Cassazione Civile, Ordinanza n. 16621/2022 del 23/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La controversia riguarda il compenso spettante a un avvocato per attività difensiva e di assistenza svolta in favore di una società cooperativa, sulla base di più accordi scritti. Le parti avevano stipulato nel 2011 una scrittura privata che fissava un compenso annuo di euro 15.000 per alcuni giudizi civili; successivamente avevano concluso un accordo integrativo nel 2012 che, all'art. 9-bis, prevedeva che in caso di recesso si applicassero le tariffe professionali di cui al D.M. 55/2014. Vi era poi un ulteriore accordo del 13.12.2017 relativo a un giudizio amministrativo, che dopo una declaratoria di difetto di giurisdizione era proseguito davanti al giudice ordinario ed era ancora pendente al momento del recesso. Il Tribunale di Chieti ha rigettato l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla società debitrice e ha liquidato il compenso secondo le tariffe forensi, ritenendo operante la clausola sul recesso. Nel ricorso per cassazione la società ha dedotto, con il primo motivo, violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per asserita arbitraria valutazione delle risultanze istruttorie e per avere il giudice applicato le tariffe anziché il compenso pattuito nel 2011, sostenendo che l'accordo integrativo si riferisse solo alle controversie successive e non a quelle in corso; con il secondo motivo ha dedotto violazione dell'art. 1362 c.c. per erronea interpretazione dell'accordo del 13.12.2017.
La decisione
La Corte ha ritenuto entrambi i motivi manifestamente infondati. Ha affermato che l'interpretazione del contratto è accertamento di fatto riservato al giudice di merito e sindacabile solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica; nel caso concreto la motivazione del Tribunale era plausibile, coerente con il testo contrattuale e non meramente sostitutiva di una diversa lettura delle clausole. Ha inoltre osservato che la censura ex artt. 115 e 116 c.p.c. non era configurata, perché la ricorrente mirava in realtà a ottenere una rivalutazione del materiale istruttorio e una diversa interpretazione degli accordi. Quanto al secondo accordo, il giudice di merito aveva accertato che il giudizio era ancora pendente al momento del recesso e che il compenso pattuito risultava inferiore ai parametri professionali, sicché la doglianza si risolveva in una richiesta di interpretazione alternativa, non consentita in sede di legittimità. Il ricorso è stato quindi rigettato; la ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione e del subprocedimento ex art. 373 c.p.c., oltre all'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 115 c.p.c.
La violazione di questa norma è configurabile solo se il giudice attribuisce alla prova un valore diverso da quello previsto o non segue, senza base normativa diversa, il criterio di valutazione applicabile; non basta contestare il modo in cui ha apprezzato il materiale probatorio.
art. 116 c.p.c.
La censura è ammissibile solo nei limiti del vizio di legittimità effettivamente dedotto; non è consentito trasformare in violazione di legge la semplice critica al prudente apprezzamento delle prove.
art. 1362 c.c.
L'interpretazione del contratto deve muovere dal senso letterale delle parole; la doglianza in cassazione è ammissibile solo se si indicano specificamente i canoni ermeneutici violati e il modo in cui il giudice se ne è discostato.
artt. 1362 c.c. e seguenti
L'interpretazione negoziale è accertamento di fatto riservato al giudice di merito ed è censurabile solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La violazione di legge non può consistere nella mera richiesta di una diversa lettura del contratto o delle prove.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il sindacato sulla motivazione è oggi circoscritto entro limiti rigorosi; non consente di riesaminare liberamente il merito della valutazione probatoria.
art. 380-bis c.p.c.
Il relatore può formulare proposta di decisione in camera di consiglio, anche di inammissibilità.
art. 373 c.p.c.
Le spese del subprocedimento di sospensione possono essere poste a carico della parte soccombente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
Costituisce il parametro per quantificare l'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto dell'impugnazione.
D.M. 55/2014
È richiamato come parametro tariffario applicabile in caso di recesso, secondo l'accordo tra le parti.
Massime di principio
- L'interpretazione di un atto negoziale è un tipico accertamento di fatto riservato al giudice di merito e, in cassazione, è censurabile solo per effettiva violazione dei canoni legali di ermeneutica, non per la mera contrapposizione di una lettura alternativa.
- Chi deduce la violazione delle regole di interpretazione contrattuale deve indicare in modo puntuale quali canoni siano stati violati e in che modo il giudice se ne sia discostato; altrimenti la censura è inammissibile o infondata perché tende solo a proporre una diversa interpretazione del testo.
- Quando una clausola contrattuale è suscettibile di più interpretazioni plausibili, non è consentito in sede di legittimità dolersi del fatto che il giudice di merito abbia scelto una delle interpretazioni possibili, anche se non è quella preferita dalla parte.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non si configura per il semplice dissenso sul peso attribuito alle prove, ma solo quando il giudice attribuisca a una prova un valore difforme da quello legale o dichiari di valutarla secondo prudente apprezzamento in presenza di una regola di prova legale.
- Se le parti hanno pattuito criteri di determinazione del compenso professionale in caso di recesso, il giudice può applicare tale pattuizione secondo il suo significato letterale e sistematico, purché la lettura adottata sia plausibile e non contrasti con il testo contrattuale.
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