida e dai dati di monitoraggio. Il DDAC mantiene livelli ridotti nei prodotti vegetali, mentre in alcuni prodotti animali i residui risultano ancora presenti; per entrambe le sostanze è previsto il riesame entro sette anni dalla pubblicazione. Il testo lascia intendere che nuovi dati potranno condurre a ulteriori modifiche.
Regime transitorio, entrata in vigore e applicazione
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento (CE) n. 396/2005 nella versione precedente continua ad applicarsi ai prodotti fabbricati nell’Unione o importati nell’Unione prima del 14 settembre 2023, salvo la nicotina in rosa canina e nei tè. L’articolo 3 prevede l’entrata in vigore al ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e l’applicazione a decorrere dal 14 settembre 2023. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Modifica degli allegati del regolamento (CE) n. 396/2005
L’articolo 1 dispone la modifica degli allegati II, III, IV e V del regolamento (CE) n. 396/2005 secondo l’allegato del regolamento. Le modifiche riguardano in particolare i livelli massimi di residui per flutriafol, metazaclor, profenofos, quizalofop-P, tiabendazolo, triadimenol, benzalconio cloruro, clorprofam, DDAC, nicotina e silicato di sodio e alluminio.
Flutriafol
Sono aggiornati gli LMR sulla base di una domanda di tolleranza all’importazione per cucurbitacee con buccia non commestibile e di dati supplementari presentati nel riesame ex articolo 12. Per le cucurbitacee con buccia non commestibile l’LMR è fissato al livello raccomandato dall’EFSA; per le barbabietole l’LMR è mantenuto; sono soppresse le note a piè di pagina che indicavano la necessità di dati supplementari. Restano confermati altri livelli dell’allegato II coerenti con il parere EFSA.
Metazaclor
Sulla base di dati supplementari e del parere EFSA, alcuni LMR sono confermati, altri ridotti. In particolare, per i cavoli cappucci e i cavoli rapa gli LMR restano ai livelli esistenti; per i cavoli a infiorescenza e i cavoli ricci sono abbassati; per i ravanelli l’LMR è portato al limite di determinazione; per il fegato di suino l’LMR è ridotto a 0,15 mg/kg. Sono soppresse le note a piè di pagina che segnalavano ulteriori dati richiesti.
Clorprofam nelle patate
L’LMR temporaneo per le patate, introdotto dal regolamento (UE) 2021/155 per far fronte alla contaminazione da stoccaggio in locali precedentemente trattati con clorprofam, è ricalibrato: il nuovo valore è fissato a 0,35 mg/kg. Il regolamento ribadisce il riesame sulla base dei dati di monitoraggio da presentare entro il 31 dicembre 2022 e, successivamente, entro il 31 dicembre di ogni anno, insieme a una relazione sullo sviluppo e sull’attuazione delle procedure di pulizia.
Nicotina
Gli LMR provvisori per rosa canina, erbe aromatiche e fiori commestibili, funghi selvatici freschi, tè, infusioni di erbe e spezie sono riformulati alla luce dei dati di monitoraggio e delle valutazioni EFSA. Sono fissati valori specifici: 0,2 mg/kg per rosa canina; 0,1 mg/kg per erbe aromatiche e fiori commestibili; 0,02 mg/kg per funghi selvatici freschi; 0,5 mg/kg per tè; 0,3 mg/kg per infusioni di erbe; 0,02 mg/kg per spezie da semi e da frutta; 0,07 mg/kg per le altre spezie. Per gli altri prodotti si applica il limite di determinazione. Per i tè è previsto un regime temporaneo: LMR valido per tre anni dalla pubblicazione, poi 0,4 mg/kg salvo ulteriori modifiche con informazioni da trasmettere entro il 30 giugno 2025. Sono previste revisioni entro sette anni per alcuni prodotti e una revisione allineata per i funghi selvatici freschi.
Profenofos
Sulla base dei dati di monitoraggio e del parere EFSA, l’LMR per le erbe aromatiche e fiori commestibili è fissato a 0,03 mg/kg. Per alcune altre categorie restano o sono previsti valori specifici nell’allegato III, parte B. Il regolamento prevede una nuova verifica sulla base di dati di monitoraggio da presentare entro sette anni dalla pubblicazione; per alcuni prodotti sono richieste informazioni entro il 25 luglio 2029 o il 22 febbraio 2030, rispettivamente per petali di rosa e erbe fresche/fiori commestibili.
Quizalofop-P
A seguito di una domanda riguardante l’impiego del quizalofop-P-etile sul carvi, gli LMR vigenti vengono modificati in base al parere EFSA. Il regolamento recepisce anche note tecniche sui dati mancanti in precedenti valutazioni e indica, in sostanza, un adeguamento dell’LMR al livello ritenuto accettabile per la sicurezza dei consumatori.
Silicato di sodio e alluminio
La voce è soppressa dall’allegato IV e inserita nell’allegato V con LMR al livello del limite di determinazione per tutti i prodotti. La scelta è motivata dalla scadenza dell’approvazione della sostanza, dal ritiro delle domande di rinnovo, dall’insufficienza dei dati tossicologici e dal contributo all’esposizione complessiva all’alluminio.
Tiabendazolo
Sono modificati diversi LMR per prodotti vegetali e di origine animale. Per alcuni prodotti animali, inclusi prodotti ottenuti da bovini e caprini, latte vaccino e caprino, viene fissato l’LMR al livello del limite di determinazione pari a 0,01 mg/kg; per muscolo, grasso di pollame e uova di volatili gli LMR esistenti vengono abbassati al limite di determinazione; per altri prodotti animali si applica lo stesso criterio. Le modifiche per i prodotti vegetali erano già state attuate dal regolamento (UE) 2021/1807.
Triadimenol
Poiché tutte le domande di rinnovo dell’approvazione sono state ritirate e l’approvazione è scaduta il 31 agosto 2019, gli LMR per cucurbitacee con buccia non commestibile, carciofi e uve vengono portati al limite di determinazione quando i CXL non sono pienamente suffragati o non sono compatibili con le definizioni di residuo dell’Unione. Per tutti gli altri prodotti gli LMR dell’allegato II sono abbassati al limite di determinazione.
Benzalconio cloruro e DDAC
Per BAC e DDAC sono confermati/ridefiniti LMR provvisori basati sui dati di monitoraggio; il regolamento prevede il riesame entro sette anni dalla pubblicazione. Per il DDAC in prodotti vegetali i livelli sono ridotti, mentre permangono residui in alcuni prodotti di origine animale. Il testo richiama l’uso biocida delle sostanze e la necessità di ulteriori valutazioni alla luce di nuovi dati.
Regime transitorio e applicazione differita
L’articolo 2 mantiene applicabile, per i prodotti fabbricati nell’Unione o importati nell’Unione prima del 14 settembre 2023, il regolamento (CE) n. 396/2005 nella versione previgente alle modifiche, salvo per la nicotina nella rosa canina e nei tè. L’articolo 3 prevede l’entrata in vigore al ventesimo giorno dalla pubblicazione e l’applicazione dal 14 settembre 2023.
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