Sentenza n. 274/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) n. 1298/2024, resa tra le parti
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreto del Presidente della Regione Siciliana che ha regolato i rapporti patrimoniali e finanziari conseguenti alla delimitazione dei territori comunali
Esito
Favorevole al ricorrente (comune cedente)
La controversia
Il Comune appellante ha chiesto la riforma della sentenza del TAR che aveva respinto il ricorso contro il decreto regionale. Ha dedotto, in primo luogo, l’insufficiente interlocuzione con gli organi comunali; in secondo luogo, l’omessa considerazione delle soluzioni alternative prospettate dal Consiglio comunale e l’assenza di adeguata valutazione regionale dell’operato del commissario ad acta; in terzo luogo, lo squilibrio economico del progetto, ritenuto eccessivamente gravoso per il Comune cedente e contrario ai principi di imparzialità e buon andamento; infine, la violazione dei principi di equità e di bilanciamento degli interessi nella determinazione dei rapporti patrimoniali. In appello il Comune ha censurato anche l’affermazione del TAR secondo cui il giudice non avrebbe potuto sostituire la propria valutazione a quella dell’amministrazione, sostenendo l’applicabilità della giurisdizione estesa al merito nelle controversie relative ai confini degli enti territoriali. Ha inoltre contestato l’attualità della somma di € 499.886,10, stimata al 31 ottobre 2012, chiedendone la rivalutazione e prospettando l’incidenza di un finanziamento regionale ottenuto dal Comune beneficiario.
La decisione
Il CGARS ha accolto l’appello e riformato la sentenza del TAR. Ha ritenuto erronea la qualificazione della controversia come sottoposta al solo sindacato di legittimità: i rapporti patrimoniali e finanziari connessi alla modifica dei confini comunali rientrano nella giurisdizione amministrativa estesa al merito prevista dall’art. 134, comma 1, lett. d), c.p.a., poiché le obbligazioni pecuniarie costituiscono componenti accessorie e inscindibili della ridefinizione territoriale. Il giudice può quindi esercitare un sindacato sostitutivo e modificare direttamente il contenuto del provvedimento. Nel merito, il Collegio ha ritenuto iniqua la subordinazione del pagamento integrale a un futuro ed eventuale finanziamento regionale e, al contempo, non equilibrato imporre al Comune beneficiario l’immediato pagamento dell’intero valore dei terreni, tenuto conto del possibile rischio di dissesto. Ha pertanto modificato il decreto, disponendo che il trasferimento dei terreni al Comune beneficiario sia subordinato al pagamento al Comune cedente del 50% della somma di € 499.886,10, rivalutata secondo l’indice ISTAT F.O.I. dal 31 ottobre 2012 alla data della sentenza e previa deduzione di quanto eventualmente già versato. Se il pagamento non sarà eseguito entro l’anno solare 2026, matureranno anche gli interessi legali sulla somma così determinata fino al soddisfacimento. Fino all’integrale pagamento, l’effetto traslativo non si verificherà. Le censure procedimentali sono state assorbite. Le spese del doppio grado sono state compensate nei rapporti con la Regione e dichiarate irripetibili nei rapporti tra i due Comuni.
Norme richiamate
art. 134, comma 1, lett. d), c.p.a.
Il giudice amministrativo esercita giurisdizione con cognizione estesa al merito nelle controversie aventi ad oggetto: […] le contestazioni sui confini degli enti territoriali.
La giurisdizione estesa al merito comprende anche le controversie sui rapporti patrimoniali e finanziari strettamente connessi alla ridefinizione dei confini comunali, quando tali rapporti costituiscono componenti accessorie e inscindibili della modifica territoriale.
art. 11 l.r. n. 30/2000
Costituisce, insieme all’art. 24 l.r. n. 44/1991, la base dei poteri sostitutivi regionali esercitati mediante la nomina del commissario ad acta.
art. 24 l.r. n. 44/1991
Costituisce, insieme all’art. 11 l.r. n. 30/2000, la base dei poteri sostitutivi regionali esercitati mediante la nomina del commissario ad acta.
art. 98, comma 1, l.r. n. 17/2004
Prevedeva la possibilità di definire, anche mediante finanziamenti regionali, i rapporti patrimoniali e finanziari conseguenti all’istituzione di nuovi Comuni; il provvedimento ha rilevato che tale finanziamento non era più possibile a partire dall’esercizio finanziario 2011.
art. 3, commi 4 e 4-ter, l.r. n. 7/2011
Ha determinato, secondo la sentenza, l’abrogazione delle riserve finanziarie a favore dei Comuni sul Fondo delle autonomie locali diverse da quelle disciplinate dalla stessa legge.
art. 1 l.r. n. 16/2011
Ha introdotto nell’art. 3 della l.r. n. 7/2011 le disposizioni che hanno impedito il finanziamento regionale previsto dalla disciplina previgente.
art. 1173 c.c.
Le obbligazioni pecuniarie derivanti dalla definizione dei rapporti tra i Comuni trovano la propria fonte nel provvedimento amministrativo di ridefinizione dei confini territoriali.
art. 14 disp. prel. c.c.
Il carattere eccezionale della giurisdizione di merito impone un’interpretazione restrittiva; tuttavia, l’inclusione dei rapporti finanziari strettamente connessi ai confini non costituisce interpretazione analogica vietata, perché tali rapporti sono intrinsecamente inerenti alla revisione territoriale.
Massime di principio
- Nelle controversie relative alla delimitazione dei confini degli enti territoriali, la giurisdizione amministrativa estesa al merito prevista dall’art. 134, comma 1, lett. d), c.p.a. comprende anche la regolamentazione dei rapporti patrimoniali e finanziari direttamente e inscindibilmente dipendenti dalla nuova delimitazione territoriale.
- Quando la modifica dei confini comunali impone di regolare rapporti di dare e avere tra gli enti interessati, le obbligazioni pecuniarie accessorie traggono origine dal provvedimento amministrativo di ridefinizione territoriale e non possono essere considerate separatamente ai fini della giurisdizione.
- Nell’esercizio della giurisdizione di merito sulle controversie relative ai confini degli enti territoriali, il giudice amministrativo può esercitare un sindacato sostitutivo e modificare direttamente il contenuto del provvedimento, senza limitarsi alla verifica della sua legittimità formale o sostanziale.
- La regolamentazione patrimoniale conseguente alla costituzione o alla ridefinizione territoriale di un Comune deve realizzare un effettivo contemperamento degli interessi degli enti coinvolti: non può imporre al Comune cedente un sacrificio patrimoniale irragionevolmente sproporzionato, né gravare il Comune beneficiario di un obbligo immediato incompatibile con la sua sostenibilità finanziaria.
- È legittimo subordinare l’effetto traslativo dei beni oggetto della ridefinizione territoriale all’integrale pagamento dell’indennizzo stabilito in favore del Comune cedente, prevedendo la rivalutazione della somma e, in caso di ritardo oltre il termine fissato, la corresponsione degli interessi legali.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 21 apr 2026Sentenza n. 867/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 21 apr 2026Sentenza n. 868/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 21 apr 2026Sentenza n. 869/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 21 apr 2026Sentenza n. 870/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 21 apr 2026Sentenza n. 871/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 21 apr 2026Sentenza n. 872/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →